CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 marzo 2023
Cassazione n. 08861/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pposizione a decreto di espulsione Ud.21/12/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11253/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] MODENAe MINISTERO DELL'INTERNO -intimati – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Modena n. 34/2023 depositata il20/3/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto del Prefetto della Provincia di Modena che disponeva la sua espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d. lgs. 286/1998, per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Modena, dopo aver rilevato dai precedenti dattiloscopici che il migrante era entrato in Italia dalla frontiera di Lampedusa in data 6 agosto 2022 privo di documenti, riteneva che questa circostanza configurasse l'ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera, prevista dall'art. 13, comma 2, lett. a), T.U.I., poiché, non essendo Lampedusa un valico di frontiera esterno dello spazio Schengen, lo straniero era entrato nel territorio dello Stato privo di passaporto e visto Schengen e, quindi, illegalmente. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza, pubblicata in data 20 marzo 2023, prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Modena e Ministero dell’Interno non hanno svolto difese. Considerato che: 3. Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 10 e 13 d. lgs. 286/98 e la conseguente manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione emesso nei confronti del migrante per erroneità dei suoi presupposti di fatto: il giudice di pace -in tesi – ha confuso il concetto di ingresso irregolare con quello di sottrazione ai controlli di frontiera, ipotesi esclusa dall’effettuazione del fotosegnalamento allo sbarco. Infatti, si può parlare di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, se non viene effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero da parte delle autorità preposte, mentre nel caso di specie, essendo stati fatti un controllo e un fotosegnalamento a seguito di un’operazione di soccorso marittimo, l’espulsione non poteva essere adottata per questo specifico motivo. 4. Il motivo è fondato. 4.1 L'obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, exart. 13, comma 3, T.U.I., comporta che al suo interno sia chiaramente esposta la specifica situazione di fatto assunta a presupposto ed autorizzante l'espulsione, contestazione in fatto che costituisce elemento del tutto immutabile alla stregua del quale l'espellendo è in grado di apprestare le sue difese dinanzi al giudice dell'opposizione (Cass. 1828/2003); per questo motivo l'atto espulsivo deve ritenersi a carattere vincolato e resta escluso che il giudice possa e debba verificarne la legittimità procedendo ad accertare e valutare l'esistenza di ulteriori ragioni giustificative del provvedimento (Cass. 9088/2003). Pertanto, nel giudizio di cui agli artt. 13, comma 8, T.U.I. e 18 d. lgs. 150/2011, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva dello Stato, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare l'espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia d'indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione; ne consegue che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l'insussistenza, di una tale circostanza, l'espulsione non può essere confermata dal giudice (Cass. 210/2005, Cass.30648/2022). 4.2 Nel caso di specie il provvedimento impugnato registra espressamente che “dai precedenti dattiloscopici risulta che egli è entrato nel territorio italiano dalla frontiera di Lampedusa in data 06.08.22 risultando privo di documenti”. Ora, ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in tanto si può parlare di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero; quando, invece, il controllo sia stato effettuato e, ancorché erroneamente, non abbia evidenziato ostacoli all'ingresso dello straniero in Italia, non si versa più - salvo il caso in cui lo straniero si sottoponga ai controlli di frontiera, ma ciò faccia esibendo documenti falsificati - nell'ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera, prevista dall'art. 13, comma 2, lettera a), del citato testo unico, potendo porsi il diverso problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini della diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lettera b) del medesimo art. 13, comma 2 (Cass. 4777/2022, Cass. 5124/2022, Cass. 19868/2018, Cass. 22625/2017, Cass. 20668/2005). La pacifica effettuazione del controllo di frontiera, al momento dell’ingresso in Italia e tramite l’effettuazione dei rilievi dattiloscopici, e la conseguente inesistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto del provvedimento opposto confliggevano, all’evidenza, con laconferma dell’espulsione. 4.3 Giova, infine, sottolineare che il giudice adito in sede di opposizione all’espulsione, ove accerti l'insussistenza dell'ipotesi contestata all’interno del relativo decreto, deve annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base dell'accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto (Cass. 24271/2008). Rimaneva così precluso al giudice dell’opposizione constatare la condizione di irregolare presenza del migrante sul territorio nazionale, dato che il provvedimento di espulsione non era stato giustificato in ragione del ricorrere della diversa situazione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), T.U.I.. 5. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Giudice di pace di Modena, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace d