CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38057/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n X [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata per il reato previsto dagli artt. 590bis, commi 1, 6 e 8, 590ter e 590 cod.pen., in relazione all'art.141, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, per il reato previsto dall'art.16, comma 15, d.lgs. n.285/1992 e per quello previsto dall'art.189, comma 7, d.lgs. n.285/1992. Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione deducendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare per relationem gli argomenti contenuti nella sentenza di primo grado, senza procedere a un effettivo vaglio dei motivi di appello. Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato; atteso che la Corte territoriale ha congruamente esaminato nel merito l'unitario motivo di appello - inerente alla congruità del trattamento sanzionatorio - dando compiutamente atto delle ragioni poste alla base della condivisione delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado in relazione a tutti e tre i reati contestati. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de