CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04194/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 36784/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 86 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Sassari via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 - controricorrente - nonché contro U2'1 9DO2'2, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 166 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 191/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, SEZ. DIST. di SASSARI, depositata il 03/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 da [OSCURATO:PERSONA] \ Rilevato che: in relazione a infiltrazioni di acque luride provenienti dalle condotte fognarie che attraversavano il proprio fondo, [OSCURATO:PERSONA] promosse un ATP e -successivamente- un procedimento cautelare nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. (concessionaria del servizio idrico integrato comprendente la gestione della rete fognaria del Comune), all'esito del quale il Tribunale di Sassari emise ordinanza ex art. 700 c.p.c. con cui ordinò al Comune e alla [OSCURATO:SOCIETA] di rimuovere le cause che generavano l'allagamento del terreno della ricorrente; definendo il successivo giudizio di merito, il medesimo Tribunale accolse la domanda nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA], individuandola come unica custode della rete fognaria che attraversava il fondo dell'attrice (nella quale confluivano tanto acque nere che meteoriche) e -come tale- responsabile ex art. 2051 c.c.; la condannò pertanto alla realizzazione degli interventi necessari a rimuovere le cause delle infiltrazioni e al risarcimento dei danni; pronunciando sul gravame della [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando, fra l'altro, che: l'appellante aveva «preso in carico, oltre al servizio idrico, anche l'intero sistema di smaltimento fognario del Comune nella consapevolezza di condotte miste (dove confluivano e venivano smaltite anche acque meteoriche), assumendo il ruolo di custode esclusivo dell'intero sistema (con la sola eccezione degli impianti posti al servizio di raccolta e smaltimento di acque meteoriche, rimasti viceversa in capo al Comune)»; «correttamente il Tribunale [aveva] individuato in [OSCURATO:SOCIETA], nella sua qualità di unico possessore e custode della rete fognaria, anche l'unico soggetto responsabile della sua inefficienza e inadeguatezza, e ciò indipendentemente dal fatto che attraverso il fognolo [venissero] smaltite anche le acque meteoriche, pacificamente rimaste in carico al Comune limitatamente al loro sistema di raccolta e convogliannento nelle condotte fognarie e non anche per lo smaltimento»; peraltro, esulava dal giudizio, «instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di entrambi i soggetti al solo fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. dall'effettivo custode dell'impianto», il profilo «dei rapporti tra il Gestore e il Comune sugli innegabili maggiori costi derivanti al gestore anche dallo smaltimento e depurazione delle c.d. acque bianche»; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c.; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: il ricorso è tempestivo, atteso che risulta consegnato all'ufficiale giudiziario, per la notifica, in data 4.12.2018, ultimo giorno utile del termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza (3.5.2018), maggiorato del periodo di sospensione feriale; parimenti tempestivo è il controricorso, consegnato all'ufficiale giudiziario il [OSCURATO:DATA_NASCITA]: invero, il termine di venti giorni previsto dall'art. 369, 10 co. c.p.c. per il deposito del ricorso, scadeva il 25.12.2018 ed è stato prorogato al 27 dicembre, primo giorno seguente non festivo; l'ulteriore termine di venti giorni per la notifica del controricorso -computato con esclusione del dies a quo, ex art. 155, 1° co. c.p.c.- andava quindi a scadere il successivo 16 gennaio; il primo motivo denuncia la «nullità della sentenza per motivazione illogica, e quindi sostanzialmente omessa o apparente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile», sull'assunto che «la motivazione è palesemente priva di un filo logico, ed è basata su affermazioni che non trovano riscontro negli atti del processo né nel materiale probatorio e, anzi, sono spesso in contrasto con esso;il motivo presenta profili di inammissibilità ed è, comunque, infondato; quanto all'inammissibilità, deve rilevarsi che le prime due censure sono svolte con riferimento ad atti esterni alla motivazione (l'atto di appello e la c.t.u.), anziché in relazione al contenuto stesso della motivazione che, per integrare il vizio dedotto, dev'essere tale da rivelarsi, per il suo stesso tenore, inesistente, meramente apparente o totalmente contraddittoria, sì da ridondare in motivazione inesistente; a ben vedere, si tratta di censure che si risolvono in critiche alla ricostruzione della quaestio facti e che non risultano nemmeno riconducibili al paradigma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (non evocato); la terza censura (a partire dal punto 1.9) inerisce invece alla motivazione, ma ne evoca brevissimi periodi, sì che la pretesa contraddittorietà risulta del tutto apodittica; il motivo è, comunque, infondato giacché la motivazione, lungi dall'essere mancante o intrinsecamente e insanabilmente contraddittoria, individua chiaramente il percorso argomentativo attraverso il quale la Corte ha riconosciuto la responsabilità della sola [OSCURATO:SOCIETA] per il fatto che la stessa aveva la custodia esclusiva del sistema fognario e doveva quindi rispondere delle inadeguatezze dello stesso, a prescindere dalla circostanza che nella fognatura confluissero anche le acque meteoriche; il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 143, comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14, comma 10 della convenzione stipulata fra l'Autorità d'[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna e [OSCURATO:SOCIETA], nonché dell'art. 2051 c.c.: rilevato che, ai sensi del Codice dell'Ambiente, le fognature fanno parte del demanio e che, a norma della Convenzione stipulata tra fra l'AATO e la ricorrente, gli impianti esistenti ed utilizzati per la gestione del servizio idrico integrato restavano di proprietà dei soggetti titolari (ancorché "affidati in concessione d'uso gratuita al Gestore"), la [OSCURATO:SOCIETA] rileva che è «indiscutibile che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sia il proprietario esclusivo dell'impianto fognario che attraversa il terreno della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]» e che «da tanto consegue che l'Ente Pubblico —a meno che non vi sia un atto concessorio che preveda il contrario- mantiene ed esercita la custodia del bene ad esso appartenente»; il motivo è inammissibile, in quanto, senza denunciare errori di diritto nella ricognizione delle norme richiamate in rubrica, è volto a superare, mediante un astratto richiamo a dette norme, l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte là dove questa ha individuato nella [OSCURATO:SOCIETA] l'esclusiva custode degli impianti (cfr. l'ampia motivazione svolta alla pag. 8 della sentenza), per tale via sollecitando una non consentita revisione del merito; col terzo motivo (che deduce la violazione dell'art. 141, comma 2° del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 3, comma 1° della Convenzione stipulata fra l'AATO e l'[OSCURATO:SOCIETA]), la ricorrente rileva come «[OSCURATO:SOCIETA]. non solo non abbia alcun titolo per gestire il (ma neppure per intervenire sul) servizio di raccolta e di convogliamento delle acque meteoriche ma altresì che, tanto meno, abbia la possibilità giuridica per effettuare qualsivoglia opera che riguardi tale ambito»; anche l'ultimo motivo è inammissibile: al pari del precedente, non individua errori di diritto in relazione alle norme indicate in rubrica, ma mira a conseguire un accertamento di merito circa l'impossibilità della ricorrente di intervenire sul regime delle acque meteoriche; il tutto senza censurare specificamente la ratio espressa sul punto dalla Corte, che, dato per pacifico che la raccolta delle acque meteoriche e il loro convogliamento nelle condotte fognarie erano rimasti in carico al Comune, ha tuttavia ritenuto che ciò non valesse anche per lo smaltimento tramite la fognatura, dato che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva preso in carico un sistema misto di smaltimento di acque nere e meteoriche, divenendone pertanto unica custode e sola responsabile ex art. 2051 c.c. nei confronti dei terzi; il ricorso va pertanto -nel complesso- rigettato, non senza rimarcare che la sentenza impugnata ha lasciato impregiudicate le eventuali ragioni della ricorrente verso il Comune in relazione ai maggiori costi derivanti al gestore dallo smaltimento e dalla depurazione delle c.d. acque chiare; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascun controricorrente, in euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma