CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 24259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12945/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Milano, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 30, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Livio N eri , per procura speciale allegata in calce al ricorso, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia di MILANO , -intimato - avverso l’Ordinanza d el G iudice di P ace di M ilano depositata i l 14.2.2020 nel procedimento iscritto al n. 47334/2019 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°/6/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Milano ha respinto il ricorso ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011 presentato dal cittadino turco [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di quella città che ne aveva disposto l’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U. Immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998). Avverso l’ordinanza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione basato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo a sostegno del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia, « ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998, 17 della Direttiva 2003/86/CE e 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), ratificata dall’Italia con l. n. 848/1955; nonché ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Il ricorrente lamenta che l’ordinanza del Giudice di Pace, e prima il decreto del [OSCURATO:PERSONA], non abbiano tenuto in alcun conto i suoi legami familiari e sociali in Italia, desumibili dai seguenti fatti: avere egli soggiornato in Italia dagli inizi degli anni novanta, avere goduto in passato di permessi di soggiorno per motivi di lavoro, avere acquistato nel 2001 – con mutuo fondiario tuttora in corso di adempimento – l’unità immobiliare in cui convive con la moglie e in passato hanno convissuto anche due figli, avere avuto dai figli tre nipoti . Il ricorrente fa presente, altresì, di essere collabora tore nel le imprese gestite, nel settore della ristorazione, dalla moglie e da un figlio, evidenziando che a tali legami familiari e sociali sul territorio nazionale impone di tenere debito conto, invece, l’art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998, che ha dato attuazione all’art. 17 della Direttiva 2003/86/CE, nel rispetto del principio sancito dall’art. 8 della Cedu. Il ricorso è fondato. Erra certamente il giudice a quo laddove afferma che «secondo la normativa vigente, la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 13, comma 2, lett. a) e b), comporta l’emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticità, con esclusione di qualsiasi potere discrezionale nel merito da parte del [OSCURATO:PERSONA]». Le disposizioni normative invocate dal ricorrente e, in particolare, per quanto riguarda il diritto interno, l’art. 13, comma 2-bis, del T.U. Immigrazione, impon gono, invece, nell’adozione del provvedimento di espulsione «ai sensi del comma 2, lett. a) e b)», di tenere anche conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale». La disposizione è riferita letteralmente allo «straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare», ma è costante l’orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di espulsione del cittadino straniero, l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il paese d'origine, si applica – con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.» (Cass. nn. 781/2019, 23957/2018; 15362/2015). Ebbene, nell’ordinanza impugnata, prima della citata erronea affermazione su l carattere dovuto e automatico dell’espulsione, manca qualsiasi concreto riferimento alla ponderazione dei legami familiari e sociali dichiarati dal ricorrente, essendo soltanto riportato il testo della disposizione invocata, con l’aggiunta della generica valutazione che «la Questura di Milano ha ponderato i fatti anche alla luce della complessa situazione dell’immigrato, comparando da una parte la natura e la gravità delle infrazioni commesse dal cittadino extracomunitario e dall’altra la durata del soggiorno nel territorio dello Stato e la condotta mantenuta nel frattempo dall’odierno ricorrente». Non viene fornita alcuna specificazione sulle «infrazioni commesse», né viene fatto alcuncenno ai legami familiari. Tanto basta per concludere che l’ordinanza del Giudice di Pace ha violato la disposizione di legge che impone la ponderazione in concreto della situazione familiare e che deve quindi essere cassata con rinvio al medesimo organo giudicante, perché provveda, in diversa composizione, sull’impugnazione del decreto di espulsione, regolando le spese anche di questo grado di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa l ’ordina nza impugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di Milano, in diversa composizio