CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2703/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – e sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Piazza della Libertà, 10 –ricorrente – Oggetto: tributi – iscrizione ipotecaria N.2703/15 R.G. Est. F. D’Aquino contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentat a e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., elettivamente domiciliati presso lo studio NANNA in Roma, Via del Tritone n. 102 –controricorrente e ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Piazza della Libertà, 10 –controricorrente a ricorso incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2139/08/14 depositata in data 28 ottobre 2014 e notificata in data 21 –26 novembre 2014 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria, notificata in data 16 ottobre N.2703/15 R.G. Est. F. D’Aquino 2009 dal concessionario della riscossione in forza dell’omesso pagamento di tributi e altri debiti risultanti da diciotto cartelle di pagamento, deducendo l’omessa notificazione delle cartelle e deducendo l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione. 2. La CTP di Bari ha accolto il ricorso per omessa prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle. 3. La CTR della Puglia, con sentenza in data 28 ottobre 2014, ha rigettato gli appelli dell’Ufficio e del concessionario della riscossione. Quanto all’appello dell’ente impositore, la CTR ha – in particolare - ritenuto non provata la pretesa tributaria, ritenendo ulteriormente non ricorrere le condizioni per l’estromissione dell’Ufficio dal giudizio. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la contribuente, la quale propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, riguardo al quale l’Amministrazione finanziaria si è costituita ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso anche il concessionario per la riscossione, affidato a due motivi. Lacontroricorrente e ricorrente incidentale hanno depositato memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on il primo motivo l’Ufficio deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 39 d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nella parte in cui il giudice di appello ha rigettato la richiesta di estromissione dell’ente impositore dal giudizio. Deduce parte ricorrente che gli atti impositivi prodromici –e, in particolare, le cartelle di pagamento –sarebbero stati notificati alla contribuente, con conseguente definitività della pretesa tributaria. Osserva, inoltre, come l’oggetto del giudizio promosso dalla contribuente riguardasse questioni attinenti alla omessa notificazione delle cartelle prodromiche, N.2703/15 R.G. Est. F. D’Aquino alla prescrizione dei crediti e a vizi dell’iscrizione ipotecaria, questioni che non attengono all’ente impositore. 1.2. C on il secondo mot ivo si deduce in via gradata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l’estromissione dell’ente impositore. 1.3. Con il primo motivo, il concessionario della riscossione deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice di appello pronunciato sulle argomentazioni addotte dall’appellante concessionario, con particolare riferimento alla censura relativa all’ordine di cancellazione impartito anche in relazione a crediti previdenziali per i quali il giudice tributario è sprovvisto di giurisdizione, nonché alla censura relativa alla riduzione della iscrizione in relazione alle sole cartelle di cui fosse accertata la notificazione. 1.4. Con il secondo motivo, il concessionario della riscossione deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., stante l’avvenuta deduzione in appello della intervenuta notificazione di nove delle diciotto cartelle poste a base della comunicazione impugnata, circostanza in relazione alla quale il ricorrente deduce la formazione del giudicato, per cui il giudice di appello sarebbe incorso in ultrapetizione. 1.5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 1 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha disposto la compensazione delle spese processuali, laddove la soccombenza integrale delle controparti N.2703/15 R.G. Est. F. D’Aquino avrebbe dovuto comportare l’applicazione del principio della soccombenza. 2. Si procede all’esame preliminare del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che assume ruolo di ricorso principale, in quanto ricorso notificato per primo, per cui il ricorso del concessionario della riscossione va ri qualificato e si converte in ricorso incidentale . Al riguardo va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del suddetto ricorso principale per violazione dell’obbligo di allegazione, contenendo il ricorso una sufficiente indicazione degli atti processuali, nonché una sufficiente esposizione dei fatti. 3. i due motivi del ricorso dell’Ufficio, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, posto che – come risulta dalla sentenza impugnata – la contribuente ha lamentato la prescrizione del credito e, quindi, l’infondatezza della pretesa impositiva. La stessa censura relativa all’omessa notificazione delle cartelle era, pertanto, strumentale alla formulazione di una censura relativa al merito della pretesa impositiva e alla estinzione della stessa, avuto riguardo all’eccezione preliminare di merito proposta. Nel qual caso deve farsi applicazione del principio secondo cui, ove il contribuente impugni un atto della riscossione per motivi che non attengono esclusivamente a vizi dell’atto medesimoma al merito della pretesa impositiva, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio tributario, essendo il concessionario quale mero adiectus solutionis causa a termini dell'art. 1188 cod. civ. (Cass., Sez. VI , 16 febbraio 2022, n. 5062; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2020,n. 3955; Cass., Sez. V, 15 aprile 2011, n. 8613). 4. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del controricorrente relativa all’applicazione al ricorso incidentale del concessionario della riscossione del disposto dell’art. 348-ter cod. proc. civ., essendo state N.2703/15 R.G. Est. F. D’Aquino rubricate dal ricorrente incidentale censure di vizi processuali della sentenza impugnata. Così come non può prospettarsi in relazione a censure relative a vizi di carattere processuale la dedotta rivalutazione del fattoo la prospettazione di un errore revocatorio, come prospettato dalla controricorrente in memoria, né tanto meno prospettarsi una tardiva produzione di documentazione in appello, potendo le parti produrre in appello qualsiasi documento. Lo svolgimento del ricorso incidentale è, poi, sufficientemente ancorato agli atti e ai documenti di causae al loro contenuto. 5. I due motivi del ricorso del concessionario della riscossione, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono ammissibili, avendo parte ricorrente incidentale trascritto le deduzioni contenute nell’atto di appello (così rigettandosi l’ulteriore eccez ione di inammissibilità del controricorrente), atto di appello ritualmente allegato al ricorso. 6. I motivi sono fondati nel merito, non contenendo la sentenza alcuna statuizione in ordine alle difese indicate (difetto di giurisdizione del giudice di appello in ordine ai crediti di natura non tributaria, accertata notificazione di alcune delle cartelle ed erronea cancellazione dell’ipoteca relativa alle suddette cartelleanziché sulle sole cartelle di cui sia stata accertata la notificazione). 7. Va, pert anto, accolto il ricorso del concessionario della riscossione e, previo assorbimento del ricorso incidentale della contribuente, la sentenza va cassata; la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, per l’esame dei relativi motivi di appelloproposti, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiara assorbito il ricorso incidentale della N.2703/15 R.G. Est. F. D’Aquino contribuente; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia t ributaria di secondo grado della Pugl