CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15322/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza del 21.2.2020 con cui lo stesso è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 cod.pen. (fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Con l'unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva in una delle sanzioni sostitutive disciplinate dagli artt. 55 e 56 della I. n. 689 del 1981 richiesta in appello. Il ricorso é manifestamente infondato. Va premesso che la valutazione della sussistenza dei Presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni) (Sez. 2, n.25085 del 18/06/2010, Rv. 247853). Nella specie la Corte territoriale ha negato la sostituzione osservando che le condotte dell'imputato non consentono una valutazione complessiva favorevole considerando in particolare l'intensità del dolo. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio