Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 28498/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9481/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ROMA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n.5317/2017 depositata i l 20/09/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), con la sentenza n. 5317/2017 depositata in data 20/09/2017, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 27456/2015, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (hinc: la contribuente o la società contribuente) contro l’avviso di accertamento, con il quale erano state eseguite riprese a titolo di IVA in relazione all’anno d’imposta 2009.

3. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. Il collegio ha appreso che, di recente, è deceduto l’avv. [OSCURATO:PERSONA], legale della parte ricorrente.

1.1. Questa Corte ha precisato che in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass., 08/04/2020, n. 7751).

2. Il collegio –riscontrato che non risulta depositata, ad opera della ricorrente,memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale - ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla ricorrente l’individuazione un nuovo difensore.

3. Considerato, infine, che da altra causa trattata nell’ambito della medesima adunanza camerale risulta che la società ricorrente sia stata sottoposta alla procedura di fallimento, dispone che il presente provvedimento sia comunicato sia alla parte personalmente che alla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente personalmente e alla curatela del fallimento Ph

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9481/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ROMA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n.5317/2017 depositata i l 20/09/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), con la sentenza n. 5317/2017 depositata in data 20/09/2017, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 27456/2015, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (hinc: la contribuente o la società contribuente) contro l’avviso di accertamento, con il quale erano state eseguite riprese a titolo di IVA in relazione all’anno d’imposta 2009. 3. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Il collegio ha appreso che, di recente, è deceduto l’avv. [OSCURATO:PERSONA], legale della parte ricorrente. 1.1. Questa Corte ha precisato che in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass., 08/04/2020, n. 7751). 2. Il collegio –riscontrato che non risulta depositata, ad opera della ricorrente,memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale - ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla ricorrente l’individuazione un nuovo difensore. 3. Considerato, infine, che da altra causa trattata nell’ambito della medesima adunanza camerale risulta che la società ricorrente sia stata sottoposta alla procedura di fallimento, dispone che il presente provvedimento sia comunicato sia alla parte personalmente che alla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente personalmente e alla curatela del fallimento Ph
Sentenza Cassazione n. 28498/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris