CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19596/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati, con atti separati ma di contenuto pressoché sovrapponibile, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha escluso la qualificazione del fatto in termini di "lieve entità" valorizzando, quale elemento avente "valore negativo assorbente" (cfr. Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, in motivazione), il dato quantitativo dello stupefacente sequestrato, pari a 300 gr. di sostanza lordo e a 94,37 gr. di principio attivo, da cui erano ricavabili 3.774 dosi medie; rilevato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]„ che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è inammissibile perché del tutto generico, e avendo comunque la Corte di merito ribadito la congruità della pena inflitta in considerazione del quantitativo dello stupefacente e dei precedenti penali dell'imputata; rilevato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti, generiche, è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha ribadito l'assenza di elementi valutabili a tal fine, peraltro nemmeno indicati dalla difesa con l'appello, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA]. Rv. 281590), e ha comunque individuato, quale elemento ostativo, i precedenti penali specifici di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 mag