Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20932/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15244/2016R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], in proprio quale ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese, rappresentato e difeso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lauritano, giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliat o alla pec: ; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3191/15/16, depositata il 4 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Società estinta - Legittimazione del liquidatore - Questione.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3191/15/16 del 04 / 0 4 /201 6 la C ommissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) , accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate(di seguito AE) avverso la sentenza n. 122 / 05 / 1 5 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Alessio, quale ex liquidatore di Colomb i ano Costruzioni s.r.l. in liquidazione (di seguito Colombiano) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007.

1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR , l’avviso di accertamento era stato emesso, in ragione dell’indebita deduzione di costi afferenti ad operazioni inesistenti.

1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio era infondata in ragione della tempestività dell’impugnazione e della regolare costituzione in giudizio dell’appellante; b) l’ex liquidatore di Colombiano era carente di legittimazione ad impugnare l’avviso di accertamento in ragione della pregressa estinzione della società.

2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA]Alessio proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA]Alessio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre Cons. est.

G.M.

Nonno 1992, n. 546e degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione su di un fatto controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto la regolarità della costituzione in appello di AE facendo decorrere il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dalla data di ricezione dell’atto notificato anziché da quella di spedizione, data quest’ultima della quale non avrebbe dato alcuna prova certa.

1.1. Il motivo, che integra essenzialmente la contestazione di un error in procedendoe che, pertanto, avrebbe dovuto essere formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., è, comunque, infondato.

1.2. Secondo la giurisprudenza della S.C., «nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)» (Cass.

S.U. n. 13452 del 29/05/2017; conf.

Cass. n. 19642 del 24/07/2018).

1.2.1. La medesima sentenza delle Sezioni Unite ha altresì chiarito che «non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad Cons. est.

G.M.

Nonno assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (in senso conf. si veda anche Cass. n. 24726 del 11/08/2022).

1.3. Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, la decisione della CTR va confermata sulla base degli stessi elementi di fatto forniti dalla ricorrente (indipendentemente da qualsiasi questione involgente la specificità del motivo).

1.4. Invero, come dedotto in ricorso, l’appellante si è costituito in giudizio il 27/07/2015 e, quindi, tempestivamente rispetto alla data di ricezione della notifica dell’appello da parte del contribuente (07/07/2015).

1.5. Anche laddove si ritenga che non vi sia prova, negli atti depositati dall’Ufficio, della data di spedizione del ricorso, quest’ultimo è sicuramente tempestivo in ragione del fatto che, a fronte di una sentenza di prime cure depositata in data 14/01/2015, alla data di ricezione dell’appello da parte del destinatario non era ancora decorso il termine lungo semestrale previsto per l’impugnazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 2495, comma 2, cod. civ., dell’art. 21 septies della l. 7 agosto 1990, n. 24, nonché omessa motivazione, su di un fatto decisivo della controversia, non avendo la CTR motivato in ordine alla dedotta nullità dell’avviso di accertamento Cons. est.

G.M.

Nonno impugnato, per l’essere stato notificato a società estinta e non ai soci, nullità che legittimamente è stata sollevata dall’exliquidatore.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Questa Corte ha più volte affermato –sia in tema di notifica della cartella di pagamento intestata alla società (Cass. n. 24579 del 09/08/2022; Cass. n. 30736 del 29/10/2021; Cass. n. 24793 del 05/11/2020; Cass. n. 31037 del 28/12/2017), sia in materia di imputazione ai soci del reddito della società per trasparenza (Cass. n. 16365 del 30/07/2020; Cass. n. 23534 del 20/09/2019), sia, infine, con riferimento specifico all’atto impositivo (Cass. n. 30536 del 28/07/2021; Cass. n. 25487 del 12/10/2018) – che, a s eguito dell’estinzione della società, l’atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta debba essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per il caso di morte del debitore.

2.2. Invero, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci (cfr. Cass.

S.U. n. 6070 del 12/03/2013).

2.3. Né, in ipotesi , è applicabile la previsione di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in quanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società previsto da detta disposizione «si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva» (Cass. n. 4536 del Cons. est.

G.M.

Nonno 21/02/2020; Cass. n. 15648 del 24/07/2015; Cass. n. 6743 del 02/04/2015).

2.4. Tuttavia, indipendentemente dalla nullità della notifica dell’avviso di accertamento a società estinta, «la cancellazione dal registro delle imprese (…) priva il liquidatore della legittimazione a rappresentare la società in relazione alla pretesa tributaria rivolta esclusivamente nei confronti della società» (Cass. n. 10354 del 31/03/2022; conf.

Cass. n. 29109 del 20/10/2021; si veda anche Cass.n. 7676 del 16/05/2012).

2.4.1. Il superiore orientamento deve ritenersi ormai consolidato, sicché può ritenersi superato l’insegnamento di Cass. n. 28187 del 17/12/2013, citato anche dal ricorrente in memoria, per il quale residuerebbe la legittimazione del liquidatore «esclusivamente ai fini della rilevabilità ex officio della nullità della cartella di pagamento in quanto emessa nei confronti di un soggetto ormai inesistente».

2.5. In conclusione , come ben evidenziato dalla sentenza impugnata – che va, pertanto, confermata – il ricorrente non è legittimato ad impugnare in proprio l’avviso di accertamento facendo valere la nullità della notificazione alla società estinta, non avendone alcun interesse.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., nonché omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso, rappresentato dal giudicato costituito dalla sentenza della CTP di Caserta n. 321/01/12 del 21/05/2012, la quale avrebbe dichiarato la nullità dell’atto impositivo notificato alla società estinta.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non Cons. est.

G.M.

Nonno soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione» (Cass. n. 6868 del 02/03/2022; conf.

Cass. n. 26310 del 29/09/2021; Cass. n. 20974 del 23/08/2018; Cass. n. 6024 del 09/03/2017).

La menzionata disposizione è applicabile anche nel processo tributario (Cass. n. 3621 del 07/02/2019; Cass. n. 21366 del 21/10/2015).

3.3. Nel caso di specie, il ricorrente fa riferimento ad una sentenza che non produce, che non trascrive integralmente e di cui è specificata genericamente la produzione unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, senza, altresì, precisare se di detta sentenza risulti la certificazione di passaggio in giudicato.

4. Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 37,commi 24-26, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. nella l. 4 agosto 2006, n. 248, dell’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 8 della l. 11 marzo 2014, n. 23, nonché omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso, per avere la CTR ingiustificatamente legittimato l’utilizzazione del raddoppio dei termini di accertamento da parte di AE.

4.1. Con il quinto motivo di ricorso ci si duole, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., della violazione e della falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 e dell’art. 3 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché per l’omessa motivazione su di un fatto decisivo e controverso, per avere la CTR ritenuto l’applicabilità alla fattispecie della disposizione che considera la società non estinta a fini tributari.Cons. est.

G.M.

Nonno

5. I motivi restano assorbiti in ragione del rigetto del secondo motivo di ricorso e del riconoscimento della carenza di legittimazione all’impugnazione da parte del ricorrente.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato.

6.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di AE.

6.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15244/2016R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], in proprio quale ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese, rappresentato e difeso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lauritano, giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliat o alla pec: ; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3191/15/16, depositata il 4 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Società estinta - Legittimazione del liquidatore - Questione.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3191/15/16 del 04 / 0 4 /201 6 la C ommissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) , accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate(di seguito AE) avverso la sentenza n. 122 / 05 / 1 5 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Alessio, quale ex liquidatore di Colomb i ano Costruzioni s.r.l. in liquidazione (di seguito Colombiano) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR , l’avviso di accertamento era stato emesso, in ragione dell’indebita deduzione di costi afferenti ad operazioni inesistenti. 1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio era infondata in ragione della tempestività dell’impugnazione e della regolare costituzione in giudizio dell’appellante; b) l’ex liquidatore di Colombiano era carente di legittimazione ad impugnare l’avviso di accertamento in ragione della pregressa estinzione della società. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA]Alessio proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA]Alessio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre Cons. est. G.M. Nonno 1992, n. 546e degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione su di un fatto controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto la regolarità della costituzione in appello di AE facendo decorrere il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dalla data di ricezione dell’atto notificato anziché da quella di spedizione, data quest’ultima della quale non avrebbe dato alcuna prova certa. 1.1. Il motivo, che integra essenzialmente la contestazione di un error in procedendoe che, pertanto, avrebbe dovuto essere formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., è, comunque, infondato. 1.2. Secondo la giurisprudenza della S.C., «nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)» (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; conf. Cass. n. 19642 del 24/07/2018). 1.2.1. La medesima sentenza delle Sezioni Unite ha altresì chiarito che «non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad Cons. est. G.M. Nonno assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (in senso conf. si veda anche Cass. n. 24726 del 11/08/2022). 1.3. Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, la decisione della CTR va confermata sulla base degli stessi elementi di fatto forniti dalla ricorrente (indipendentemente da qualsiasi questione involgente la specificità del motivo). 1.4. Invero, come dedotto in ricorso, l’appellante si è costituito in giudizio il 27/07/2015 e, quindi, tempestivamente rispetto alla data di ricezione della notifica dell’appello da parte del contribuente (07/07/2015). 1.5. Anche laddove si ritenga che non vi sia prova, negli atti depositati dall’Ufficio, della data di spedizione del ricorso, quest’ultimo è sicuramente tempestivo in ragione del fatto che, a fronte di una sentenza di prime cure depositata in data 14/01/2015, alla data di ricezione dell’appello da parte del destinatario non era ancora decorso il termine lungo semestrale previsto per l’impugnazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 2495, comma 2, cod. civ., dell’art. 21 septies della l. 7 agosto 1990, n. 24, nonché omessa motivazione, su di un fatto decisivo della controversia, non avendo la CTR motivato in ordine alla dedotta nullità dell’avviso di accertamento Cons. est. G.M. Nonno impugnato, per l’essere stato notificato a società estinta e non ai soci, nullità che legittimamente è stata sollevata dall’exliquidatore. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Questa Corte ha più volte affermato –sia in tema di notifica della cartella di pagamento intestata alla società (Cass. n. 24579 del 09/08/2022; Cass. n. 30736 del 29/10/2021; Cass. n. 24793 del 05/11/2020; Cass. n. 31037 del 28/12/2017), sia in materia di imputazione ai soci del reddito della società per trasparenza (Cass. n. 16365 del 30/07/2020; Cass. n. 23534 del 20/09/2019), sia, infine, con riferimento specifico all’atto impositivo (Cass. n. 30536 del 28/07/2021; Cass. n. 25487 del 12/10/2018) – che, a s eguito dell’estinzione della società, l’atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta debba essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per il caso di morte del debitore. 2.2. Invero, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013). 2.3. Né, in ipotesi , è applicabile la previsione di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in quanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società previsto da detta disposizione «si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva» (Cass. n. 4536 del Cons. est. G.M. Nonno 21/02/2020; Cass. n. 15648 del 24/07/2015; Cass. n. 6743 del 02/04/2015). 2.4. Tuttavia, indipendentemente dalla nullità della notifica dell’avviso di accertamento a società estinta, «la cancellazione dal registro delle imprese (…) priva il liquidatore della legittimazione a rappresentare la società in relazione alla pretesa tributaria rivolta esclusivamente nei confronti della società» (Cass. n. 10354 del 31/03/2022; conf. Cass. n. 29109 del 20/10/2021; si veda anche Cass.n. 7676 del 16/05/2012). 2.4.1. Il superiore orientamento deve ritenersi ormai consolidato, sicché può ritenersi superato l’insegnamento di Cass. n. 28187 del 17/12/2013, citato anche dal ricorrente in memoria, per il quale residuerebbe la legittimazione del liquidatore «esclusivamente ai fini della rilevabilità ex officio della nullità della cartella di pagamento in quanto emessa nei confronti di un soggetto ormai inesistente». 2.5. In conclusione , come ben evidenziato dalla sentenza impugnata – che va, pertanto, confermata – il ricorrente non è legittimato ad impugnare in proprio l’avviso di accertamento facendo valere la nullità della notificazione alla società estinta, non avendone alcun interesse. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., nonché omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso, rappresentato dal giudicato costituito dalla sentenza della CTP di Caserta n. 321/01/12 del 21/05/2012, la quale avrebbe dichiarato la nullità dell’atto impositivo notificato alla società estinta. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non Cons. est. G.M. Nonno soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione» (Cass. n. 6868 del 02/03/2022; conf. Cass. n. 26310 del 29/09/2021; Cass. n. 20974 del 23/08/2018; Cass. n. 6024 del 09/03/2017). La menzionata disposizione è applicabile anche nel processo tributario (Cass. n. 3621 del 07/02/2019; Cass. n. 21366 del 21/10/2015). 3.3. Nel caso di specie, il ricorrente fa riferimento ad una sentenza che non produce, che non trascrive integralmente e di cui è specificata genericamente la produzione unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, senza, altresì, precisare se di detta sentenza risulti la certificazione di passaggio in giudicato. 4. Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 37,commi 24-26, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. nella l. 4 agosto 2006, n. 248, dell’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 8 della l. 11 marzo 2014, n. 23, nonché omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso, per avere la CTR ingiustificatamente legittimato l’utilizzazione del raddoppio dei termini di accertamento da parte di AE. 4.1. Con il quinto motivo di ricorso ci si duole, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., della violazione e della falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 e dell’art. 3 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché per l’omessa motivazione su di un fatto decisivo e controverso, per avere la CTR ritenuto l’applicabilità alla fattispecie della disposizione che considera la società non estinta a fini tributari.Cons. est. G.M. Nonno 5. I motivi restano assorbiti in ragione del rigetto del secondo motivo di ricorso e del riconoscimento della carenza di legittimazione all’impugnazione da parte del ricorrente. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato. 6.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di AE. 6.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara
Sentenza Cassazione n. 20932/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris