CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Simone PERELLI, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 9 giugno 2020, la Corte di appello di Bari confermava la decisione con la quale il Tribunale di Foggia, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata in concorso nonché di ricettazione (solo il primo imputato) e di furto aggravato (solo l'ultimo). 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la "omessa e comunque insufficiente motivazione" in relazione al trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, confermato dalla Corte, "sproporzionato nella misura in cui il G.u.p. decise di concedere le attenuanti generiche in maniera paritaria ai coimputati, nonostante fosse stato attribuito dallo stesso giudicante un ruolo meno grave". 4. [OSCURATO:PERSONA] svolge un unico motivo con il quale denuncia la "erronea applicazione delle regole di valutazione della prova e contraddittorietà della prova" nonché "illogica e apparente motivazione", avuto riguardo al riconoscimento vocale, effettuato dagli inquirenti e non ad esito di un giudizio tecnico-scientifico di un esperto, e alla individuazione di persona cui si è pervenuti utilizzando videoriprese con immagini dalla scarsa qualità. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 5.1. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prove decisive, in violazione dei canoni stabiliti dall'art. 192, comma 2, del codice di rito. La Corte ha erroneamente valutato le risultanze delle conversazioni ambientali intercettate all'interno dell'autovettura dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] (condannato ma non ricorrente) e in altro veicolo, secondo l'ipotesi accusatoria occupato da [OSCURATO:PERSONA] e da Sciancalepore, nel corso delle quali non si sente la voce di quest'ultimo, che pure non è mai nominato con il nome di battesimo, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, che ha indicato in "Giuseppe" il nome del ricorrente. 5.2. Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati con sentenza emessa il 4 marzo 2016 dal Tribunale di Benevento, divenuta irrevocabile, riguardante una rapina consumata (e non tentata, come si legge nella sentenza impugnata), commessa a distanza di solo 60 chilometri dal luogo di residenza dell'imputato, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.6. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in materia di prova indiziaria, sulla base della quale i giudici di merito hanno condannato l'imputato, pur in assenza dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, previsti dall'art. 192, comma 2, del codice di rito. La sentenza impugnata ha valorizzato degli elementi generici e non caratteristici (il nome di battesimo, il soprannome e la stazza fisica imponente), che non costituiscono "dati certi" sui quali fondare una condanna. 7. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi vanni rigettati, perché proposti con motivi generici, non consentiti o infondati. 2. Va premesso che il presente giudizio è stato celebrato con il rito abbreviato "secco", avendo quindi gli imputati accettato che il procedimento si svolgesse sulla base degli elementi di prova acquisiti nella fase delle indagini. I ricorrenti, fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA], hanno inteso contrastare le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, proponendone una lettura alternativa, non consentita in sede di legittimità, sulla base di prospettazioni difensive che avrebbero dovuto trovare la sede naturale di accertamento in un dibattimento o quanto meno in una integrazione probatoria cui condizionare la richiesta del rito alternativo. Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non il rapporto tra prova e decisione, cosicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già - come invece avvenuto con i motivi di ricorso in punto di responsabilità - nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione: ne consegue che «debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che "attaccano" la "persuasività", la inadeguatezza, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", la stessa "illogicità" quando non "manifesta", così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito» (così, efficacemente, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; nel medesimo senso, da ultimo, v. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). E' opportuno altresì evidenziare che si è in presenza di una "doppia conforme", risultando quindi pertinente il principio secondo il quale la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499, in motivazione). 3. Ricorso Gallo. L'unico motivo proposto, inerente alla dosimetria della pena, è privo di fondamento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, R., Rv. 264020; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 21838 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252880, Giovane; da ultimo v. Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, non mass.). Analogamente si ritiene che il medesimo trattamento sanzionatorio applicato a coimputati la cui posizione sia significativamente diversificata richieda un onere motivazionale. Nel caso di specie i giudici di merito hanno rimarcato il ruolo rilevante svolto nella rapina da Gallo, quale autista e "palo", ma hanno comunque applicato una pena base di quattro anni di reclusione e 600 euro di multa, inferiore a quella determinata per i tre coimputati e concorrenti nel reato (quattro anni e sei mesi di reclusione e 900 euro di multa), previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. 4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo di ricorso risulta generico e denuncia anche la "contraddittorietà della prova", sollecitando così una inammissibile rilettura delle risultanze probatorie, inammissibile in questa sede. La motivazione dei giudici di merito non è stata illogica e apparente, avuto particolare riferimento alla individuazione della voce del ricorrente nelle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti del quale la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile), voce ben nota ai verbalizzanti in quanto in precedenza la sua utenza telefonica era stata sottoposta a intercettazione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era stato controllato dalla P.G. quando si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e di Gallo poco più di un mese prima della rapina. Non è censurabile, pertanto, l'omesso svolgimento di una perizia fonica, in quanto, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice può trarre il proprio convincimento da altre circostanze, quali i contenuti delle conversazioni intercettate e il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria (in questo senso cfr., ad es., Sez. 6, n. 18453 del 28/2/2012, Cataldo, Rv. 252712 nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265). Anche il riconoscimento dell'imputato, operato dal personale di polizia giudiziaria, nel soggetto vestito con una tuta nera a strisce gialle e giubbotto blu, ripreso dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, è stato considerato un indizio grave e preciso a suo carico. Sulla base dei fatti, così come ricostruiti dai giudici di merito, ribadisce il Collegio come vada riconosciuto valore indiziante alla individuazione derivante dalla comparazione tra immagini sì da legittimare l'efficacia dimostrativa della percezione diretta nei casi in cui, come quello in esame, la sovrapponibilità dei tratti sia di tale evidenza da non richiedere l'analisi antropometrica. Ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, va conseguentemente esclusa la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta evidentemente confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impoliti, Rv. 277013; Sez. 2, n. 45655 del 6 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925). 5. Ricorso Sciancalepore. 5.1. I medesimi principi ora richiamati sono pertinenti anche avuto riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. L'errore denunciato dalla difesa non risulta rilevante, risultando determinante la valutazione dei giudici di merito in ordine alla sicura identificazione da parte della P.G. della voce di Sciancalepore e dei complici imputati, "agevolata dal nome di battesimo da costoro quasi sempre utilizzato nel corso delle conversazioni captate (Giuseppe, Teodato, Michele, Antonio, Salvatore)" (così la sentenza a pag. 18, ove il nome di Sciancalepore, dunque, è stato qui correttamente indicato). Nel ricorso sono richiamate solo due intercettazioni, ma le sentenze di merito fanno riferimento a una serie di conversazioni utilizzate per la individuazione delle voci di tutti gli imputati. Va sul punto ribadito che incombe sulla parte che contesti il riconoscimento vocale l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario, in quanto la indicazione degli elementi dissonanti rispetto a quelli utilizzati per la individuazione fa parte pur sempre dell'obbligo di specificità del motivo di ricorso che incombe su chi lo propone (cfr., ad es., Sez. 2, n. 12858 del 27/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900 nonché Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478). La Corte d'appello - come detto - ha valorizzato anche il riconoscimento degli imputati, ripresi dalle videocamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale, operato dalla polizia giudiziaria "per le loro sembianze fisiche e per il modo di incedere" (pag. 18); in particolare, Sciancalepore è stato indicato quale il soggetto armato di un martello con un grosso sacco tra le mani. Le modalità esecutive della rapina di cui si tratta furono "del tutto sovrapponibili" con quelle commesse in zone limitrofe fino al mese precedente con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gallo, giudicate con sentenza divenuta irrevocabile. 5.2. Incensurabile è anche la decisione dei giudici di merito di non riconoscere il vincolo della continuazione anche per la rapina commessa il 29 maggio 2014 in concorso con soggetti non identificati in una banca in provincia di Avellino. La sentenza ha escluso una preventiva ideazione e programmazione della rapina di cui qui si tratta, commessa il 13 novembre 2015 in una ricevitoria- tabacchi di Cerignola, già al momento della realizzazione della suddetta rapina in banca, in conformità al principio affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale il giudice di merito deve procedere ad una «rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni» (Sez. U, n. 28569 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; in senso conforme, di recente, v. Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassimi, Rv. 280436, in motivazione). Con motivazione immune da vizi la sentenza ha valorizzato in senso negativo soprattutto la distanza temporale fra i due delitti (circa un anno e mezzo), consumati in diverse regioni e in danno l'uno di una banca e l'altro di un esercizio commerciale, tale da far escludere la ideazione e programmazione della seconda rapina al momento della commissione della prima. 6. Ricorso Ciriello. Il ricorso è generico, in quanto non si confronta con il complesso delle argomentazioni svolte dai giudici di merito, difettando quindi di specificità estrinseca, «che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Si è detto in precedenza che i giudici di merito hanno valorizzato la individuazione da parte degli operanti delle voci degli interlocutori, a loro note in precedenza, nonché il riconoscimento delle sembianze fisiche dei rapinatori, unitamente agli esiti del controllo del traffico veicolare e alle prove dichiarative. La indicazione del nome di battesimo del ricorrente e del suo soprannome, nel corso delle conversazioni intercettate, nonché il riferimento alla imponente stazza fisica di Ciriello sono stati non gli unici dati indiziari, da soli insufficienti, ma elementi che hanno corroborato le valutazioni degli operanti della polizia giudiziaria sulla certa individuazione in [OSCURATO:PERSONA] quale il soggetto che insieme a [OSCURATO:PERSONA] aveva sottratto anche una maglia di colore verde con una stampa bianca, stesa sul marciapiede prospiciente un'abitazione, poi indossata durante la rapina nella ricevitoria. 7. Al rigetto delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimen