CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35417/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che, a seguito di istanza formulata ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, confermando nel resto la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, e 223 legge fall.; Considerato che, con i motivi di ricorso, il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in merito sia all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, sia al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, lamentando che la corte di merito avrebbe dovuto operare il giudizio in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto a quelle aggravanti; Considerato che tutti i motivi di ricorso proposti non sono consentiti alla luce della modalità di definizione prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Invero, il potere dispositivo riconosciuto dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila 4eli&E1:0 in favore della Cassa delle ammende. Così d