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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 41187/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa.

Rilevato che l'unico, seppur articolato, motivo dedotto si rivela oltre che manifestamente infondato, anche generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata qualificazione del fatto (detenzione di 28,470 gr. lordi di shaboo) di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, st. d.P.R. (v. pag. 2 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consiglieregInsore O r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa. Rilevato che l'unico, seppur articolato, motivo dedotto si rivela oltre che manifestamente infondato, anche generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata qualificazione del fatto (detenzione di 28,470 gr. lordi di shaboo) di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, st. d.P.R. (v. pag. 2 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consiglieregInsore O r
Sentenza Cassazione n. 41187/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris