CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 32924/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34137/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], Tiziano GELMINI, Annalisa VERONESI, Marisa MAZZUCCHI; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.36, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rovereto, in virtù di procura a margine del ricorso per cassazione; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] OSTI; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso 7,01j/ dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -contro ricorrente- A.C. 24.06.2022 N. R.G. 34137/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avverso la sentenza n. 9£2019 della CORTE di APPELLO di TRENTO, depositata il 15 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero il Rag. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Rovereto deducendo che: - erano soci della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dal 2000 locatrice finanziaria di alcuni immobili; - nel 2008, approssimandosi la scadenza del primo contratto di leasing rispetto ai predetti immobili, erano stati indotti dal convenuto, loro commercialista di fiducia, a stipulare un contratto di cessione di quote in favore della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e C., altro cliente del professionista; - il Rag. Osti li aveva convinti a concludere il predetto contratto, pur non avendo essi alcun interesse in tal senso, rassicurandoli sul fatto che avrebbero conseguito un vantaggio fiscale certo e lecito in seguito a tale operazione; - in funzione della cessione delle quote, avevano quindi stipulato dapprima un mandato professionale con il commercialista (in data 29 gennaio 2008), poi un contratto preliminare con il terzo promittente cessionario delle quote (in data 10 febbraio 2008), infine un rogito notarile di cessione definitiva (in data 15 maggio 2008); - peraltro, per questa operazione, nel 2010, avevano ricevuto una contestazione di violazione tributaria dall'Agenzia delle Entrate, che essi avevano preferito non opporre, aderendo alla proposta di pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad Euro 171.351,50; A.C. 24.06.2022 N. R.G. 34137/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] base di queste deduzioni - ed assumendo in diritto che il Rag. Osti, inducendoli colposamente al compimento di una operazione elusiva e fiscalmente illecita per la quale erano stati sanzionati, doveva ritenersi responsabile nei loro confronti sia a titolo contrattuale, per inadempimento della propria obbligazione professionale, sia a titolo extracontrattuale, stante l'ingiusto pregiudizio arrecato con tale illecita condotta - domandarono la condanna del convenuto al risarcimento del danno, da ritenersi pari alla suddetta somma di Euro 171.351,50, cui dovevano aggiungersi Euro 23.000,00 per parcelle pagate al professionista, e gli oneri fiscali. Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] resisté alla domanda risarcitoria e propose, in via riconvenzionale, domanda di adempimento relativa al pagamento di ulteriori compensi, asseritamente non corrisposti. Il tribunale di Rovereto rigettò la domanda riconvenzionale e accolse quella principale sia pur riducendo equitativamente (di Euro 50.000) la somma liquidata a titolo di risarcimento, sul presupposto che dall'operazione fiscalmente elusiva gli attori avevano comunque conseguito una "cospicua liquidità"; condannò dunque il convenuto a pagare agli attori la somma di Euro 121.351,05 oltre quella di Euro 8.649,00 per i danni derivati dai costi difensivi e tecnici sostenuti. Il primo giudice - considerato che l'operazione posta in essere concretava un collegamento negoziale volto all'elusione di norme fiscali - ritenne che il professionista, della sussistenza della cui obbligazione verso i clienti non vi era dubbio, non aveva fornito la prova dell'esatto adempimento della stessa. La Corte di appello di Trento ha accolto parzialmente l'appello del Rag. [OSCURATO:PERSONA], per un verso confermando il rigetto della sua A.C. 24.06.2022 N. R.G. 34137/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani domanda riconvenzionale, per l'altro, tuttavia, rigettando anche la domanda principale risarcitoria degli originari attori. Con riguardo a questa specifica domanda - l'unica che ancora interessa in questa sede, non avendo formato oggetto di ricorso per cassazione il capo della sentenza di merito di rigetto della domanda di adempimento formulata dal professionista - la Corte di territoriale ha deciso sulla base del seguente, duplice rilievo: I- in primo luogo, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, nella vicenda in esame non sarebbe stata applicabile, in modo lineare, la regola generale di riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, secondo la quale il creditore, dimostrata la fonte legale o negoziale del proprio credito, può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, spettando a quest'ultimo il contrario onere di provare il proprio esatto adempimento. Nel caso di specie, precisamente, non poteva trarsi dall'allegazione del contratto di mandato professionale del 29 gennaio 2008 la prova della sussistenza dell'obbligazione, imputando quindi al convenuto di non avere dato la prova del suo esatto adempimento o, in alternativa, del fatto che l'inesatto adempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In funzione della formulazione del giudizio di responsabilità assumevano, infatti, rilievo anche altre circostanze (ed in particolare la circostanza - dedotta dagli stessi creditori a fondamento della loro domanda ma «esulante dal testo del contratto di cui si lamenta[va] l'inadempienza» - che essi fossero stati indotti all'operazione elusiva, a cui neppure avevano interesse, esclusivamente in ragione dell'affidamento riposto nella garanzia fornita dal professionista circa il lecito risparmio fiscale che ne sarebbe conseguito), la prova delle quali non poteva essere posta in A.C. 24.06.2022 N. R.G. 34137/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani capo al debitore. Pertanto sarebbe gravato sugli attori l'onere - non assolto - di dimostrare la veridicità della loro deduzione circa il fatto che l'operazione era stata ideata e suggerita dal professionista e che essi si erano completamente affidati a tali suggerimenti, confidando di avere il vantaggio certo e lecito che quegli aveva assicurato; II- in secondo luogo (e principalmente), doveva ritenersi risolutivo e assorbente il rilievo che, quand'anche l'inesatto adempimento del professionista fosse stato provato, comunque esso non aveva cagionato alcun danno in capo ai suoi clienti. Dalle emergenze processuali era infatti risultato che i ricorrenti avevano posto in essere atti (volti alla privazione dell'azienda di tutti i cespiti; alla costituzione di una nuova società con lo stesso oggetto sociale, la stessa sede e la stessa unica dipendente; e al riscatto degli immobili il cui leasing era prossimo alla scadenza) che dimostravano la sussistenza di una effettiva esigenza di dismissione del patrimonio sociale. Poiché, in questa situazione, le quote sociali erano rappresentate dagli stessi immobili oggetto di riscatto, l'aver seguito il consiglio del commercialista di stipulare il contratto preliminare e quello definitivo di cessione di quote sociali, aveva loro consentito di raggiungere il medesimo risultato che sarebbe stato conseguito con la vendita dei predetti cespiti (alla realizzazione della quale essi avevano interesse) senza versare la maggiore imposta sulla plusvalenza che da essa compravendita immobiliare sarebbe derivata in capo alla società, quantificabile (in base al verbale dell'Agenzia delle Entrate) in Euro 356.958,00 Euro, e dunque di gran lunga superiore a quella (di soli Euro 18.014,00) versata in conseguenza dell'operazione elusiva realizzata. Questa operazione, pur tenendo conto della sanzione corrisposta in sede di "adesione al pagamento in misura ridotta", pari ad Euro 171.351,50, aveva dunque permesso agli appellati di A.C. 24.06.2022 N. R.G. 34137/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ottenere un trattamento fiscale largamente più favorevole di quello che avrebbero avuto se «avessero seguito la "via maestra"» e «corretta» della compravendita, sicché doveva escludersi che l'eventuale illecito (contrattuale od extracontrattuale) del professionista avesse cagionato loro un danno. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Nessuna delle parti ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 1176, 2697, 2730 c.c., nonché degli artt. 115, 166 (recte: 116) c.p.c., ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere violato la regola di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore nella fattispecie di responsabilità contrattuale. Deducono che, in base a questa regola, sarebbe spettato ad essi dare la dimostrazione della fonte del loro credito, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre sarebbe gravato su quest'ultimo l'onere di fornire, in alternativa alla prova di avere esattamente adempiuto, quella che l'inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. Soggiungono che, inoltre, nel caso di specie, alla stregua delle emergenze processuali, non solo non era stato assolto dal A.C. 24.06.2022 N. R.G. 34137/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani professionista l'onere di dimostrare il suo esatto adempimento, ma era stato persino positivamente provato il suo grave inadempimento, desumibile sia dalle prove documentali (il contratto del 29 gennaio 2008; la contestazione tributaria del 2 maggio e del 4 dicembre 2013) sia dalle dichiarazioni confessorie rese dal Rag. Osti all'Agenzia delle Entrate (in data 21 maggio 2010) nonché, più volte, agli stessi clienti (tra le altre occasioni, in data 5 settembre 2013). 1.2. Con il secondo motivo viene denunciato omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c.. Secondo i ricorrenti, sempre in funzione della dimostrazione dell'inadempimento del Rag. Osti, la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare, in dettaglio: 1) le dichiarazioni confessorie del commercialista rese all'Agenzia delle Entrate il 21 maggio 2010; 2) le dichiarazioni da lui rese ai clienti il 16 maggio, il 10 giugno, il 26 giugno e il 5 settembre 2013; 3) il contenuto del contratto preliminare di cessione di quote del 1° febbraio 2008, predisposto dal Rag. Osti al pari della perizia annessa all'accertamento per adesione; 4) la grave erroneità della "valutazione fiscale" operata dal commercialista; 5) la rilevanza decisoria delle prove documentali; 6) il contrasto con le emergenze istruttorie della non veritiera affermazione secondo la quale l'operazione elusiva sarebbe stata imputabile alla scelta dei venditori, di cui, al contrario, non era mai emersa, in alcuna fase, atto o documento processuali, l'intenzione di cedere gli immobili costituenti il patrimonio sociale; 7) il contrasto dell'affermazione circa la mancanza di prova della responsabilità del professionista con il disposto dell'art.37 bis del d.P.R. n. 600/1973, applicabile ratione temporis; 8) il contrasto dell'erronea affermazione secondo la quale gli attori sarebbero stati tenuti a conoscere i rischi A.C. 24.06.2022 N. R.G. 34137/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dell'operazione, «in quanto vicini al mondo immobiliare», con il fatto notorio che la materia della cessione di quote sociali e della relativa tassazione non rientrava nella loro competenza professionale di architetti e di impiegati; 9) le dichiarazioni confessorie del commercialista circa l'omessa informazione dei rischi dell'operazione. 2. I due motivi - da esaminarsi congiuntamente in ragione della reciproca connessione - sono inammissibili. Come si è evidenziato, la sentenza impugnata è fondata su una duplice ratio decidendi. Per un verso la Corte di appello ha ritenuto non automaticamente applicabile, nella fattispecie, la regola generale di riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale che esime il creditore dalla prova dell'inadempimento del debitore, sul rilievo che, nella vicenda in esame, gli appellati (originari attori) avrebbero avuto l'onere - non assolto - di dimostrare la circostanza, da loro stessi allegata e non contemplata tra le previsioni del contratto d'opera professionale, che l'operazione di cessione di quote, rivelatasi fiscalmente elusiva, alla quale neppure avevano interesse, era stata ideata e suggerita dal professionista, al cui consiglio essi si erano completamente affidati, confidando di avere il beneficio fiscale certo e lecito che quegli aveva garantito. Per altro verso, la Corte territoriale ha escluso che dal contegno del professionista (quand'anche ne fosse stata ritenuta provata l'illiceità sul piano contrattuale od extracontrattuale) fosse derivato, in capo ai suoi clienti, un danno risarcibile, stante, al contrario, il notevole vantaggio fiscale che attraverso l'operazione di cessione di quote era stato da loro conseguito. Ebbene, i due motivi di ricorso per cassazione - nel censurare la violazione della regola di riparto dell'onere probatorio in ordine A.C. 24.06.2022 N. R.G. 34137/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani all'inadempimento delle obbligazioni e l'omesso accertamento dell'inadempimento del professionista - aggrediscono solo la prima delle due rationes decidendi della sentenza impugnata, non anche la seconda, che costituisce, tra l'altro, la ratio decidendi principale, espressamente ritenuta «assorbente» dal giudice del merito, perché fondata sulla accertata insussistenza del danno lamentato (p.7 della sentenza impugnata). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182). 2.1. Con specifico riguardo al primo motivo, deve inoltre soggiungersi che esso, nello spingersi ad affermare che, alla stregua delle prove documentali e delle dichiarazioni confessorie, sarebbe stato positivamente provato il grave inadempimento del Rag. Osti, non si limita a formulare la censura - la quale sarebbe in sé ammissibile, in difetto della assorbente ragione di inammissibilità sopra rilevata - secondo la quale il giudice del merito avrebbe attribuito l'onere probatorio ad una parte diversa da quella che ne risultava onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, ma si spinge a criticare l'apprezzamento che la Corte di appello ha compiuto delle risultanze istruttorie, il quale è insindacabile in sede di A.C. 24.06.2022 N. R.G. 34137/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani legittimità, in quanto riservato al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 2.2. Con particolare riferimento al secondo motivo, va infine evidenziato che, in seguito alla riformulazione dell'art.360 n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la censura formulata ai sensi di questa disposizione deve riguardare lo specifico vizio concernente l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (tra le altre, Cass. n. 18/10/2018, n.26305; Cass. 06/09/2019, n. 22397), sicché non costituisce omissione censurabile ai sensi della norma in esame la non condivisa valutazione del contenuto di documenti o dichiarazioni, né, evidentemente, il non condiviso apprezzamento di risultanze istruttorie o comunque di circostanze di fatto, debitamente esaminate ma oggetto di valutazione diversa da quella auspicata o suggerita dalla parte; tale apprezzamento, infatti, come si è già ricordato, spetta in via esclusiva al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità. 3. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali io A.C. 24.06.2022 N. R.G. 34137/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti