CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di ReggioCalabria;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] l'imputato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] perl'imputata [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputataXXXXXXXXXXXXXX, che ha chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22/10/2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],decidendo sull'appello proposto dagli imputati, in parziale riforma della sentenzadel 10/07/2023 emessa dal Tribunale di Locri:- ha rideterminato in anni 2, mesi 9 di reclusione ed euro 540 di multa lapena già inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416, secondocomma, cod. pen. (capo 1), 648 cod. pen. (capi 34, 42), 110, 643 cod. pen.(capo 36);- previa concessione della attenuanti generiche prevalenti sulla contestatarecidiva, ha rideterminato in anni 4, mesi 4, giorni 15 di reclusione ed euro 965di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416,secondo comma, cod. pen. (capo 1), 648 cod. pen. (capi 43, 168, 173, 205,208), 110, 643 cod. pen. (capi 115, 117, 119, 232);- ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2, mesi 8di reclusione ed euro 490 di multa alla stessa inflitta per i reati di cui agli artt.416, secondo comma, cod. pen. (capo 1), 648 cod. pen. (capo 37), 110, 643cod. pen. (capi 23, 33);Secondo le con formi sentenze d i mer i to [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – in concorso con altriseparatamente giudicati – avrebbero fatto parte di un’associazione perdelinquere dedita alla circonvenzione di persone incapaci, nonché allaricettazione dei proventi di tali delitti (mediante trasferimenti di denaro inRomania); associazione che avrebbe operato nel Comune calabrese di XXXXXXdal 2013 sino al 2019. I suddetti imputati, inoltre, si sarebbero poi resiresponsabili di diversi reati fine (artt. 643 e/o 648 cod. pen.) perpetratinell'ambito e nell'interesse del sodalizio.2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enuncianonei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3. Il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi.3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell'imputata per ilreato di cui all'art. 416 cod. pen. Secondo la difesa la partecipazionedell'imputata all'associazione è stata illegittimamente desunta sulla base dielementi neutri o non decisivi.3.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione. A detta delladifesa la Corte di appello con un indebito ricorso alla motivazione per relationemaveva di fatto omesso di confrontarsi con i motivi di gravame.3.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 114 cod. pen. e viziomotivazione in ordine al diniego di tale attenuante.3.4. Col quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein ordine al trattamento sanzionatorio. A detta della difesa il discostamento dalminimo edittale non era stato adeguatamente motivato.4. Il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi.4.1. Col primo motivo si deduce inosservanza/erronea applicazione degliartt. 360, 359, 392 cod. proc. pen. e 643 cod. pen. e vizio di motivazione permanifesta illogicità e travisamento prova. La difesa reitera l'eccezione diinutilizzabilità della consulenza tecnica effettuata dal PM nel corso delle indaginiavente ad oggetto la circonvenibilità delle persone offese. A detta del difensore,infatti, tale consulenza è stata effettuata senza l'osservanza delle disposizioni dicui agli artt. 360 ss cod. proc. pen., nonostante quelli da eseguire fosseroaccertamenti non ripetibili.4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 416, 643 e 648cod. pen. e vizio motivazione anche per travisamento prova in relazione al reatoassociativo. La partecipazione dell'imputata al sodalizio, secondo la difesa, erastata illegittimamente desunta sulla base di elementi insufficienti a dimostrarla,quali: il rapporto con il capo dell'associazione ([OSCURATO:PERSONA]) che era peròdovuto solo a ragioni personali e sentimentali; la conoscenza delle personeoffese e di altri presunti sodali. Vi era inoltre stato un travisamento delledichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], i l quale,contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici di merito, non aveva mai riferitodi aver avuto rapporti con la [OSCURATO:PERSONA].4.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per travisamento dellaprova in relazione ai reati di ricettazione di cui ai capi 34 e 42. Secondo la difesa,travisando le deposizioni degli investigatori (i quali avevano confermato che gliaccertamenti sugli autori dei trasferimenti di denaro erano stati fatti solo ex postsenza effettuare individuazioni fotografiche), la Corte aveva illogicamenteaffermato che vi era la prova certa che l’imputata fosse l’autrice dei trasferimentidi denaro.Si evidenzia inoltre la mancanza di motivazione in ordine al dolo del reato,posto che la Corte non aveva spiegato le ragioni per le quali l'imputata era aconoscenza della provenienza da delitto delle somme trasferite.4.4. Col quarto motivo si deduce vizio di motivazione per travisamento dellaprova e manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto di cui all'art.643 cod. pen. contestato al capo 36). Il concorso della [OSCURATO:PERSONA] era stato infattidesunto solo dal fatto che la stessa aveva ricevuto una somma di denaro dallavittima; la consapevolezza dello stato di deficienza psichica della persona offesada parte dell'imputata era stata invece illegittimamente desunta solo dalcontenuto di una conversazione intervenuta dopo il fatto.5. Il ricorso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi.5.1. Il primo motivo è interamente sovrapponibile al primo motivo delricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore evidenzia inoltre che la motivazionedella Corte territoriale era illogica ed errata in quanto aveva richiamato unasentenza della Corte di cassazione che riguardava però i coimputati giudicati inabbreviato, per i quali la richiesta del rito speciale precludeva la possibilità disollevare l'eccezione. Si evidenzia inoltre che la natura irripetibile degliaccertamenti emergeva dalle stesse conclusioni del consulente del PM.5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 192 cod. proc.pen. e 416 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al reato associativo. Adetta del ricorrente, gli elementi da cui era stata desunta la partecipazionedell'imputato al sodalizio – costituiti in sostanza dalla sola commissione dei reatifine – erano del tutto inidonei ad integrare il reato. La Corte territoriale aveva poiindebitamente esteso al [OSCURATO:PERSONA] elementi indiziari riferibili alle solecoimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza spiegarne le ragioni. Non si era inoltretenuto in alcun conto degli elementi a discarico indicati nei motivi di appello, valea dire: il fatto che l'imputato aveva rapporti unicamente con la XXXXXXXXXXXXXgiustificati da motivi familiari e affettivi; che in nessuna della intercettazioni incui i sodali parlano delle attività del gruppo compare l'odierno ricorrente; cheanche i reati fine sono stati commessi in un periodo di tempo limitato.5.3. Con il terzo motivo si deduce violazione legge e vizio motivazione inrelazione ai reati di ricettazione di cui ai capi 43, 168, 173, 205, 208. Secondo ladifesa la Corte aveva motivato in maniera inadeguata e incongrua in ordine alfatto che l'imputato era consapevole della provenienza illecita del denarotrasferito, difettando altresì sul punto una motivazione specifica in relazione aciascuno degli episodi contestati.5.4. Col quarto motivo si denuncia violazione legge e vizio motivazione inrelazione ai delitti di cui all'art. 643 cod. pen. (capi 115, 117, 119 e 232). LaCorte territoriale, a detta del ricorrente, non avrebbe motivato in ordine al dolodel reato ed in particolare in ordine alla consapevolezza da parte dell’imputatodella deficienza psichica delle vittime (soprattutto per i capi 115 e 232).5.5. Col quinto motivo si deduce violazione legge e vizio motivazione inordine al trattamento sanzionatorio. Il discostamento dai minimi edittali, a dettadella difesa, non sarebbe sorretto da adeguata motivazione. La sentenza sarebbepoi contraddittoria avendo giustificato il discostamento con la gravità del fatto, lareiterazione delle condotte e l'intensità del dolo salvo poi riconoscere lescemata.6. L'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivinuovi/aggiunti.6.1. Il primo motivo nuovo deduce vizio di motivazione e contraddittorietànella valutazione della prova per i reati di circonvenzione di incapace ed inparticolare per quanto riguarda l'identificazione dell'imputato con il soggetto cheinterloquiva telefonicamente con la vittima.6.2. Il secondo motivo denuncia illogicità della motivazione in relazioneall'elemento soggettivo dei reati di ricettazione.6.3. Il terzo motivo aggiunto denuncia l'omessa pronuncia della Corte diappello in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114,primo comma, cod. pen.7. Il 28/05/2026 il difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnatoconclusioni scritte insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.8. Il 09/06/2026 il procedimento è stato rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],con sospensione dei termini di prescrizione, in accoglimento della richiesta dirinvio formulata dai difensori degli imputati e motivata dalla adesioneall'astensione proclamata dalle Camere penali.9. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza dei difensori di alcuni degli imputati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.1.1. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione diresponsabilità per il reato di cui al capo 1), è meritevole di accoglimento.La Corte territoriale (pag. 22-23) ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fossepartecipe dell'associazione per delinquere: a) in quanto la stessa avevacommesso reati fine che erano manifestazione del “core business” del sodalizio;b) in quanto in una conversazione intercettata la stessa, lamentandosi perl'esiguità del compenso percepito per trasferire il denaro proveniente da uno deireati di circonvenzione, dimostrava di essere esperta dei costi delle commissionisui trasferimenti di denaro e dunque del modus operandi del gruppo.Tale motivazione non può dirsi conforme a quelli che sono i principi di dirittoaffermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione al reatoassociativo.Questa Corte, anche nel suo massimo consesso, ha più volte affermato chein tema di associazione per delinquere, la condotta di partecipazione è riferibile acolui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessutoorganizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" diappartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizionedell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (ex plurimis Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 – 01). E' altresì pacifico che lapartecipazione può essere desunta anche per facta concludentia, vale a dire sullabase di indicatori fattuali dai quali, in forza di attendibili regole di esperienza,possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché idoneisenza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione dellacostante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allospecifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Tra tali indicatorifattuali rientra indubbiamente anche la reiterata commissione, in concorso conaltri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione. Si è infattiaffermato che il fatto che un soggetto, in concorso con i partecipi al sodaliziocriminoso, ne attui in più occasione il programma associativo, commettendo ireati-fine per i quali il gruppo si è costituito, fa sorgere una presunzione relativadi appartenenza al gruppo, che è onere dell’imputato superare fornendo la provache il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermorestando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, dettaprova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3,n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346 – 01; Sez. 2, n. 5424 del22/01/2010, Syndial, Rv. 246441 – 01). Si è tuttavia precisato che affinché ilconcorso nei reati scopo con singoli partecipi al sodalizio sia idoneo ad integrareindizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reatoassociativo, è necessario che i rapporti dell'agente con tali soggetti sianoindicativi di forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non direlazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenzialedei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022,Santoro, Rv. 282838 – 01). D'altro canto, si è anche affermato chel'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anchein base alla partecipazione a un solo reato-fine, laddove il ruolo svolto e lemodalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo,condizione che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essereaffidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghiconsapevolmente mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare lasua possibilità di utilizzarli autonomamente, come membro e non già comepersona alla quale il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (Sez. 1, n.29093 del 24/05/2022, Barilari, Rv. 283311 – 01 Sez. 3, n. 36381 del09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 – 06).In conclusione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la partecipazioneall'associazione può essere desunta, per facta concludentia, anche dallacommissione di uno o più reati scopo del sodalizio, ma ciò solo a condizione chetale commissione, sulla base di ulteriori elementi risultanti dalle circostanze delcaso concreto, sia idonea a dimostrare che ci si trova di fronte ad uno stabileinserimento del soggetto nell'organizzazione criminale (seppur per un periodotemporalmente limitato) e non anche ad un estemporaneo ed occasionalecontributo dallo stesso dato alla commissione di singoli illeciti nei quali ècoinvolto un gruppo del quale tuttavia l'imputato non condivide né gli scopi né lefinalità. Tra gli elementi da valutare a tal fine si possono a titolo esemplificativoevidenziare: il numero dei reati commessi e la loro reiterazione in unapprezzabile (anche se non necessariamente lungo) lasso di tempo; la notevoleimportanza del reato fine commesso per la vita del gruppo criminale; le modalitàdi esecuzione del reato, l'importanza degli esponenti del sodalizio coinvoltiovvero il ruolo ricoperto dall'agente nell'azione criminosa, soprattutto quando talicircostanze inducano a ritenere che solo ad un soggetto intraneo al sodaliziosarebbe stato consentito di partecipare alla consumazione di quel reato o dicondividere informazioni riservate relative al gruppo e alle sue modalitàoperative; qualunque altro dato di fatto (quale la natura dei rapporti con icomplici, la familiarità con gli stessi o con il modus operandi tipico del sodalizio,riferimenti a pregresse azioni comuni ecc.) dai quali emerga univocamente la nonoccasionalità/estemporaneità della collaborazione.Tanto premesso, nel caso in esame, la partecipazione del laXXXXXXXXXXXXX all'associazione è stata affermata dalla Corte territoriale per ilfatto che la stessa era stata riconosciuta colpevole di un determinato “numero direati” (peraltro non specificato) “inferiore a quello desumibile dalle imputazioni