CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 04395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FULVIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2-3 sulla inattendibilità della versione difensiva fornita dall'imputato, che avrebbe disconosciuto la proprietà del giubbotto consegnato dalla consorte tra gli effetti personali del medesimo, tradotto in carcere per altro reato; argomentazione che non fonda - come asserito dal ricorrente - sulla sola valorizzazione della sentenza di applicazione della pena emessa, per altro reato, nei confronti dello stesso ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente