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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 05018/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI AGRIGENTOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Agrigento, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza del 22 dicembre 2021, depositata presso la cancelleria del Tribunale di Agrigento in data 11 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto incidente di esecuzione volto ad ottenere la declaratoria della continuazione tra reati giudicati con più sentenze di condanna

2. Il Tribunale di Agrigento, con provvedimento in data 11 gennaio 2022, ha dichiarato la propria incompetenza a prendere cognizione dell'istanza, osservando a ragione che l'ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile era quella resa dal Tribunale di Macerata in data 28 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 22 novembre 2019.

3. Resiste alla declinatoria di competenza il Tribunale di Macerata, con l'ordinanza in epigrafe, con la quale rileva che per determinare la competenza del giudice dell'esecuzione va presa in considerazione l'ultima sentenza divenuta irrevocabile al momento di proposizione della richiesta sulla quale si deve provvedere, e che, nel caso di specie, essendo tale detta pronuncia quella emessa dal Tribunale di Agrigento in data 20 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 12 ottobre 2021, la competenza si è radicata presso questo ufficio giudiziario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del giudice che per primo l'ha negata.

2. Risulta dall'esame del certificato penale in atti, che al momento della formulazione della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. (depositata in data 11 gennaio 2022,) l'ultimo provvedimento di condanna divenuto irrevocabile era quello emesso dal Tribunale di Agrigento 20 maggio 2019, divenuto irrevocabile il 12 ottobre 2021, atteso che la sentenza del Tribunale di Macerata emessa il 28 giugno 2017 era divenuta irrevocabile il 22 novembre 2019. 3 Questa Corte è costante nell'affermare il principio, secondo il quale la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la richiesta non riguarda la sentenza da lui emessa (tra le molte: Sez. 1 n. 15856 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259600) - al momento della presentazione della domanda, e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza nei confronti del condannato, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1 n. 6739 del 30/01/2014, P.M. in proc.

Jadid, Rv. 259171).

4. Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Agrigento quale giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. e disposta la trasmissione degli atti a quell'ufficio.

A P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI AGRIGENTOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Agrigento, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del 22 dicembre 2021, depositata presso la cancelleria del Tribunale di Agrigento in data 11 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto incidente di esecuzione volto ad ottenere la declaratoria della continuazione tra reati giudicati con più sentenze di condanna 2. Il Tribunale di Agrigento, con provvedimento in data 11 gennaio 2022, ha dichiarato la propria incompetenza a prendere cognizione dell'istanza, osservando a ragione che l'ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile era quella resa dal Tribunale di Macerata in data 28 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 22 novembre 2019. 3. Resiste alla declinatoria di competenza il Tribunale di Macerata, con l'ordinanza in epigrafe, con la quale rileva che per determinare la competenza del giudice dell'esecuzione va presa in considerazione l'ultima sentenza divenuta irrevocabile al momento di proposizione della richiesta sulla quale si deve provvedere, e che, nel caso di specie, essendo tale detta pronuncia quella emessa dal Tribunale di Agrigento in data 20 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 12 ottobre 2021, la competenza si è radicata presso questo ufficio giudiziario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del giudice che per primo l'ha negata. 2. Risulta dall'esame del certificato penale in atti, che al momento della formulazione della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. (depositata in data 11 gennaio 2022,) l'ultimo provvedimento di condanna divenuto irrevocabile era quello emesso dal Tribunale di Agrigento 20 maggio 2019, divenuto irrevocabile il 12 ottobre 2021, atteso che la sentenza del Tribunale di Macerata emessa il 28 giugno 2017 era divenuta irrevocabile il 22 novembre 2019. 3 Questa Corte è costante nell'affermare il principio, secondo il quale la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la richiesta non riguarda la sentenza da lui emessa (tra le molte: Sez. 1 n. 15856 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259600) - al momento della presentazione della domanda, e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza nei confronti del condannato, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1 n. 6739 del 30/01/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259171). 4. Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Agrigento quale giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. e disposta la trasmissione degli atti a quell'ufficio. A P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, in
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