asuo carico”, senza tuttavia indicare le ragioni per le quali la commissione di talidelitti potesse dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, lo stabileinserimento dell'imputata nel sodalizio. Manca quindi l’indicazione e lavalutazione di tutti quegli ulteriori elementi (sopra indicati) necessari affinché lacommissione del singolo reato fine si possa ritenere dimostrativa di uno stabilevincolo associativo e non invece di una sporadica e occasionale collaborazionedell'imputato con il sodalizio. Tale accertamento era tanto più necessario nelcaso in esame ove si consideri: 1) che la [OSCURATO:PERSONA] risulta condannata solo per trereati commessi nell'arco di circa 10 giorni (a fronte di una organizzazione che siassume aver operato per oltre 5 anni); 2) che due di questi reati (art. 643 cod.pen.) sono stati commessi a distanza di pochi giorni (tra il 10 e il 16 maggio2018) e in danno di un'unica persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]); 3) che il terzo reato,quello di ricettazione di cui al capo 37, è stato commesso pochi giorni dopo iprecedenti, vale a dire il 19 maggio 2018.Anche per quanto riguarda la conversazione intercettata e valorizzata daigiudici di merito, occorre rilevare che la stessa si colloca pur sempre nell'ambitodel reato di cui al capo 37 e risale comunque al 19 maggio 2018. Ciò detto, laCorte non spiega perché tale conversazione, nella quale peraltro si parla disomme di denaro alquanto modeste, dovrebbe essere dimostrativa di uno stabileinserimento della [OSCURATO:PERSONA] nell'attività delinquenziale dell'associazione e non siainvece semplicemente riferibile al singolo episodio (capo 37) nel quale siinserisce. Peraltro, non è dato comprendere sulla base di quale ragionamento siè giunti ad affermare che il fatto che l'imputata conosceva l'ubicazione dei moneytransfert e delle commissioni da questi praticate sui trasferimenti di denaro (valea dire informazioni di per sé non illecite) dovesse essere necessariamente “ilfrutto di una consolidata pratica illecita” dell'organizzazione criminale nonchéindice della conoscenza da parte della ricorrente delle modalità operative delgruppo.1.2. Il secondo motivo di ricorso, per quanto riguarda le imputazioni diversedal capo 1, è del tutto generico in quanto la difesa non ha neppure indicato qualisarebbero gli specifici motivi di appello (aventi ad oggetto i capi 23, 33 e 37) inordine ai quali la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare.1.3. Il terzo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimentodell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è generico e manifestamenteinfondato. L'attenuante de qua è prevista solo in caso di concorso di persone nelreato e dunque: a) non è configurabile in relazione al reato di cui al capo 1),posto che, come costantemente ribadito da questa Corte, la circostanzaassociativi (ex plurimisSez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv.280804 – 02); b) non è neppure astrattamente ipotizzabile per il reato di cui alcapo 37 del quale la [OSCURATO:PERSONA] risponde da sola. Quanto poi ai reati dicirconvenzione cui ai capi 23 e 33 – che peraltro sono stati ritenuti reati satellitidel più grave delitto di cui al capo 37 e per i quali la Corte territoriale haapplicato aumenti contenuti – all'imputata si contesta di essere la persona cui levittime hanno materialmente consegnato il profitto del reato, sicché non è datocomprendere in che modo, rispetto a tali illeciti, si potrebbe ritenere il suocontributo causale alla consumazione dell'illecito del tutto marginale.1.4. Anche il terzo motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, èdel tutto generico. Occorre infatti ribadire che la graduazione della pena, anchein relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravantied attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, perassolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia contodell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "penacongrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo allagravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria unaspecifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando lapena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n.36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso in esame, la pena baseper il reato più grave (vale a dire la ricettazione di cui al capo 37) è stataquantificata in anni 3 di reclusione (ridotta a 2 per le generiche) e si collocadunque ben al di sotto della media edittale (pari nel caso in esame ad anni 4). Igiudici di merito hanno peraltro congruamente motivato il (modesto)discostamento dal minimo - in ragione della gravità delle condotte (vedi p. 29) -con richiamo, da ritenersi sufficiente, ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Anchegli aumenti per la continuazione – in relazione ai quali non sono stati peraltroarticolati specifici motivi – risultano contenuti.2. Il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso inammissibile.2.1. Il primo motivo, con il quale si reitera l'eccezione di inutilizzabilità delleconsulenze psichiatriche sulle vittime dei reati di circonvenzione effettuate dal PMdurante indagini, è generico e comunque manifestamente infondato.Questa Corte ha più volte affermato che la valutazione sulla ripetibilitàdell'accertamento tecnico, rilevante secondo la disciplina emergente dalcombinato disposto degli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., deve essere effettuataconsiderando la possibilità, o meno, che l'accertamento venga ripetuto nel tempoin condizioni di effettiva parità tra le parti, cosicché l'accertamento tecnico sulpaziente in vita ha carattere irripetibile - e necessita della immediata aperturadel contraddittorio scientifico - ogni qual volta riguardi la verifica di situazionisoggette a modificazione (Sez. 4, n. 22101 del 19/04/2019, Carati, Rv. 275804 –01; Sez. 5, n. 40450 del 19/06/2019, R., Rv. 277639 – 01, che ha precisato chenon è atto irripetibile l'accertamento tecnico, mediante consulenza, sullo statopsichico di una persona, allorquando riguardi una condizione costante e noncontingente e, per tale ragione, non suscettibile di modificazione).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ribadito quanto era già statoaffermato (e accertato) in fase cautelare con provvedimenti confermati anche inCassazione, vale a dire che le singole persone offese risultavano vulnerabili edunque circonvenibili a causa di condizioni (per lo più patologiche) croniche,sicché non venivano in rilievo situazioni suscettibili di modificazione. A fronte ditale motivazione, il motivo di ricorso è meramente reiterativo e generico inquanto non indica neppure quali sarebbero le persone offese rispetto alle quali lacirconvenibilità sarebbe invece derivata da situazioni transeunti né specifica qualisarebbero gli elementi in ragione dei quali si poteva invece ipotizzare (nelmomento in cui le consulenze sono state disposte) l'esistenza di situazioni nonirreversibili.per costante giurisprudenza di questa Corte è inammissibile per aspecificità ilricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elementoprobatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", aifini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020,Lucamarini, Rv. 279829 – 01). Nel caso in esame il ricorrente si è limitato adedurre l'inutilizzabilità delle senza però chiarire, in maniera puntuale e specifica,l'incidenza dell’elemento asseritamente inutilizzabile sul complessivo compendioprobatorio già valutato, sì consentire a questa Corte valutarne la decisività inriferimento al provvedimento impugnato. Ciò tanto più ove si consideri che ladeficienza psichica delle vittime della circonvenzione è stata desunta, nel caso inesame, non solo dalle consulenze del PM, ma anche dalle deposizioni delle stessepersone offese, nonché da quelle di parenti e conoscenti di queste ultime. E' poiappena il caso di evidenziare sul punto che per pacifica giurisprudenza di questaCorte, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente, perl'accertamento della deficienza psichica, cui si riferisce l'art 643 cod pen, nonoccorre un'indagine psichiatrica, non essendo richiesto uno stato di pienaincapacità o di infermità psichica del soggetto passivo (Sez. 5, n. 2237 del27/10/1978, dep. 1979, Silvestro, Rv. 141295 - 01)2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e viziodi motivazione in relazione al reato associativo di cui al capo 1), è meramentereiterativo e versato in fatto.Contrariamente a quanto dedotto dal difensore, i Giudici di merito hannofatto corretta applicazione dei principi di diritto elaborati da questa Corte inmateria di partecipazione ad associazione per delinquere. La Corte di appello ha,infatti, ritenuto provata la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di cui alcapo 1) – associazione la cui esistenza non è neppure contestata dalla ricorrente– sulla base di plurimi elementi, gravi e concordanti, tra i quali: 1) lacommissione di numerosi reati fine rientranti nel programma criminoso delsodalizio durante un apprezzabile lasso di tempo; 2) lo stretto rapportodell'imputata con il capo dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] e con numerosi altrisoggetti ritenuti partecipi della stessa; 3) numerose intercettazioni in cuil'odierna ricorrente partecipa attivamente a discussioni aventi ad oggetto ilfunzionamento del gruppo, l'esecuzione di singoli reati scopo, l'assegnazione diruoli e la definizione delle modalità di adescamento delle vittime; 4) la costantepresenza della [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende del gruppo anche a prescindere dallacommissione di singoli reati. La Corte territoriale ha, dunque, puntualmenteindividuato plurimi fatti concludenti (tra quelli valorizzabili secondo lagiurisprudenza di questa Corte), per poi evidenziare come la loro letturacoordinata dimostrava il perdurante e stabile inserimento dell’imputata all'internodel gruppo criminale.La difesa della ricorrente, pur denunciando apparentemente violazione dilegge, in realtà si limita ad articolare censure non consentite ed estranee alsindacato di legittimità, in quanto volte a prospettare una diversa ricostruzionedei fatti in forza di una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fontiprobatorie; il tutto, peraltro, senza neppure individuare specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e aventi carattere didecisività. Ed invero, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse rapporti col capo delsodalizio ([OSCURATO:PERSONA]) anche per ragioni sentimentali è del tutto irrilevante, tantopiù che è pacifico che in tema di associazione per delinquere, la costituzione el'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa siaimperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, posto che, alcontrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo,rendono lo stesso ancor più pericoloso (ex plurimis Sez. 2, n. 2159 del24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 - 03). Occorre altresì rilevareche, come costantemente ribadito da questa Suprema Corte, in materia diintercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenutodelle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015,Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599-01).Quanto poi al presunto travisamento delle dichiarazioni della persona offesaXXXXXXXXXX, la censura difetta di specificità, posto che la difesa non ha in alcunmodo chiarito la decisività del travisamento e quindi la sua idoneità, ovedimostrato, a disarticolare il complessivo iter motivazionale della sentenza.In conclusione, si deve rilevare che la motivazione della sentenzaimpugnata, non solo è conforme ai principi di diritto (sopra richiamati) più volteribaditi da questa Corte in tema di partecipazione al reato associativo, ma nellastessa non è neppure dato ravvisare profili di contraddittorietà o illogicità,peraltro neppure specificatamente prospettati dalla difesa. I motivi di ricorsodifettano di un adeguato confronto critico con la motivazione della sentenzaimpugnata il cui contenuto è, di fatto, in gran parte travisato e in più punti nonconsiderato affatto.2.3. Il terzo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione per travisamentodella prova in relazione ai capi 34 e 42, è manifestamente infondato.Giova premettere che il travisamento della prova consiste nell'utilizzazioneda parte del giudice di un'informazione decisiva inesistente o nella omessavalutazione della prova decisiva esistente agli atti. Il vizio di "contraddittorietàprocessuale" (o "travisamento della prova") vede quindi circoscritta la cognizionedel giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamentodel giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarnel'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di"fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato",dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283370 – 01).Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, nonsussiste alcun travisamento delle deposizioni degli operanti in quanto i Giudici dimerito si sono limitati a prendere atto di quanto dagli stessi riferito, vale a diredegli accertamenti sugli autori dei trasferimenti di denaro eseguiti a posterioripresso i money transfert. La Corte territoriale ha quindi ritenuto chel'identificazione mediante un valido documento di identità da parte deiresponsabili dei money transfert degli autori delle singole operazioni fossesufficiente a individuare gli autori dei reati. A ben vedere, dunque, la difesa, purdenunciando apparentemente un vizio di motivazione, si limita a contestare laricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, senza peraltro prospettareprofili di illogicità o manifesta illogicità della motivazione.In conclusione, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e latenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare unalettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamentoda parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 – 01).Nella parte in cui denuncia la mancanza di motivazione della sentenza inpunto di elemento soggettivo della ricettazione – per non avere i Giudici diappello spiegato le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] sapeva della provenienzaillecita del denaro trasferito – il motivo è in parte qua inammissibile, ex art. 606,comma 3, cod. proc. pen., perché la questione non ha costituito oggetto dimotivi di appello ed è stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Edinvero, nei motivi di gravame la difesa si era limitata a contestare, per le ragionisopra esposte, che la [OSCURATO:PERSONA] si identificasse con la donna che aveva effettuatoi trasferimenti di denaro e dunque che fosse l'autrice delle ricettazioni. Ciò detto,va ribadito il principio secondo il quale non sono deducibili con il ricorso percassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame,dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato ilprovvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto alquale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere statointenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01).2.4. Il quarto motivo, con cui si denuncia illogicità della motivazione pertravisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità per ilreato di circonvenzione di incapace di cui al capo 36), è manifestamenteinfondato. Ed invero, dalla lettura del motivo di ricorso, non è neppure datocomprendere quale sia l'elemento fattuale o il dato probatorio utilizzato daiGiudici di merito che sarebbe incompatibile con gli atti processuali. [OSCURATO:PERSONA] (pag. 27) ha dato conto delle ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] eraconsapevole del fatto che il denaro ricevuto costituiva l'oggetto dell'induzione edella circonvenzione di un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) che si trovava in condizioni dideficienza psichica, valorizzando: il contatto diretto che la stessa riferisce di averavuto con la vittima in occasione della consegna del denaro; il fatto chel'episodio in questione si inserisce nel contesto dell'attività dell'associazione di cuil'imputata faceva parte e quindi è stato preceduto e seguito da episodi del tuttoanaloghi. Si tratta di una motivazione nella quale non è dato ravvisare profili dicontraddittorietà o illogicità manifesta. La difesa, dunque, pur denunciandoapparentemente un (inesistente) travisamento delle prove, in realtà contesta laricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, limitandosi ad invocare unadiversa valutazione delle risultanze probatorie, che, per quanto detto, non èconsentita in questa sede.3. Il ricorso principale nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consta dicinque motivi nessuno dei quali supera il vaglio di ammissibilità.3.1. Il primo motivo, relativo alla inutilizzabilità delle consulenze tecnicheaventi ad oggetto la circonvenibilità delle persone offese, è interamentesovrapponibile all'analogo motivo dedotto dalla difesa dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. Lostesso è quindi inammissibile per le stesse ragioni esposte esaminando il ricorsodella coimputata, da ritenersi qui richiamate e trascritte. Occorre solo aggiungereche gli argomenti con i quali la difesa afferma che la condizione delle vittime eracontingente (e quindi l'accertamento tecnico irripetibile) sono privi di pregio. Ilfatto che la persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXX sia deceduto nel corso delprocesso è del tutto irrilevante, posto che non risulta – né è stato allegato dalladifesa – che tale soggetto versasse in precarie condizioni di salute nel momentoin cui la consulenza tecnica è stata disposta ed eseguita. Quanto poi alle altredue vittime ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) è del tutto evidente che la difesaconfonde la mutevolezza e contingenza dei sintomi della patologia di cui parla ilconsulente con quella della causa degli stessi; causa che lo stesso consulenteindividua in una patologia cronica (e dunque non reversibile). Va poi ribadito che,in ogni caso, il motivo difetta di specificità in quanto manca del tutto la cd provadi resistenza.3.2. Il secondo motivo, avente ad oggetto il reato associativo, è interamenteversato in fatto. La Corte di appello (pag. 25-26) ha fatto corretta applicazionedei principi di diritto (sopra richiamati) elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità in tema di partecipazione all'associazione per delinquere, valorizzandoin particolare la reiterata commissione da parte del [OSCURATO:PERSONA], in concorso conaltri appartenenti al sodalizio (anche aventi ruoli apicali in seno allo stesso comela [OSCURATO:PERSONA]), di numerosi reati di varia natura (ricettazioni ecirconvenzioni di incapace) rientranti nel programma associativo; delitti peraltrocommessi durante un significativo arco temporale (quanto meno da giugno anovembre 2018). I Giudici di merito hanno inoltre valorizzato le numeroseconversazioni intercettate aventi ad oggetto l'organizzazione e l'attività delgruppo, evidenziando che dalla partecipazione e/o dalla presenza delXXXXXXXXX a tali conversazioni si poteva desumere la prova del fatto chel'odierno ricorrente era messo a parte di informazioni rilevanti per l'associazionee che ciò costituisse dunque elemento sintomatico della sua partecipazione allastessa.Posto dunque che non è dato ravvisare la dedotta violazione di legge,occorre rilevare che, per il resto, le censure della difesa, più che criticare lacoerenza e la tenuta logica della motivazione, si limitano a prospettare unalettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamentoda parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 – 01). Non è infatti deducibile nel giudizio di legittimità iltravisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217 – 01).3.3. Il terzo motivo, con cui si denuncia violazione legge e vizio dimotivazione in relazione ai reati di ricettazione di cui ai capi 43, 168, 173, 205,208, è nel complesso inammissibile. Occorre infatti rilevare che nei motivi diappello (pag. 9-10) la difesa si era limitata a contestare la sola partecipazionedell'imputato ai reati, deducendo che non vi era prova certa che fosse stato luiad eseguire materialmente i trasferimenti del denaro proveniente dallecirconvenzioni. La difesa si era poi limitata a formulare una semplice richiesta diassoluzione perché il fatto non costituisce reato senza però articolare specifichecritiche alla sentenza di primo grado in punto di dolo della ricettazione e dunquesenza sviluppare un vero motivo di doglianza sul punto. Il motivo di ricorso percassazione è invece incentrato esclusivamente proprio sull'elemento psicologicodel reato (consapevolezza della provenienza illecita del denaro). Ciò detto,occorre rilevare che, come più volte ribadito da questa Corte, è inammissibile, aisensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso percassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi diappello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi digravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con laproposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco,Rv. 280306 – 01).3.4. Anche il quarto motivo, avente ad oggetto i delitti di cui all'art. 643 cod.pen. (capi 115, 117, 119 e 232), è inammissibile per le medesime ragioniesposte esaminando il terzo motivo. Nell'atto di appello – che peraltro investivasolo i capi 115 e 232 – la difesa, quanto al primo capo, si era limitata acontestare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse la persona che aveva interloquitotelefonicamente con la persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) e a dedurre che il denaroconsegnato dalla vittima era il prezzo delle prestazioni sessuali fornite dalle cdadescatrici, quanto al secondo, si era limitata a dedurre (peraltro in manieragenerica) che l' imputato non aveva materialmente preso parte allacirconvenzione del [OSCURATO:PERSONA] e che in ogni caso era succube della compagnaXXXXXXX. La questione del dolo del reato, ed in particolare della consapevolezzada parte del [OSCURATO:PERSONA] della condizione di deficienza psichica e circonvenibilitàdelle vittime, non aveva quindi costituito oggetto di specifici motivi di gravame.Il motivo di ricorso si incentra invece proprio su tale punto ed è dunqueinammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.3.5. Il quinto motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, ègenerico e manifestamente infondato. La pena per il reato più grave tra quelli incontinuazione (vale a dire la ricettazione di cui al capo 208) è stata quantificatain anni 3 di reclusione e dunque in misura di poco superiore al minimo edittale(anni 2) e di molto inferiore alla media edittale (anni 4); per i principi di diritto(in precedenza richiamati), contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, nonera quindi necessaria una specifica motivazione del discostamento, essendosufficienti i richiami alla congruità della pena alla luce dei richiamati criteri di cuiagli artt. 132 e 133 cod. pen. contenuti in sentenza. Destituito di qualunquefondamento è poi l'argomento difensivo secondo il quale i Giudici di appello sisarebbero contraddetti, da un lato, affermando che il discostamento dal minimoedittale si giustificava per la gravità del fatto, la reiterazione delle condotte el'intensità del dolo e poi, dall'altro, concedendo al [OSCURATO:PERSONA] le genericheprevalenti in considerazione della sua scemata pericolosità sociale. E' infattievidente che si tratta di questioni del tutto distinte e non sovrapponibili, comeperaltro emerge chiaramente anche dal dato letterale dell'art. 133 cod. pen.: unconto è valutare la gravità intrinseca del singolo episodio criminoso, tutt'altracosa è valutare la pericolosità sociale dell'autore del fatto, vale a dire il pericoloche lo stesso possa tornare a delinquere ovvero la sua propensione acommettere reati.3.6 Il ricorso principale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è dunque inammissibile.Tale inammissibilità si estende, giusto il disposto dell'art. 585, comma 4, cod.proc. pen., ai motivi nuovi depositati l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; motivi che è dunquesuperfluo esaminare.4. Per le ragioni sin qui esposte, la sentenza impugnata deve essereannullata limitatamente all'affermazione di responsabilità dell'imputataXXXXXXXXXXXXX per il reato associativo di cui al capo 1), con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale procederà ad un nuovogiudizio sul punto attenendosi ai principi di diritto sopra indicati, con l'unicolimite di non incorrere nei vizi motivazionali sopra evidenziati. Il ricorso dellaXXXXXX è per il resto infondato, sicché va dichiarata l'irrevocabilità dellasentenza in relazione alla condanna per i reati di cui ai capi 23, 33 e 37.I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devonoinvece essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità deiricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 ciascuno.Per la natura dei fatti oggetto presente giudizio e la condizione dei soggetticoinvolti si ritiene di disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti incaso di diffusione del presente provvedimento P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alreato di cui al capo 1), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto il ricorso della XXXXXXe dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità della stessa per i reati dicu i a i cap i 23), 33) e 37). D ich iara inammiss ib i l i i r i cors i d iXXXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.