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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17077/2022

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ente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29300 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore ([OSCURATO:PERSONA]) in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 155; - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione" -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1339/25/2020, depositata in data 10 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria della Campania aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 704/07/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento, ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, conseguente a controllo automatizzato, ai fini Iva per l'anno di imposta 2014; - la CTR- dopo avere ritenuto legittimato alla impugnazione il legale rappresentante della società, già fallita, in mancanza di una specifica eccezione di difetto di capacità ad agire da parte del curatore del fallimento - ha confermato la legittimità della cartella di pagamento ex art. 36bis cit. in quanto, da un lato, non necessitante della previa notifica dell'atto di accertamento sostanziale e, dall'altro, contenente tutte le indicazioni necessarie alla comprensione degli errori rilevanti; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; rimane intimato il Fallimento della società; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; - la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5, e 12 della legge n. 212/00, 36bis del d.P.R. n. 600/73, nonché degli artt. 2,3,53 e 91 Cost. per avere la CTIk ritenuto che la cartella di pagamento impugnata non richiedesse la previa notifica dell'atto di accertamento sostanziale ancorché, ad avviso della ricorrente - come dedotto negli atti difensivi di merito - la mancanza di qualsiasi previa comunicazione (cd. avviso bonario) o accertamento relativo alla pretesa creditoria, avesse impedito alla società contribuente di avere contezza della contestazione avanzata dall'Amministrazione con pregiudizio del diritto al contraddittorio nella fase di indagine e del diritto di difesa; - il motivo è infondato; - il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54 bis, comma 2, riconosce in capo all'amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d'affari e alla liquidazione dell'imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; e) controllare la tempestività dei versamenti dell'imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale.

Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra l'attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente.

Anche le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt.36 bis e 54 bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n. 100/E e n. 143/E del 2000; circ. n. 34/E del 2012 e 21/E del 2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatori° ai fini dell'iscrizione a ruolo a titolo definitivo (Cass.S.U. n.17758/2016); - questa Corte ha ribadito che "in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accerta tore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017);-peraltro, questa Corte ha chiarito che "La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d.

" avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5,

I. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019); L'art. 6, comma 5, della

I. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 (Sez. 5, Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021); - nella sentenza impugnata, la CTR ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli aitt. 3, comma 4, della legge n. 241/90 e 7 della legge n. 212 /00 per avere la CTR ritenuto legittima la cartella in questione anche se affetta da vizio di motivazione; -il motivo è infondato; - in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa"(Cass. Sez. 5,n. 21804 del 20/09/2017; Sez. 5, Ord. n. 33344 del 17/12/2019); - la CTR si è attenuta al suddetto principio, avendo ritenuto assolto l'obbligo di motivazione della cartella contenendo quest'ultima tutte le indicazioni necessarie alla comprensione degli errori rilevati; - in conclusione, il ricorso va rigettato; - le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e la curatela fallimentare essendo quest'ultima rimasta intimata; P.Q.

M.La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29300 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore ([OSCURATO:PERSONA]) in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 155; - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione" -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1339/25/2020, depositata in data 10 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria della Campania aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 704/07/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento, ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, conseguente a controllo automatizzato, ai fini Iva per l'anno di imposta 2014; - la CTR- dopo avere ritenuto legittimato alla impugnazione il legale rappresentante della società, già fallita, in mancanza di una specifica eccezione di difetto di capacità ad agire da parte del curatore del fallimento - ha confermato la legittimità della cartella di pagamento ex art. 36bis cit. in quanto, da un lato, non necessitante della previa notifica dell'atto di accertamento sostanziale e, dall'altro, contenente tutte le indicazioni necessarie alla comprensione degli errori rilevanti; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; rimane intimato il Fallimento della società; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; - la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5, e 12 della legge n. 212/00, 36bis del d.P.R. n. 600/73, nonché degli artt. 2,3,53 e 91 Cost. per avere la CTIk ritenuto che la cartella di pagamento impugnata non richiedesse la previa notifica dell'atto di accertamento sostanziale ancorché, ad avviso della ricorrente - come dedotto negli atti difensivi di merito - la mancanza di qualsiasi previa comunicazione (cd. avviso bonario) o accertamento relativo alla pretesa creditoria, avesse impedito alla società contribuente di avere contezza della contestazione avanzata dall'Amministrazione con pregiudizio del diritto al contraddittorio nella fase di indagine e del diritto di difesa; - il motivo è infondato; - il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54 bis, comma 2, riconosce in capo all'amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d'affari e alla liquidazione dell'imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; e) controllare la tempestività dei versamenti dell'imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale. Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra l'attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente. Anche le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt.36 bis e 54 bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n. 100/E e n. 143/E del 2000; circ. n. 34/E del 2012 e 21/E del 2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatori° ai fini dell'iscrizione a ruolo a titolo definitivo (Cass.S.U. n.17758/2016); - questa Corte ha ribadito che "in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accerta tore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017);-peraltro, questa Corte ha chiarito che "La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. " avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, I. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019); L'art. 6, comma 5, della I. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 (Sez. 5, Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021); - nella sentenza impugnata, la CTR ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli aitt. 3, comma 4, della legge n. 241/90 e 7 della legge n. 212 /00 per avere la CTR ritenuto legittima la cartella in questione anche se affetta da vizio di motivazione; -il motivo è infondato; - in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa"(Cass. Sez. 5,n. 21804 del 20/09/2017; Sez. 5, Ord. n. 33344 del 17/12/2019); - la CTR si è attenuta al suddetto principio, avendo ritenuto assolto l'obbligo di motivazione della cartella contenendo quest'ultima tutte le indicazioni necessarie alla comprensione degli errori rilevati; - in conclusione, il ricorso va rigettato; - le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e la curatela fallimentare essendo quest'ultima rimasta intimata; P.Q. M.La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 Così
Sentenza Cassazione n. 17077/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris