CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate, in punto di responsabilità, dai giudici del merito ed involgenti una questione in fatto, quello sulla responsabilità, tenuto conto anche della giurisprudenza di legittimità (V. Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Rv. 267726-01, circa la possibilità di desumere legittimamente l'allontanamento senza autorizzazione dal luogo di detenzione domiciliare dell'imputato dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione), nonché manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (la durata imprecisata del constatato ed ingiustificato allontanamento), opportunamente distinguendo il giudizio effettuato dal Tribunale di Sorveglianza in sede di revoca della misura alternativa da quello del Giudice del merito sulla evasione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M