CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 28751/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo emessa in data 23 gennaio 2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 3.400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ricorre l'imputato avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, co.5 D.P.R. 309/90; con il secondo motivo, violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica; con il terzo motivo, violazione di legge per l'eccessività della pena. Le ragioni di doglianza riguardanti la mancata riqualificazione della fattispecie in esame sono riproduttive di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. La Corte di appello ha negato il riconoscimento del comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/90 sulla base di una molteplicità di elementi idonei a rivelare l'assenza di connotati di minima offensività nella condotta serbata dall'imputato (possesso di una duplice tipologia di sostanze stupefacenti, dato ponderale, elevato valore del principio attivo, modalità di presentazione della droga già suddivisa in dosi). La decisione è rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo). Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di merito ha correttamente ritenuto di disattendere la richiesta difensiva di disapplicazione della recidiva contestata. La sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo i giudici posto in evidenza l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna. La motivazione è conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, in base al quale è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti ed al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. tg 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Quanto al trattamento sanzionatorio, la censura riguardante l'eccessività della pena si appalesa del tutto generica. E' sufficiente rammentare che la determinazione della misura della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve al compito motivazionale richiesto anche attraverso il semplice richiamo ai criteri di cui all'art.133 cod. pen.; inoltre, non è necessaria una specifica motivazione ove, come nel caso in esame, la pena sia prossima al minimo edittale. E' d'uopo anche rammentare come nel giudizio di cassazione sia inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co