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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17406/2026

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[OSCURATO:PERSONA] SS.ma Annunziata, rappresenta-to e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] eoronzocaputo@pec.i,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvo-cati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], e marcelloabbondandolo@pec.it-controricorrente-avverso l'ordinanza n. 21738/2025 della Corte Suprema Di Cassazione diRoma depositata il 28/07/2025.Numero registro generale 20601/2025Numero sezionale 1008/2026Numero di raccolta generale 17406/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].rilevato in fatto e ritenuto in dirittoL'[OSCURATO:PERSONA] della Redenzione IstitutoMedico [OSCURATO:PERSONA] SS.ma Annunziata, premesso che nell'ordi-nanza in epigrafe l'[OSCURATO:PERSONA] risulta erroneamente denominato "MariaSS.ma Assunta" mentre la corretta denominazione, come risulta da tuttigli atti processuali (decreto ingiuntivo n. 1098/2007, sentenza d'appello n.2699/2020 e ricorso per Cassazione), è "Maria SS.ma Annunziata", hachiesto disporsi la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 391 biscod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] rileva che effettivamente l'ordinanza in epigrafe contienel'errata identificazione della parte istante e pertanto dispone la correzionedell'errore materiale in conformità.Nulla va disposto sulle spese (Cass. Sez.

Un. 29432/2024).

P.Q.MLa Corte dispone che nell'ordinanza n. 21738/2025, là dove la partecontroricorrente è erroneamente indicata come “[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]”, deve intendersi corret-tamente “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].MAANNUNZIATA”.Dispone l'annotazione della presente ordinanza in calce all'originaledell'ordinanza della Corte n. 21738/2025.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] SS.ma Annunziata, rappresenta-to e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] eoronzocaputo@pec.i,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvo-cati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], e marcelloabbondandolo@pec.it-controricorrente-avverso l'ordinanza n. 21738/2025 della Corte Suprema Di Cassazione diRoma depositata il 28/07/2025.Numero registro generale 20601/2025Numero sezionale 1008/2026Numero di raccolta generale 17406/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].rilevato in fatto e ritenuto in dirittoL'[OSCURATO:PERSONA] della Redenzione IstitutoMedico [OSCURATO:PERSONA] SS.ma Annunziata, premesso che nell'ordi-nanza in epigrafe l'[OSCURATO:PERSONA] risulta erroneamente denominato "MariaSS.ma Assunta" mentre la corretta denominazione, come risulta da tuttigli atti processuali (decreto ingiuntivo n. 1098/2007, sentenza d'appello n.2699/2020 e ricorso per Cassazione), è "Maria SS.ma Annunziata", hachiesto disporsi la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 391 biscod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] rileva che effettivamente l'ordinanza in epigrafe contienel'errata identificazione della parte istante e pertanto dispone la correzionedell'errore materiale in conformità.Nulla va disposto sulle spese (Cass. Sez. Un. 29432/2024). P.Q.MLa Corte dispone che nell'ordinanza n. 21738/2025, là dove la partecontroricorrente è erroneamente indicata come “[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]”, deve intendersi corret-tamente “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].MAANNUNZIATA”.Dispone l'annotazione della presente ordinanza in calce all'originaledell'ordinanza della Corte n. 21738/2025.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Decreto Cassazione n. 17406/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris