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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18177/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoMassimiliano [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 724/2023depositata il 30/03/2023.Numero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., a socio unico, e [OSCURATO:PERSONA] proposto, avanti al Tribunale di Treviso, opposizioneall’ordinanza ingiunzione n.172 del 5.6.2020, con la quale Agecontrols.p.a. aveva irrogato la sanzione amministrativa di € 2.200,00, alSilvestri quale trasgressore e alla società quale coobbligata solidale,per la violazione dell’art.5 par. 4, Reg.

CE n.543/2011/UE:nell’ambito della verifica effettuata il 16.5.2016 per un trasporto diprodotti ortofrutticoli freschi dalle piattaforme LIDL a punti venditadella stessa società, era emerso che il documento di trasportoconteneva indicazioni erronee sul paese di origine delle merci (Italiainvece che Spagna per 12 colli di pomodori datterini, di 36 Kg).Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Verona aveva accoltol’opposizione valorizzando, quale ragione più liquida, la omessacontestazione del 10 giugno 2016 alla società.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello avanti alla Corted’Appello di Venezia, la quale aveva accolto l’impugnazione,confermando l’ordinanza ingiunzione ma riducendo la sanzioneirrogata ad € 550,00.

La Corte, esaminata l’eccezione degli appellati,che avevano lamentato come, dagli atti del procedimentoamministrativo, sarebbe emersa la chiara volontà di [OSCURATO:SOCIETA]di contestare direttamente alla società, quale autrice, l’illecitoessendo stato il processo verbale di accertamento dell’illecitonotificato a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, l’avevarespinta; la Corte aveva valorizzato l’uso della doppia qualifica deltrasgressore, in proprio e quale legale rappresentante, il fatto cheNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026tutti gli atti del procedimento sanzionatorio dimostravano la volontàdi accertare e contestare a LIDL la sua qualità di responsabile insolido, e il fatto che la contestazione dell’addebito era volta a portarea conoscenza dell’interessato la violazione e le sanzioni applicabili perpotersi difendere con raggiungimento, nel caso di specie, dello scopo.Nel merito, la Corte d’Appello aveva rilevato la sottoposizione, in altroprocedimento analogo, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, aisensi dell'art. 267 TFUE, della seguente questione pregiudiziale inmerito all’interpretazione degli articoli 113 e 113-bis del regolamento(CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, comemodificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14aprile 2008, nonché degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione(UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011: «Sel’articolo 5.4 del regolamento UE n. 543/2011 della Commissione,letto in combinato disposto con gli articoli 5.1 e 8 del medesimoregolamento e con gli articoli 113 e 113-bis del regolamento UE n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 debba essereinterpretato nel senso di imporre la redazione di un documento diaccompagnamento recante il nome ed il paese di origine dei prodottiortofrutticoli freschi spediti preconfezionati o negli imballaggi originalipredisposti dal produttore, durante il loro trasporto da unapiattaforma di distribuzione di una società di commercializzazione adun punto vendita della medesima società, indipendentemente dallacircostanza che su un lato dell’imballaggio sia presente la stampaturadiretta indelebile o l’etichetta integrata nell'imballaggio o fissata adesso, riportante le indicazioni esterne previste dal Capo I delregolamento UE n. 543/2011 (tra le quali quelle relative al nome edal paese di origine dei prodotti) e che tali informazioni siano riportateNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026anche nelle fatture emesse dal fornitore da cui la società checommercializza il prodotto l’ha acquistato e conservate presso gliuffici contabili di quest’ultima e su una scheda collocata in modovisibile all’interno del mezzo di trasporto sul quale viaggia ilprodotto”.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza n.319/21 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva risposto alla questione sollevata e, inottemperanza alle indicazioni contenute nel provvedimentorichiamato, la Corte distrettuale aveva accolto l’impugnazione diAgecontrol s.p.a.[OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione, articolato in due motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, intermini rispetto alla data dell’adunanza fissata per la discussione incamera di consiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato violazione e falsaapplicazione degli art.6 e 14 l. n.689/81 , i ricorrenti lamentanoche erroneamente la Corte d’Appello di Venezia avrebbe ritenutocorrettamente contestato l’illecito non solo al ritenuto trasgressorema anche al soggetto potenzialmente obbligato in solido: a tal fine laCorte di merito avrebbe ingiustificatamente valorizzato il fatto che ilverbale di contestazione è stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. presso la suasede legale, senza considerare che nello stesso l’indicazione dellasocietà come coobbligata solidale non compare mai.Il motivo è infondato.L’ordinanza ingiunzione n.172/2020 determina la sanzione perl’illecito amministrativo accertato a carico di [OSCURATO:PERSONA] MassimilianoNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026Silvestri, in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].,quale autore della trasgressione, e a [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, quale obbligata in solido ex art.6co 3 l. n.689/81.

Nessun dubbio può sorgere dal contenuto delprovvedimento sul fatto che l’illecito è imputato alla persona fisicaquale trasgressore, ove il riferimento alla sua qualifica nella societàLIDL rappresenta solo la qualità sociale che gli ha permesso lacommissione dell’illecito; la società [OSCURATO:SOCIETA]. è espressamentee solo individuata come obbligata in solido, con espresso richiamo aldisposto dell’art.6 l. n.689/1981.Il verbale di contestazione dell’illecito portava l’indicazione deltrasgressore, in proprio e quale legale rappresentante di LIDL Italias.r.l.Questa Corte ha ancora di recente ribadito che la legge 24novembre 1981, n. 689, all’art. 14, impone che si proceda allanotificazione del verbale di accertamento distintamente altrasgressore ed alla persona obbligata solidale, e che la consegna diun doppio esemplare di detto verbale è superflua soltanto nel caso incui la contestazione della violazione abbia come destinataria una solapersona fisica, che venga considerata nella duplice qualità ditrasgressore e di rappresentate del soggetto giuridico obbligato insolido, nei casi previsti dall'art. 6 della stessa legge (Cass. n. 15104del 22/06/2010; Cass. n. 4172 del 29/04/1994).

Invero, ove siadocumentato il rapporto tra autore della trasgressione ed enteopponente, … la coincidenza tra persona fisica e persona giuridicarappresentata da quest’ultima costituisca una situazione tale dagiustificare la sanatoria della mancata notifica specificamentedestinata all’ente rappresentato, ex art. 156, comma 3, cod. proc.Numero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026civ.

Tanto per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello dellaconoscenza legale dell’atto volta all’utile predisposizione delle propriedifese da parte del destinatario della contestazione – -così, inmotivazione, Cass. n.1087/2026-: l’indicazione emergente dallapronuncia richiamata, pur riferita specificamente alla notificazione,permette di valutare in termini positivi anche la idoneità dellacontestazione, rivolta al trasgressore in proprio e nella veste di legalerappresentante, a coinvolgere la società quale coobbligata solidale,come è ex art.6 l. n.689/81, destinataria anch’essa, in tale veste,della contestazione ex art.14 l. cit.Si aggiunge che il procedimento di opposizione a ordinanzaingiunzione è un giudizio sul rapporto, non sull’atto amministrativoche lo conclude, e, di conseguenza, non possono avere direttarilevanza per derivarne la nullità i vizi eventuali dei passaggiprovvedimento sanzionatorio impugnato: eventuali lesioni dei dirittidi difesa degli interessati intervenute nel corso del procedimento -nelcaso di specie questioni del genere non sono state sollevate-comportano la possibilità di far valere nel giudizio le difese impedite edi rivalutare, come appunto l’opposizione impone, la sussistenza deipresupposti della pretesa sanzionatoria anche alla loro luce -cfr., exmultis, Cass. n.29315/2024-.

In tale contesto il fatto che il verbale dicontestazione, riporti l’indicazione del soggetto destinatario, indicatocome trasgressore e quale legale rappresentante della societàcoobbligata in solido, pur in mancanza della menzione della qualificadi coobbligata, diventa di per sé poco significativo se non seguitodalla esplicitazione di un’effettiva lesione dei diritti di difesa deltrasgressore e/o della coobbligata anche ai fini dell'utileNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026predisposizione delle difese, da far valere nell’ambito del giudizio diopposizione.Il richiamo dei ricorrenti alla pronuncia di questa Corte diCassazione n.17023/2016 non è pertinente, perché si riferisce ad unafattispecie diversa, in cui nell’ordinanza ingiunzione, cioè nelprovvedimento sanzionatorio e non negli atti prodromici delprocedimento amministrativo presupposto, non era precisata laqualità di obbligata solidale della società, quindi direttamentedestinataria della sanzione rispetto alla quale appariva essereillegittimamente individuata come soggetto trasgressore.2.

Il secondo motivo di critica è rubricato circa la violazione efalsa applicazione dell’articolo 5.4 del regolamento di esecuzione UEn.543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 come ancheinterpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza pronunciata in data1agosto 2022 in causa C-319-2021 tra LIDL/[OSCURATO:SOCIETA].

Violazionedel principio di legalità .Secondo i ricorrenti dalla richiama sentenza della CGUEemergerebbe che: la normativa europea non impone la redazione dialcun documento di accompagnamento per la movimentazione diprodotti ortofrutticoli; nel caso in cui un documento di trasporto siaemesso, esso deve contenere la corretta indicazione del paese diorigine al fine di permettere una prima impressione generale diconformità, pur rimanendo l’operatore libero di utilizzare altremodalità d prova in merito alle informazioni richieste; in caso dierrore sul documento, è compito del Giudice nazionale verificare sel’operatore economico ha fornito all’autorità le informazioni necessarieper permettere l’esecuzione dei controlli.

Se la Corte di merito avessecorrettamente applicato i principi richiamati, avrebbe dovuto rilevareNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026che, in assenza di un obbligo giuridico di redigere documenti ditrasporto per movimentare i prodotti ortofrutticoli -come rilevato dallaCGUE- mancherebbe il presupposto per poter sanzionare l’operatoree, nel caso di specie, il documento di trasporto non esisterebbe peruna libera scelta dell’operatore economico ma per un’imposizione diAgecontrol s.p.a.: poiché un operatore economico che non compila ildocumento di trasporto non potrebbe essere sanzionato, a maggiorragione non può essere sanzionato un operatore economico che siacostretto a farlo.

Nel caso di specie, inoltre, le indicazioni necessarie,anche sul Paese di origine dei prodotti, erano chiaramente riportatesugli imballaggi, non potendo sussistere quindi alcun ostacolo aicontrolli, e sarebbero state di conseguenza correttamente percepibilidai consumatori preso i punti vendita.

Mancherebbe, in concreto, lafattispecie dell’illecito amministrativo contestato, in violazionedell’art.1 l. n.689/1981 che non permette l’applicazione analogicadelle sanzioni amministrative.

In ogni caso, la Corte distrettualeavrebbe dovuto verificare anche l’offensività in concreto dellacondotta contestata ai ricorrenti, rispetto ai quali si sarebbe dovutoverificare se avessero dissipato immediatamente i dubbi degliaccertatori dovendosi escludere, in tal caso, l’intralcio ai controlli.Il motivo di ricorso è infondato.In estrema sintesi, la normativa italiana ed europea applicabilealla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi persegue loscopo di assicurare la qualità degli stessi a tutela dei consumatori,della concorrenza e del mercato, predisponendo a tal fine una rete dimisure finalizzate alla facilitazione dei controlli e all’irrogazione disanzioni amministrative nelle ipotesi di loro violazione.Numero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nello specifico, la norma di cui è stata contestata la violazione èl’art.5 del Reg.

UE n. 534/2011 che, in tema di commercializzazionedi prodotti ortofrutticoli freschi, precisa quali debbono essere leindicazioni esterne necessarie, nell’ambito del rispetto delle finalitàesposte sopra: «1.

Le indicazioni previste dal presente capo sonoriportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio,mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integratanell’imballaggio o fissata ad esso. […]

4. Le fatture e i documenti diaccompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano ilnome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, lavarietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma dicommercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto èdestinato alla trasformazione».

Questo perché nell’ambitodell’esecuzione di un controllo secondo le disposizioni dell’art. 8(Ambito di applicazione «Il presente capo stabilisce le norme relativeai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoliin tutte le fasi di commercializzazione al fine di verificare che essisiano conformi alle norme di commercializzazione e alle altredisposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis delregolamento (CE) n. 1234/2007») e delle norme richiamate, idocumenti di trasporto relativi ai prodotti ortofrutticoli freschi che neerano oggetto riportavano indicazioni non conformi a quelle presentisulle etichettature dei prodotti.Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla rilevanzadella pronuncia della CGUE, emessa per risolvere la questionepregiudiziale sollevata in altro procedimento analogo, derivandoneche In tema di controlli di conformità alle norme dicommercializzazione relative ai prodotti ortofrutticoli freschi, in casoNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026di trasporto tra la piattaforma di distribuzione e il punto vendita aldettaglio del medesimo soggetto giuridico, gli artt. 5 e 8 del Reg.

UEn. 543 del 2011 (ratione temporis vigenti), in forzadell'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia UEnella causa C-319/21, non obbligano all'emissione di un documento ditrasporto interno (cd.

"bolla XAB") il quale tuttavia, laddove emesso,al fine di assicurare in relazione a tutte le fasi di commercializzazioneil controllo di conformità, deve contenere indicazioni specifichecorrette e complete a prescindere dal fatto che esse siano giàpresenti negli imballaggi, sulle fatture o sulla scheda collocata sulmezzo di trasporto -così Cass. n.1597/2025, che riproduce inmotivazione le norme europee e interne di riferimento per lacomprensione della fattispecie in esame-.La Corte intende confermare l’orientamento interpretativo giàespresso nell’ordinanza n.1597/2025 alla luce della pronunciapregiudiziale della CGUE.La sentenza CGUE nella causa C-319/21, avente ad oggettol’interpretazione delle disposizioni regolamentari europee richiamatealla luce del complessivo contesto normativo di riferimento da essepresupposto, stabilisce che: -dal momento che il documento diaccompagnamento costituisce uno dei due documenti di riferimento(l’altro è la dichiarazione relativa alla spedizione) sulla base del qualel’ispettore ricava un’impressione generale delle partite da controllare, qualsiasi indicazione del paese d’origine riportata in tali documentiche differisca da quella riportata sugli imballaggi dei prodotti checompongono le partite da controllare è idonea a viziare taleimpressione generale e, pertanto, a nuocere all’efficienza del controllodi conformità ; -i documenti indicati costituiscono i documenti diNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026riferimento che devono fedelmente riflettere le indicazioni riportatesugli imballaggi delle partite d controllare , anche se le norme diriferimento non limitano le modalità di prova di cui l’operatoreeconomico si può avvalere per consentire all’ispettore di ricavareun’impressione generale della spedizione oggetto di controllo; -neconsegue che se il documento di accompagnamento contieneun’errata indicazione del paese di origine, spetta all’operatoreeconomico detentore di tale prodotto dissipare immediatamente conogni mezzo, i dubbi che l’ispettore può nutrire sull’origine esatta didetto prodotto ; -il documento di accompagnamento deve contenere l’indicazione del Paese di origine del prodotto anchequando tale prodotto è trasportato tra soggetti appartenenti almedesimo operatore economico, in particolare tra una piattaforma didistribuzione e un punto venduta, perché l'espressione «in tutte lefasi di commercializzazione», non corredata da alcuna limitazione,deve essere intesa in senso ampio; -in conclusione (punto 43 dellasentenza), l’art.5 cit., letto alla luce dell’art.8 cit. e degli art.113 e113 bis reg. n.1234/2007, deve essere interpretato nel senso che ilcontrollo di conformità alle norme di commercializzazione di prodottiortofrutticoli non impone al detentore di tali prodotti di emettere undocumento di accompagnamento ma, quando tale detentoreemette un siffatto documento egli deve, in tutte le fasi dicommercializzazione di detti prodotti, indicare il nome e il paese diorigine dei medesimi prodotti, indipendentemente dalla circostanzache le indicazioni esterne previste dal regolamento di esecuzionen.543/2011 siano già riportate a caratteri visibili e mediantestampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggi degli stessi, suun cartello informativo collocato in modo visibile all’interno del mezzoNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026di trasporto con il quale sono trasportati nonché sulle fatture emessedal fornitore di tali prodotti .Alla luce delle indicazioni emergente dall’interpretazione dellaCGUE degli art.5 e 8 reg.

CE n.543/2011/UE e norme presupposte,consegue quindi che:-Oggetto dell’illecito amministrativo contestato non è il rilievoformale della presenza o assenza o erronea compilazione didocumenti necessari per il trasporto, ma la presenza, influente sullaqualità del controllo, di un documento di accompagnamento,effettivamente redatto, contenente indicazioni erronee sui Paesi diorigine dei prodotti ortofrutticoli freschi trasportati perché incontrasto con quelle riportate sulle etichettature dei prodotti.-Non rileva per il riscontro della violazione amministrativa il fattoche il trasporto nel cui ambito il controllo viene effettuato parta dallapiattaforma commerciale dell’operatore economico che lo ha dispostoe abbia come destinazione punti vendita facenti capo allo stessooperatore, perché detto controllo può essere effettuato «in tutte lefasi di commercializzazione»: l’espressione, non corredata da alcunalimitazione, deve essere intesa in senso ampio.-I documenti di accompagnamento della merce trasportata, aprescindere dalla loro necessità, una volta emessi debbono conteneretutte le indicazioni richieste per il trasporto di prodotti ortofrutticolifreschi -comprese quelle specificamente riferite allo specifico prodottotrasportato-.

Questa necessità non è superata dal fatto che i prodottisiano etichettati o sia presente un cartello informativo.

È evidente,infatti, che la presenza di indicazioni confliggenti crea un contrastoinformativo ostacolante il controllo.Numero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026-L’errore di indicazione può essere superato solo se,nell’immediatezza del controllo -e quindi in loco: trattandosi di benideperibili, l’esigenza di tempestività è evidente- sia possibileindividuare subito il dato corretto senza alcun dubbio e senzanecessità di verifiche complesse, riguardanti riscontri documentali daeseguire presso la diversa sede dell’operatore economico che haeffettuato la spedizione: diversamente, l’attività di controllo èostacolata e l’elemento oggettivo dell’illecito si è integrato.

Non sipone quindi un problema di valutazione dell’offensività in concretodella condotta illecita contestata: l’offensività sta nella previsionedell’illecito amministrativo effettuata dal legislatore (comunitario einterno), mentre stabilire se il controllo fosse in concreto comunquepossibile e agevole, senza ricorso a verifiche esterne, riguardal’esistenza della condotta illecita contestata.-È pertanto da escludere -e lo esclude del resto anche lapronuncia della CGUE- che ove vi sia contrasto diretto tra ildocumento di accompagnamento e le indicazioni contenute sulleetichettature dei prodotti o sul cartello informativo possa essere datarilevanza a queste ultime, neutralizzando la rilevanza del documentoerrato sul presupposto di una sua affermata facoltatività, che, delresto, la CGUE ha affermato solo con riguardo all’ambito specifico alquale era circoscritta la questione richiesta.

Ne consegue che undocumento di accompagnamento per il trasporto necessario in basead altre disposizioni normative -per esempio fiscali, anche interne asingoli Stati- deve essere stilato correttamente anche quanto alleindicazioni richieste dalla normativa europea ed interna per iltrasporto dei prodotti ortofrutticoli freschi che ne sono oggetto -proprio alla luce di quanto evidenziato dalla CGUE: se il documentoNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026c’è, perché emesso e/o perché necessario ad altri fini, deve esserecompleto e corretto-.-Vi può essere una incidenza dell’erronea indicazione presente suldocumento di trasporto sull’elemento soggettivo dell’illecito, ai sensidell’art.3 l. n.689/1981: in tal caso, operano gli oneri probatori acarico del responsabile dell’illecito, la cui colpa si presume -cfr.

Cass.n.11777/2020; Cass. n.11568/2025).Dalle considerazioni che precedono si deve escludere che l’illecitoamministrativo di cui si discute possa presentare, anche all’esitodell’interpretazione data dalla CGUE delle norme di riferimento, profiliviolativi del principio di legalità o che, comunque, la nonobbligatorietà del documento di accompagnamento evidenziata dallaCorte Europea possa avere un qualche rilievo per escluderel’elemento oggettivo della violazione contestata.La Corte d’Appello di Venezia si è fatta carico di verificare lasussistenza dell’illecito anche alla luce dell’indicazione della CGUE,che ha rimesso al Giudice del rinvio stabilire se, in relazione allospecifico trasporto, fosse possibile per l’ispettore, sulla base dellecircostanze rilevabili, dissipare ogni dubbio, superando le distorsionidell’impressione generale della spedizione derivate dall’errore suidocumenti.

L’esito della verifica è stato sfavorevole per la ricorrente:essa è stata svolta sulla base di una valutazione di merito che haconsiderato gli elementi documentali istruttori acquisiti ed è sorrettada un impianto motivazionale effettivo, logicamente sviluppato eprivo di contraddittorietà intrinseca, nel rispetto del minimocostituzionale richiesto dall’art.111 Cost..

Essa non può essererimessa in discussione in questa sede di legittimità -cfr., per tutte,Numero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026Cass.

SU n.8053/2014, ai cui principi di diritto si sono conformate lepronunce successive-.In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna LIDL Italias.r.l. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori dilegge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 5 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoMassimiliano [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 724/2023depositata il 30/03/2023.Numero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., a socio unico, e [OSCURATO:PERSONA] proposto, avanti al Tribunale di Treviso, opposizioneall’ordinanza ingiunzione n.172 del 5.6.2020, con la quale Agecontrols.p.a. aveva irrogato la sanzione amministrativa di € 2.200,00, alSilvestri quale trasgressore e alla società quale coobbligata solidale,per la violazione dell’art.5 par. 4, Reg. CE n.543/2011/UE:nell’ambito della verifica effettuata il 16.5.2016 per un trasporto diprodotti ortofrutticoli freschi dalle piattaforme LIDL a punti venditadella stessa società, era emerso che il documento di trasportoconteneva indicazioni erronee sul paese di origine delle merci (Italiainvece che Spagna per 12 colli di pomodori datterini, di 36 Kg).Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Verona aveva accoltol’opposizione valorizzando, quale ragione più liquida, la omessacontestazione del 10 giugno 2016 alla società.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello avanti alla Corted’Appello di Venezia, la quale aveva accolto l’impugnazione,confermando l’ordinanza ingiunzione ma riducendo la sanzioneirrogata ad € 550,00. La Corte, esaminata l’eccezione degli appellati,che avevano lamentato come, dagli atti del procedimentoamministrativo, sarebbe emersa la chiara volontà di [OSCURATO:SOCIETA]di contestare direttamente alla società, quale autrice, l’illecitoessendo stato il processo verbale di accertamento dell’illecitonotificato a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, l’avevarespinta; la Corte aveva valorizzato l’uso della doppia qualifica deltrasgressore, in proprio e quale legale rappresentante, il fatto cheNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026tutti gli atti del procedimento sanzionatorio dimostravano la volontàdi accertare e contestare a LIDL la sua qualità di responsabile insolido, e il fatto che la contestazione dell’addebito era volta a portarea conoscenza dell’interessato la violazione e le sanzioni applicabili perpotersi difendere con raggiungimento, nel caso di specie, dello scopo.Nel merito, la Corte d’Appello aveva rilevato la sottoposizione, in altroprocedimento analogo, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, aisensi dell'art. 267 TFUE, della seguente questione pregiudiziale inmerito all’interpretazione degli articoli 113 e 113-bis del regolamento(CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, comemodificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14aprile 2008, nonché degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione(UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011: «Sel’articolo 5.4 del regolamento UE n. 543/2011 della Commissione,letto in combinato disposto con gli articoli 5.1 e 8 del medesimoregolamento e con gli articoli 113 e 113-bis del regolamento UE n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 debba essereinterpretato nel senso di imporre la redazione di un documento diaccompagnamento recante il nome ed il paese di origine dei prodottiortofrutticoli freschi spediti preconfezionati o negli imballaggi originalipredisposti dal produttore, durante il loro trasporto da unapiattaforma di distribuzione di una società di commercializzazione adun punto vendita della medesima società, indipendentemente dallacircostanza che su un lato dell’imballaggio sia presente la stampaturadiretta indelebile o l’etichetta integrata nell'imballaggio o fissata adesso, riportante le indicazioni esterne previste dal Capo I delregolamento UE n. 543/2011 (tra le quali quelle relative al nome edal paese di origine dei prodotti) e che tali informazioni siano riportateNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026anche nelle fatture emesse dal fornitore da cui la società checommercializza il prodotto l’ha acquistato e conservate presso gliuffici contabili di quest’ultima e su una scheda collocata in modovisibile all’interno del mezzo di trasporto sul quale viaggia ilprodotto”. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza n.319/21 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva risposto alla questione sollevata e, inottemperanza alle indicazioni contenute nel provvedimentorichiamato, la Corte distrettuale aveva accolto l’impugnazione diAgecontrol s.p.a.[OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione, articolato in due motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, intermini rispetto alla data dell’adunanza fissata per la discussione incamera di consiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato violazione e falsaapplicazione degli art.6 e 14 l. n.689/81 , i ricorrenti lamentanoche erroneamente la Corte d’Appello di Venezia avrebbe ritenutocorrettamente contestato l’illecito non solo al ritenuto trasgressorema anche al soggetto potenzialmente obbligato in solido: a tal fine laCorte di merito avrebbe ingiustificatamente valorizzato il fatto che ilverbale di contestazione è stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. presso la suasede legale, senza considerare che nello stesso l’indicazione dellasocietà come coobbligata solidale non compare mai.Il motivo è infondato.L’ordinanza ingiunzione n.172/2020 determina la sanzione perl’illecito amministrativo accertato a carico di [OSCURATO:PERSONA] MassimilianoNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026Silvestri, in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].,quale autore della trasgressione, e a [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, quale obbligata in solido ex art.6co 3 l. n.689/81. Nessun dubbio può sorgere dal contenuto delprovvedimento sul fatto che l’illecito è imputato alla persona fisicaquale trasgressore, ove il riferimento alla sua qualifica nella societàLIDL rappresenta solo la qualità sociale che gli ha permesso lacommissione dell’illecito; la società [OSCURATO:SOCIETA]. è espressamentee solo individuata come obbligata in solido, con espresso richiamo aldisposto dell’art.6 l. n.689/1981.Il verbale di contestazione dell’illecito portava l’indicazione deltrasgressore, in proprio e quale legale rappresentante di LIDL Italias.r.l.Questa Corte ha ancora di recente ribadito che la legge 24novembre 1981, n. 689, all’art. 14, impone che si proceda allanotificazione del verbale di accertamento distintamente altrasgressore ed alla persona obbligata solidale, e che la consegna diun doppio esemplare di detto verbale è superflua soltanto nel caso incui la contestazione della violazione abbia come destinataria una solapersona fisica, che venga considerata nella duplice qualità ditrasgressore e di rappresentate del soggetto giuridico obbligato insolido, nei casi previsti dall'art. 6 della stessa legge (Cass. n. 15104del 22/06/2010; Cass. n. 4172 del 29/04/1994). Invero, ove siadocumentato il rapporto tra autore della trasgressione ed enteopponente, … la coincidenza tra persona fisica e persona giuridicarappresentata da quest’ultima costituisca una situazione tale dagiustificare la sanatoria della mancata notifica specificamentedestinata all’ente rappresentato, ex art. 156, comma 3, cod. proc.Numero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026civ. Tanto per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello dellaconoscenza legale dell’atto volta all’utile predisposizione delle propriedifese da parte del destinatario della contestazione – -così, inmotivazione, Cass. n.1087/2026-: l’indicazione emergente dallapronuncia richiamata, pur riferita specificamente alla notificazione,permette di valutare in termini positivi anche la idoneità dellacontestazione, rivolta al trasgressore in proprio e nella veste di legalerappresentante, a coinvolgere la società quale coobbligata solidale,come è ex art.6 l. n.689/81, destinataria anch’essa, in tale veste,della contestazione ex art.14 l. cit.Si aggiunge che il procedimento di opposizione a ordinanzaingiunzione è un giudizio sul rapporto, non sull’atto amministrativoche lo conclude, e, di conseguenza, non possono avere direttarilevanza per derivarne la nullità i vizi eventuali dei passaggiprovvedimento sanzionatorio impugnato: eventuali lesioni dei dirittidi difesa degli interessati intervenute nel corso del procedimento -nelcaso di specie questioni del genere non sono state sollevate-comportano la possibilità di far valere nel giudizio le difese impedite edi rivalutare, come appunto l’opposizione impone, la sussistenza deipresupposti della pretesa sanzionatoria anche alla loro luce -cfr., exmultis, Cass. n.29315/2024-. In tale contesto il fatto che il verbale dicontestazione, riporti l’indicazione del soggetto destinatario, indicatocome trasgressore e quale legale rappresentante della societàcoobbligata in solido, pur in mancanza della menzione della qualificadi coobbligata, diventa di per sé poco significativo se non seguitodalla esplicitazione di un’effettiva lesione dei diritti di difesa deltrasgressore e/o della coobbligata anche ai fini dell'utileNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026predisposizione delle difese, da far valere nell’ambito del giudizio diopposizione.Il richiamo dei ricorrenti alla pronuncia di questa Corte diCassazione n.17023/2016 non è pertinente, perché si riferisce ad unafattispecie diversa, in cui nell’ordinanza ingiunzione, cioè nelprovvedimento sanzionatorio e non negli atti prodromici delprocedimento amministrativo presupposto, non era precisata laqualità di obbligata solidale della società, quindi direttamentedestinataria della sanzione rispetto alla quale appariva essereillegittimamente individuata come soggetto trasgressore.2. Il secondo motivo di critica è rubricato circa la violazione efalsa applicazione dell’articolo 5.4 del regolamento di esecuzione UEn.543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 come ancheinterpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza pronunciata in data1agosto 2022 in causa C-319-2021 tra LIDL/[OSCURATO:SOCIETA]. Violazionedel principio di legalità .Secondo i ricorrenti dalla richiama sentenza della CGUEemergerebbe che: la normativa europea non impone la redazione dialcun documento di accompagnamento per la movimentazione diprodotti ortofrutticoli; nel caso in cui un documento di trasporto siaemesso, esso deve contenere la corretta indicazione del paese diorigine al fine di permettere una prima impressione generale diconformità, pur rimanendo l’operatore libero di utilizzare altremodalità d prova in merito alle informazioni richieste; in caso dierrore sul documento, è compito del Giudice nazionale verificare sel’operatore economico ha fornito all’autorità le informazioni necessarieper permettere l’esecuzione dei controlli. Se la Corte di merito avessecorrettamente applicato i principi richiamati, avrebbe dovuto rilevareNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026che, in assenza di un obbligo giuridico di redigere documenti ditrasporto per movimentare i prodotti ortofrutticoli -come rilevato dallaCGUE- mancherebbe il presupposto per poter sanzionare l’operatoree, nel caso di specie, il documento di trasporto non esisterebbe peruna libera scelta dell’operatore economico ma per un’imposizione diAgecontrol s.p.a.: poiché un operatore economico che non compila ildocumento di trasporto non potrebbe essere sanzionato, a maggiorragione non può essere sanzionato un operatore economico che siacostretto a farlo. Nel caso di specie, inoltre, le indicazioni necessarie,anche sul Paese di origine dei prodotti, erano chiaramente riportatesugli imballaggi, non potendo sussistere quindi alcun ostacolo aicontrolli, e sarebbero state di conseguenza correttamente percepibilidai consumatori preso i punti vendita. Mancherebbe, in concreto, lafattispecie dell’illecito amministrativo contestato, in violazionedell’art.1 l. n.689/1981 che non permette l’applicazione analogicadelle sanzioni amministrative. In ogni caso, la Corte distrettualeavrebbe dovuto verificare anche l’offensività in concreto dellacondotta contestata ai ricorrenti, rispetto ai quali si sarebbe dovutoverificare se avessero dissipato immediatamente i dubbi degliaccertatori dovendosi escludere, in tal caso, l’intralcio ai controlli.Il motivo di ricorso è infondato.In estrema sintesi, la normativa italiana ed europea applicabilealla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi persegue loscopo di assicurare la qualità degli stessi a tutela dei consumatori,della concorrenza e del mercato, predisponendo a tal fine una rete dimisure finalizzate alla facilitazione dei controlli e all’irrogazione disanzioni amministrative nelle ipotesi di loro violazione.Numero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nello specifico, la norma di cui è stata contestata la violazione èl’art.5 del Reg. UE n. 534/2011 che, in tema di commercializzazionedi prodotti ortofrutticoli freschi, precisa quali debbono essere leindicazioni esterne necessarie, nell’ambito del rispetto delle finalitàesposte sopra: «1. Le indicazioni previste dal presente capo sonoriportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio,mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integratanell’imballaggio o fissata ad esso. […] 4. Le fatture e i documenti diaccompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano ilnome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, lavarietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma dicommercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto èdestinato alla trasformazione». Questo perché nell’ambitodell’esecuzione di un controllo secondo le disposizioni dell’art. 8(Ambito di applicazione «Il presente capo stabilisce le norme relativeai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoliin tutte le fasi di commercializzazione al fine di verificare che essisiano conformi alle norme di commercializzazione e alle altredisposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis delregolamento (CE) n. 1234/2007») e delle norme richiamate, idocumenti di trasporto relativi ai prodotti ortofrutticoli freschi che neerano oggetto riportavano indicazioni non conformi a quelle presentisulle etichettature dei prodotti.Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla rilevanzadella pronuncia della CGUE, emessa per risolvere la questionepregiudiziale sollevata in altro procedimento analogo, derivandoneche In tema di controlli di conformità alle norme dicommercializzazione relative ai prodotti ortofrutticoli freschi, in casoNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026di trasporto tra la piattaforma di distribuzione e il punto vendita aldettaglio del medesimo soggetto giuridico, gli artt. 5 e 8 del Reg. UEn. 543 del 2011 (ratione temporis vigenti), in forzadell'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia UEnella causa C-319/21, non obbligano all'emissione di un documento ditrasporto interno (cd. "bolla XAB") il quale tuttavia, laddove emesso,al fine di assicurare in relazione a tutte le fasi di commercializzazioneil controllo di conformità, deve contenere indicazioni specifichecorrette e complete a prescindere dal fatto che esse siano giàpresenti negli imballaggi, sulle fatture o sulla scheda collocata sulmezzo di trasporto -così Cass. n.1597/2025, che riproduce inmotivazione le norme europee e interne di riferimento per lacomprensione della fattispecie in esame-.La Corte intende confermare l’orientamento interpretativo giàespresso nell’ordinanza n.1597/2025 alla luce della pronunciapregiudiziale della CGUE.La sentenza CGUE nella causa C-319/21, avente ad oggettol’interpretazione delle disposizioni regolamentari europee richiamatealla luce del complessivo contesto normativo di riferimento da essepresupposto, stabilisce che: -dal momento che il documento diaccompagnamento costituisce uno dei due documenti di riferimento(l’altro è la dichiarazione relativa alla spedizione) sulla base del qualel’ispettore ricava un’impressione generale delle partite da controllare, qualsiasi indicazione del paese d’origine riportata in tali documentiche differisca da quella riportata sugli imballaggi dei prodotti checompongono le partite da controllare è idonea a viziare taleimpressione generale e, pertanto, a nuocere all’efficienza del controllodi conformità ; -i documenti indicati costituiscono i documenti diNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026riferimento che devono fedelmente riflettere le indicazioni riportatesugli imballaggi delle partite d controllare , anche se le norme diriferimento non limitano le modalità di prova di cui l’operatoreeconomico si può avvalere per consentire all’ispettore di ricavareun’impressione generale della spedizione oggetto di controllo; -neconsegue che se il documento di accompagnamento contieneun’errata indicazione del paese di origine, spetta all’operatoreeconomico detentore di tale prodotto dissipare immediatamente conogni mezzo, i dubbi che l’ispettore può nutrire sull’origine esatta didetto prodotto ; -il documento di accompagnamento deve contenere l’indicazione del Paese di origine del prodotto anchequando tale prodotto è trasportato tra soggetti appartenenti almedesimo operatore economico, in particolare tra una piattaforma didistribuzione e un punto venduta, perché l'espressione «in tutte lefasi di commercializzazione», non corredata da alcuna limitazione,deve essere intesa in senso ampio; -in conclusione (punto 43 dellasentenza), l’art.5 cit., letto alla luce dell’art.8 cit. e degli art.113 e113 bis reg. n.1234/2007, deve essere interpretato nel senso che ilcontrollo di conformità alle norme di commercializzazione di prodottiortofrutticoli non impone al detentore di tali prodotti di emettere undocumento di accompagnamento ma, quando tale detentoreemette un siffatto documento egli deve, in tutte le fasi dicommercializzazione di detti prodotti, indicare il nome e il paese diorigine dei medesimi prodotti, indipendentemente dalla circostanzache le indicazioni esterne previste dal regolamento di esecuzionen.543/2011 siano già riportate a caratteri visibili e mediantestampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggi degli stessi, suun cartello informativo collocato in modo visibile all’interno del mezzoNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026di trasporto con il quale sono trasportati nonché sulle fatture emessedal fornitore di tali prodotti .Alla luce delle indicazioni emergente dall’interpretazione dellaCGUE degli art.5 e 8 reg. CE n.543/2011/UE e norme presupposte,consegue quindi che:-Oggetto dell’illecito amministrativo contestato non è il rilievoformale della presenza o assenza o erronea compilazione didocumenti necessari per il trasporto, ma la presenza, influente sullaqualità del controllo, di un documento di accompagnamento,effettivamente redatto, contenente indicazioni erronee sui Paesi diorigine dei prodotti ortofrutticoli freschi trasportati perché incontrasto con quelle riportate sulle etichettature dei prodotti.-Non rileva per il riscontro della violazione amministrativa il fattoche il trasporto nel cui ambito il controllo viene effettuato parta dallapiattaforma commerciale dell’operatore economico che lo ha dispostoe abbia come destinazione punti vendita facenti capo allo stessooperatore, perché detto controllo può essere effettuato «in tutte lefasi di commercializzazione»: l’espressione, non corredata da alcunalimitazione, deve essere intesa in senso ampio.-I documenti di accompagnamento della merce trasportata, aprescindere dalla loro necessità, una volta emessi debbono conteneretutte le indicazioni richieste per il trasporto di prodotti ortofrutticolifreschi -comprese quelle specificamente riferite allo specifico prodottotrasportato-. Questa necessità non è superata dal fatto che i prodottisiano etichettati o sia presente un cartello informativo. È evidente,infatti, che la presenza di indicazioni confliggenti crea un contrastoinformativo ostacolante il controllo.Numero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026-L’errore di indicazione può essere superato solo se,nell’immediatezza del controllo -e quindi in loco: trattandosi di benideperibili, l’esigenza di tempestività è evidente- sia possibileindividuare subito il dato corretto senza alcun dubbio e senzanecessità di verifiche complesse, riguardanti riscontri documentali daeseguire presso la diversa sede dell’operatore economico che haeffettuato la spedizione: diversamente, l’attività di controllo èostacolata e l’elemento oggettivo dell’illecito si è integrato. Non sipone quindi un problema di valutazione dell’offensività in concretodella condotta illecita contestata: l’offensività sta nella previsionedell’illecito amministrativo effettuata dal legislatore (comunitario einterno), mentre stabilire se il controllo fosse in concreto comunquepossibile e agevole, senza ricorso a verifiche esterne, riguardal’esistenza della condotta illecita contestata.-È pertanto da escludere -e lo esclude del resto anche lapronuncia della CGUE- che ove vi sia contrasto diretto tra ildocumento di accompagnamento e le indicazioni contenute sulleetichettature dei prodotti o sul cartello informativo possa essere datarilevanza a queste ultime, neutralizzando la rilevanza del documentoerrato sul presupposto di una sua affermata facoltatività, che, delresto, la CGUE ha affermato solo con riguardo all’ambito specifico alquale era circoscritta la questione richiesta. Ne consegue che undocumento di accompagnamento per il trasporto necessario in basead altre disposizioni normative -per esempio fiscali, anche interne asingoli Stati- deve essere stilato correttamente anche quanto alleindicazioni richieste dalla normativa europea ed interna per iltrasporto dei prodotti ortofrutticoli freschi che ne sono oggetto -proprio alla luce di quanto evidenziato dalla CGUE: se il documentoNumero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026c’è, perché emesso e/o perché necessario ad altri fini, deve esserecompleto e corretto-.-Vi può essere una incidenza dell’erronea indicazione presente suldocumento di trasporto sull’elemento soggettivo dell’illecito, ai sensidell’art.3 l. n.689/1981: in tal caso, operano gli oneri probatori acarico del responsabile dell’illecito, la cui colpa si presume -cfr. Cass.n.11777/2020; Cass. n.11568/2025).Dalle considerazioni che precedono si deve escludere che l’illecitoamministrativo di cui si discute possa presentare, anche all’esitodell’interpretazione data dalla CGUE delle norme di riferimento, profiliviolativi del principio di legalità o che, comunque, la nonobbligatorietà del documento di accompagnamento evidenziata dallaCorte Europea possa avere un qualche rilievo per escluderel’elemento oggettivo della violazione contestata.La Corte d’Appello di Venezia si è fatta carico di verificare lasussistenza dell’illecito anche alla luce dell’indicazione della CGUE,che ha rimesso al Giudice del rinvio stabilire se, in relazione allospecifico trasporto, fosse possibile per l’ispettore, sulla base dellecircostanze rilevabili, dissipare ogni dubbio, superando le distorsionidell’impressione generale della spedizione derivate dall’errore suidocumenti. L’esito della verifica è stato sfavorevole per la ricorrente:essa è stata svolta sulla base di una valutazione di merito che haconsiderato gli elementi documentali istruttori acquisiti ed è sorrettada un impianto motivazionale effettivo, logicamente sviluppato eprivo di contraddittorietà intrinseca, nel rispetto del minimocostituzionale richiesto dall’art.111 Cost.. Essa non può essererimessa in discussione in questa sede di legittimità -cfr., per tutte,Numero registro generale 21339/2023Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 18177/2026Data pubblicazione 05/06/2026Cass. SU n.8053/2014, ai cui principi di diritto si sono conformate lepronunce successive-.In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna LIDL Italias.r.l. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori dilegge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 5 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 18177/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris