CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 12297/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2367-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchécontro Oggetto A.S. imprese comparto servizi pubblici essenziali – cessione ramo di azienda – rapporti lavoro - disciplina R.G.N.2367/2020 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2003/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2019 R.G.N. 3248/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 8 luglio 2019, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] – dipendente dal 18 giugno 1979 dell’[OSCURATO:PERSONA] di Nancy in qualità di dirigente medico, con l’incarico da ultimo di Responsabile della U.O.C. di Ginecologia, cumulato dal 27 settembre 2013 con quello di [OSCURATO:PERSONA], sospeso dal lavoro dal 13 aprile 2015 e licenziato il 26 ottobre dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] (P.I.C.F.I.C.) – al trasferimento del proprio rapporto di lavoro da P.I.C.F.I.C. in amministrazione straordinaria all’[OSCURATO:PERSONA] di Nancy GVM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ordinato la sua riammissione in servizio con l’inquadramento e le mansioni precedentemente svolte o equivalenti; condannato l’Ospedale al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni non percepite dal 12 giugno 2015 alla data della decisione, in misura pari alla somma mensile di € 6.670,48, oltre accessori di legge e contributi previdenziali ed assistenziali del periodo, nonché alla rifusione, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], delle spese del doppio grado di giudizio, in favore del lavoratore; infine, condannato la Fondazione alla restituzione, in favore del medesimo, della somma di € 1.903,20 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado: così riformata, avendo essa rigettato le domande del lavoratore; 2. in esito ad una ricostruzione del quadro normativo, secondo i principi del diritto (dapprima comunitario e quindi) eurounitario, in particolare fissati nella Direttiva 2001/23/CE (a codificazione della Direttiva 77/187/CEE, di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori, in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese e stabilimenti, modificata dalla Direttiva 98/50/CE), come interpretati dalla giurisprudenza della C.G.U.E. e dei conseguenti riflessi sulla normativa interna, la Corte capitolina ha individuato la regula iurisnell’art. 47, comma 4-bis legge n. 428/1990 (introdotto dal d.l. 135/2009 conv. in legge n. 166/2009). Pertanto, essa ha ritenuto applicabile l’art. 2112 c.c., “nei termini” e con “le limitazioni previste dall’accordo” sindacale (da intendere come condizioni relative al rapporto di lavoro trasferito dal cedente al cessionario dell’azienda o di un suo ramo), ai trasferimentiriguardanti “aziende per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria … in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività”. E altresì coerentemente letto, secondo tale evoluzione normativa, le modificazioni dell’art. 5, comma 2-ter d.l. 347/2003 conv. in legge n. 39/2004 (limitatamente alle amministrazioni straordinarie volte alla liquidazione dei beni e non anche alla ristrutturazione o conservazione dell’attività d’impresa ceduta) e dell’art. 56, comma 3-bis d.lgs. 270/1999 (in riferiment o – mediante il richiamo dell’art. 27, secondo comma, lett. b-bis d.lgs. cit. – alle amministrazioni straordinarie di “società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali”, che perseguano l’obiettivo del recupero dell’equilibrio economico, “anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno”); 3. criticamente scrutinate le autorizzazioni (in particolare, quella del 10 aprile 2015) del M.I.S.E., la Corte d’appello ha pertanto ritenuto applicabile l’art. 2112 c.c. al trasferimento del ramo ospedaliero (scorporato dal più ampio trasferimento d’azienda in data 13 aprile 2015, relativo al complesso ospedaliero [OSCURATO:PERSONA], dalla proprietaria P.I.C.F.I.C. in a.s. alla [OSCURATO:PERSONA]) “[OSCURATO:PERSONA] di Nancy” dalla Fondazione L.M.M. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora [OSCURATO:PERSONA] di Nancy GVM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), per essere l’operazione finalizzata, non già alla cessazione dell’attività a scopo liquidatorio, bensì alla sua continuazione, per l’autorizzazione dal M.I.S.E., fin dall’inizio, di un programma di durata almeno triennale. Sicché, essa ha ritenuto nullo, per contrarietà a norma imperativa, l’accordo sindacale del 12 aprile 2015, limitativo del passaggio del personale (“senza neppure chiarire i criteri di scelta”) alle sole unità nominativamente indicate nell’allegato (nelle quali non era stato incluso il lavoratore ricorrente), in deroga alla continuità dei rapporti di lavoro stabilita dall’art. 2112 c.c.: così assumendo le statuizioni suindicate; 4. con atto notificato il 2 gennaio 2020, la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; 5. la [OSCURATO:PERSONA], ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva; 6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2-ter d.l. 347/2003 conv. in legge n. 39/2004, introdotto dall’art. 1, tredicesimo comma d.l. 134/2008 conv. nella legge n. 166/2008, dell’art. 2, secondo comma, secondo periodo d.l. 347/2003 conv. con mod. in legge n. 39/2004 e dell’art. 12 disp. prel. c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato la limitazione della deroga all’applicazione dell’art. 2112 c.c. soltanto alle amministrazioni straordinarie volte alla liquidazione dei beni (e non anche alla ristrutturazione o conservazione dell’attività d’impresa ceduta), in virtù del combinato disposto con la modifica successiva dell’art. 56, comma 3-bisd.lgs. 270/1999 (aggiunto dall’art. 14, quinto comma d.l. 158/2008 conv. con mod. in legge n. 2/2009). E così offerto un’interpretazione contraria a quella corretta, secondo la lettera della norma denunciata e soprattutto la sua ratio , di particolare garanzia della continuità di prestazione delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, non potendo un’interpretazione, asseritamente adeguatrice al diritto dell’U.E., risolversi in una contraria ad una legge nazionale, se non previa rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione, in riferimento agli artt.11 e 117 Cost. (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2-ter d.l. 347/2003 conv. in legge n. 39/2004, introdotto dall’art. 1, tredicesimo comma d.l. 134/2008 conv. nella legge n. 166/2008, dell’art. 2, secondo comma, secondo periodo d.l. 347/2003 conv. con mod. in legge n. 39/2004, dell’art. 63, quarto comma d.lgs.270/1999, dell’art. 47 legge n. 428/1990 e dell’art. 12 disp. prel. c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., nonostante la limitazione, contenuta nell’accordo sindacale del 12 aprile 2015, del passaggio di personale tra le parti cedente e cessionaria del ramo d’azienda, sulla base dell’art. 47, comma 4-bis legge n. 428/1990, riguardante l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, ma non quella speciale per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali. E ciò, per avere previsto la normativa speciale, e in particolare l’art. 5, comma 2-ter cit. (a garanzia dell’interesse pubblico prevalente sulla salvaguardia dei livelli occupazionali), regolante la fattispecie in oggetto, il passaggio parziale di lavoratori, anche in assenza delle consultazioni sindacali (per esaurimento “delle stesse anche infruttuosamente”): ad essa soltanto dovendo essere inteso il riferimento dell’art. 63, quarto comma d.lgs. 270/1999 (“ … Nell’ambito delle consultazioni di cui all’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270”), tanto meno potendo essere interpretato il rinvio di quest’ultima norma all’art. 47 della legge n. 428/1990 come “mobile”, come invece erroneamente dalla Corte d’appello (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 56 d.lgs. 270/1999 e 12 disp. prel. c.c., per avere la Corte territoriale “ritenuto non applicabili al trasferimento del [OSCURATO:PERSONA] di Nancy gli artt. 27 e 56 del d.lgs. 270/1999 … ”; essendo invece nel caso di specie “certamente applicabile … il comma 3 bis dell’art. 56 del d.lgs. 270/1999” (secondo cui “le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell’art. 27, comma 2, lettere a) eb - bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono … trasferimento di azienda … agli effetti previsti dall’articolo 2112 del codice civile”(terzo motivo); vizio di motivazione con riferimento al contenuto del “Verbale di consultazione e accordo ex artt. 47 legge 428/1990, 63 d.lgs. 270/1999 e 5, comma 2-ter d.l. 347/2003 e s.m.i.” sottoscritto in data 12 aprile 2015 con il sindacato ANMIRS, nonché violazione degli artt. 1362, 1363 c.c., per avere la Corte territoriale argomentato in modo lapidario, senza neppure valutare il contenuto né il significato dell’accordo sindacale (da cui chiaramente evincibile la volontà delle parti di sottoscrivere un accordo nel contesto di una procedura di cessione nell’ambito dell’amministrazione straordinaria di una grande impresa esercente un servizio pubblico essenziale: in particolare, dalle lettere b, c, i e parte finale delle premesse e dai punti n. 3 e n. 6 dell’accordo e del penultimo periodo del suo testo), senza alcuna indagine sul significato del testo contrattuale, nell’inosservanza dei cannoni ermeneutici denunciati (quarto motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 4-bis legge 428/1990, per avere la Corte territoriale ritenuto illegittimo il mancato trasferimento del lavoratore, in conseguenza dell’erronea applicazione al caso di specie – anziché, per le ragioni dette, gli artt. 5, comma 3-terd.l. 347/2003 e 63, quarto comma d.lgs. 270/1999 –la norma denunciata, rilevandone una presunta incompatibilità con la Direttiva 2001/23/CE (quinto motivo); vizio di motivazione con riferimento al contenuto del provvedimento di autorizzazione del M.I.S.E. del 14 aprile 2015, per avere la Corte territoriale argomentato in modo non condivisibile l’assenza in esso di ““un passaggio parziale dei lavoratori”, essendosi tale atto limitato ad una parziale integrazione e modifica dei precedenti provvedimenti … autorizzando la vendita dell’Ospedale … alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] … ”(sesto motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati;3. preliminarmente, deve essere rilevata l’inammissibilità dei vizi motivi denunciati (il quarto e il sesto), non potendo più essere configurata una motivazione insufficiente, oggetto della denuncia della società ricorrente, non essendo stata prospettata anomalia alcuna, per omissione o apparenza o ipotesi di radicale incomprensibilità, tale da integrare nullità della sentenza, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 111, sesto comma Cost. (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053); 4. secondo indirizzo assolutamente consolidato di questa Corte, in caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stata, in particolare, disposta l'amministrazione straordinaria, nell’ipotesi di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. 270/1999, l'accordo sindacale previsto dall'art. 47, comma 4bislegge n. 428/1990, inserito dal d.l. 135/2009, conv. in legge n. 166/2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro; fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione contenuta del predetto comma 4bis ( "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo"), deve esser letta in conformità al diritto dell'Unione europea e alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE): nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non “in vista della liquidazione dei beni”, non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass. 1 giugno 2020, n. 10414 e succ.; ex multis: Cass. 10 novembre 2021, n. 33154; Cass. 11 aprile 2023, n. 9621: tutte in fattispecie relative a cessioni di compendio aziendale nell’ambito delle società costituite nell’ambito delle crisi aziendali e delle procedure di amministrazione straordinaria di Alitalia). Specularmente, questa Corte ha pure sottolineato come, nell'ipotesi di trasferimento di imprese o parti di esse in cui la parte cedente sia soggetta ad una procedura liquidatoria, il requisito di cessazione dell'attività di impresa, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dall'art. 47, quinto comma legge n. 428/1990 (che consente l’esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario), sia da riferire esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria, ma non alla procedura fallimentare, essendone costitutiva la finalità liquidatoria, pertanto sempre sussistente (Cass. 14 settembre 2021, n. 24691, in motivazione subp.to 3.3); 4.1. l’applicabilità dell’art. 47, comma 4-bis legge 428/1990 (inserito dall’art. 19-quater d.l. 135/2009 conv. con mod. in legge n. 166/2009) nell’amministrazione straordinaria anche di società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali si ricava dal richiamo esplicito dell’art. 5, comma 2-ter, secondo periodo d.l. 347/2003 (introdotto dall’art. 1, tredicesimo comma d.l. 134/2008) dell’“ambito delle consultazioni sindacali di cui all’art. 63, quarto comma d.lgs. 270/1999”,che, a propria volta, richiama espressamente l’“ambito delle consultazioni sindacali previste dall’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428”; 4.2. infatti, questa Corte ha recentemente affermato, in fattispecie analoga all’odierna, l’applicabilità dell’art. 5, comma 2-ter, qui in esame, soltanto alle imprese operanti nel settore del trasporto aereo, che rappresenta uno dei “comparti” del trasporto pubblico, che a sua volta è uno dei più ampi dei servizi pubblici essenziali: “In rigorosa applicazione del criterio ermeneutico di tipo letterale (art. 12 disp. prel. c.c.) … deve ritenersi che la norma individua certo il suo ambito applicativo, ma con due criteri concorrenti, il primo di tipo soggettivo, il secondo di tipo teleologico. Il primo criterio è rappresentato dal riferimento all’impresa che sia tale da rientrare nell’ambito applicativo della procedura di amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto- legge, ossia impresa operante nel settore dei servizi pubblici essenziali. Il secondo criterio è rappresentato dal riferimento alla finalità di conseguire gli ammortizzatori sociali di cui all’art. 1 bis, comma 1, d.l. n. 249/2004 (conv. in L. n. 291/2004), ossia quelli espressamente ed esclusivamente previsti per le imprese che operano nell’ambito del trasporto aereo (“vettori aerei e … società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie”). La concorrenza dei duecriteri è tale, da riconoscere necessariamente al secondo (sul piano logico-giuridico) la funzione di restringere la portata del primo.”(Cass. 18 gennaio 2024, n. 1979, in motivazione sub p.to 1); 4.3. d’altro canto, conferma la stretta aderenza ai principi della Direttiva 2001/23/CE e la bontà dell’interpretazione qui patrocinata, anche la modifica dell’art. 56, comma 3-bis d.lgs. 270/1999 (aggiunto dall’art. 14, quinto comma d.l. 185/2008 conv. con mod. in legge n. 2/2009), che ha negato costituire un trasferimento d’azienda “le operazioni di cui ai commi 1 e 2” (cessione dei complessi industriali) “effettuate in attuazione dell’art. 27, secondo comma, lett. b-bis d.lgs. 270/1999”(ossia compiute dalle amministrazioni straordinarie di “società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali”, che perseguano l’obiettivo del recupero dell’equilibrio economico, “anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno”) “in vista della liquidazione dei beni del cedente”. Sicché, appare chiaro che costituiscono invece trasferimento d’azienda quelle operazioni sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata superiore ad un anno (come appunto nella specie, di tre anni), cui si applica pertanto, per le ragioni dette, la disciplina dell’art. 47, comma 4-bis legge n. 428/1990, di applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo sindacale; 5. il ricorso deve allora essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni diCass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15%e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà att