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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 21670/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31753/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Puglia n.897 /24 /2020 depositata il 21/05/2020 , con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresidente Tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31753/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia n.897 /24 /2020 depositata il 21/05/2020 , con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresidente Tit
Decreto Cassazione n. 21670/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris