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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44083/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 luglio 2020, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado per i reati di rapina aggravata e di furto aggravato di un'autovettura (così riqualificato il reato originariamente contestato di ricettazione). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che i giudici di merito avevano fondato il collegamento di [OSCURATO:PERSONA] nella rapina sulla base della inverosimiglianza della versione da questi fornita in relazione a quanto avvenuto la notte del furto dell'autovettura, con una evidente violazione della presunzione di innocenza e della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; non si comprendeva, pertanto, come si potesse ritenere priva di qualsiasi riscontro l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, quando elementi a discarico venivano forniti dalla stessa persona offesa che, in sede di querela, aveva fornito una descrizione del rapinatore indicando caratteristiche (età, altezza, aspetto) completamente differenti da quelle di [OSCURATO:PERSONA]; anche in relazione alla correlazione tra colpo inferto al rapinatore e presenza di una cicatrice sul capo di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione della Corte di appello era del tutto carente, mancando qualsiasi elemento al riguardo, non risultando esservi corrispondenza tra la ferita inferta e quella riscontrata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

E' poi opportuno inoltre ricordare che secondo questa Corte il principio «dell'oltre ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 8 4 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600); di conseguenza la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260409; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204).

Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al motivo di ricorso evidenziando, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, la assoluta inverosimiglianza del racconto del ricorrente, il fatto che nell'autovettura usata per la rapina è stato trovato il suo sangue e che la persona offesa aveva riferito di avere colpito uno dei rapinatori con evidente fuoriuscita di sangue, e la irrilevanza della errata descrizione di alcuni particolari del rapinatore da parte della persona offesa, visto che il fatto era avvenuto in piena notte.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il ?residente [OSCURATO:PERSONA] rsini D'Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 luglio 2020, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado per i reati di rapina aggravata e di furto aggravato di un'autovettura (così riqualificato il reato originariamente contestato di ricettazione). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che i giudici di merito avevano fondato il collegamento di [OSCURATO:PERSONA] nella rapina sulla base della inverosimiglianza della versione da questi fornita in relazione a quanto avvenuto la notte del furto dell'autovettura, con una evidente violazione della presunzione di innocenza e della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; non si comprendeva, pertanto, come si potesse ritenere priva di qualsiasi riscontro l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, quando elementi a discarico venivano forniti dalla stessa persona offesa che, in sede di querela, aveva fornito una descrizione del rapinatore indicando caratteristiche (età, altezza, aspetto) completamente differenti da quelle di [OSCURATO:PERSONA]; anche in relazione alla correlazione tra colpo inferto al rapinatore e presenza di una cicatrice sul capo di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione della Corte di appello era del tutto carente, mancando qualsiasi elemento al riguardo, non risultando esservi corrispondenza tra la ferita inferta e quella riscontrata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). E' poi opportuno inoltre ricordare che secondo questa Corte il principio «dell'oltre ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 8 4 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600); di conseguenza la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260409; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al motivo di ricorso evidenziando, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, la assoluta inverosimiglianza del racconto del ricorrente, il fatto che nell'autovettura usata per la rapina è stato trovato il suo sangue e che la persona offesa aveva riferito di avere colpito uno dei rapinatori con evidente fuoriuscita di sangue, e la irrilevanza della errata descrizione di alcuni particolari del rapinatore da parte della persona offesa, visto che il fatto era avvenuto in piena notte. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il ?residente [OSCURATO:PERSONA] rsini D'Agostini