CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 22342/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]controMinistero dell'Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7477/2023depositata in data 21/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.conveniva innanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell’Agricoltura, dellaNumero registro generale 6508/2024Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 22342/2026Data pubblicazione 29/06/2026Sovranità Alimentare e delle Foreste e l’Agenzia delle Dogane adducendol’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato nel2006 con A.S.S.I. (ex UNIRE-[OSCURATO:PERSONA]-)per la gestione dell’Ippodromo di Varese, l’organizzazione delle corse e leriprese televisive, e chiedendo la condanna al pagamento di somme atitolo di maggiore remunerazione per l’asserita occupazione dei box inmisura superiore al 75% di quanto convenuto, per indebite decurtazionidei corrispettivi e per l’erronea classificazione dell’impianto ai fini delleriprese televisive, oltre accessori e risarcimento del danno.Si costituiva il Ministero, resistendo; nel corso del giudizio produceva poiun atto di transazione intervenuto tra le parti nel 2015, affermando lacessazione della materia del contendere limitatamente alle domandeoggetto dell’accordo. La società attrice eccepiva la tardività dellaproduzione documentale e l’inammissibilità della relativa deduzione,sostenendo che il documento avrebbe dovuto essere prodotto nei terminiistruttori.Il Tribunale, pur prendendo atto dell’intervenuta transazione, ritenevapreclusa la relativa declaratoria di cessazione della materia del contendereper tardività della produzione e rigettava le domande attoree.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; il Ministero resisteva, insistendo puresulla rilevanza della transazione e della conseguente cessazione dellamateria del contendere.La Corte d’Appello di Roma decideva con sentenza n. 7477/2023. Rilevavapreliminarmente che l’intervenuta transazione comportava il venir menodell’interesse ad agire in relazione alle domande ivi ricomprese, conconseguente cessazione della materia del contendere. Riteneva che taleeffetto dovesse essere dichiarato anche d’ufficio, prescindendo sia dallatardività della produzione documentale sia dalla mancata riproposizionedella relativa eccezione in appello, trattandosi di circostanza incidente suNumero registro generale 6508/2024Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 22342/2026Data pubblicazione 29/06/2026una condizione dell’azione, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.Osservava inoltre che l’accordo aveva determinato la soddisfazione, siapure parziale, delle pretese attoree, limitatamente alle annualità e allevoci espressamente contemplate.Quanto alle restanti domande, riteneva infondate le censure. Inparticolare, in ordine alla pretesa maggior remunerazione per occupazionedei box evidenziava che il sistema contrattuale di determinazione delcorrispettivo era ancorato ai parametri risultanti dagli allegati tecnici alcontratto e non poteva estendersi a strutture ulteriori non formalmenteincluse. Riguardo al declassamento dell’ippodromo, affermava cherisultava giustificato dalla mancata sussistenza dei requisiti tecniciprescritti al momento della verifica, mentre il successivo ripristino dellaclassificazione superiore confermava la correttezza dell’operatoamministrativo nel periodo considerato. Conseguentemente, l’appelloveniva rigettato nei capi residui.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in base a tre motivi. Il Ministero haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Il primo motivo denuncia «Nullità della sentenza appellata nella partein cui ha ritenuto cessata la materia del contendere - deposito tardivo edirrituale dell'atto di transazione del 21.7. 2015 - violazione di legge edell'art. 183 c.p.c.»Il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare inammissibile ladocumentazione prodotta dalla controparte ed attestante l’intervenutatransazione perché depositata oltre i termini di cui all'art 183 c.p.c. edunque tardiva.1.2 Il motivo è infondato.Numero registro generale 6508/2024Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 22342/2026Data pubblicazione 29/06/2026La corte territoriale, con l’argomentazione svolta nella parte motiva (pagg.da 7 a 9 della sentenza impugnata), ha fatto buon governo dei precedentigiurisprudenziali di questa Suprema Corte, pure richiamati (Cass.n.10728/2017 e Cass. n. 8903/2016; si veda anche Cass. n.15309/2020),per cui l'intervenuta cessazione della materia del contendere non formaoggetto di un'eccezione in senso stretto e può essere rilevata d'ufficio dalgiudice, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica etempestiva allegazione della parte purché i fatti risultino dai documentiprodotti.Il giudice del gravame ha dunque correttamente ritenuto, da un lato, chenon occorresse la produzione del documento attestante la transazioneentro i termini normativamente indicati a preclusione dei mezzi istruttori,e, da altro lato, che la stessa ricorrente aveva avuto modo di prendereposizione su detta produzione, come in effetti aveva fatto in memoria direplica ex art.190 c.p.c.; peraltro il giudice di prime cure aveva rimesso inistruttoria la causa proprio al fine di consentire il contraddittorio in ordineal documento prodotto.Deve pertanto escludersi violazione dell’art.183 c.p.c.2.1. Il secondo motivo denuncia «Nullità della sentenza per omesso esamecirca un fatto (documento) decisivo ovvero il contenuto della transazionedel 21.7.2015».La corte territoriale avrebbe effettuato una lettura distorta e non conformedell'atto transattivo prodotto, ritenendo che il contenuto avesse, almeno inparte, fatto venire meno l'interesse ad agire e contraddire laddovel’attuale ricorrente non aveva mai rinunciato alle domande e che ciòemergeva altresì dalle domande proposte in giudizio.2.2. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 6508/2024Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 22342/2026Data pubblicazione 29/06/2026Esso non è in alcun modo argomentato e la ricorrente si limita soltanto arichiamare il contenuto delle domande e ad affermare in modo apoditticoche la corte territoriale ha mal interpretato l’atto.Con esso inoltre si invoca, se pur senza richiamo formale, il vizio di cuiall’art.360, primo comma, n.5 c.p.c., nonostante la preclusione di cui alquarto comma dello stesso articolo.D’altronde, l’art.360, primo comma, n.5 c.p.c. prevede l'"omesso esame"come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, nonassimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto,risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censureirritualmente formulate (Cass. n.2268/2022, Cass. S.U. n.8053/2014).In ogni caso, poi, deve rilevarsi che l’interpretazione del contenuto di undocumento depositato nel giudizio è attività rimessa al solo prudenteapprezzamento del giudice del merito e non può essere invece sindacatain sede di legittimità (Cass. 7500/2007; Cass. n. 24539/2009; Cass. n.6125/2014, Cass. n. 20964/2017), tantomeno come riconducibile,appunto, alla fattispecie di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.3. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per «Nullità dellasentenza per omesso esame circa (ulteriori) fatti decisivi e per omessoesame del contratto del 16/06/2006 (ed allegati) per la gestione degliimpianti».3.1. La corte territoriale non avrebbe ritenuto l’inadempimento dellacontroparte nonostante fossero state corrisposte erogazioni da partedell’autorità in misura inferiore al dovuto, e ciò in violazione dei criteririportati negli allegati al contratto posto a fondamento della domanda. LaCorte d'appello non avrebbe poi considerata la comunicazione diretta a farpresente la ricorrenza dei presupposti idonei al riconoscimento deiNumero registro generale 6508/2024Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 22342/2026Data pubblicazione 29/06/2026maggiori compensi spettanti; altresì, la sentenza sarebbe errata laddoveargomenta che le dotazioni degli impianti ippici, per come incrementate,non erano state assentite dall'organismo preposto e che l'occupazione deibox era ben maggiore di quella riconosciuta dal medesimo organismononché che la remunerazione prevista dal contratto in caso di occupazionesuperiore al 75% dei box spettasse soltanto qualora riferita agli impiantiprevisti nell'allegato B al contratto e ciò forza di un errore interpretazionedello stesso. Infine, non sarebbe stato debitamente considerato che ilprogresso tecnologico intervenuto dal 2006 in avanti aveva consentito allaricorrente di inserirsi nella fascia alta benché con strumentazioni diverserispetto a quelle a suo tempo contrattualmente previste.3.2 Il motivo è palesemente inammissibile perché in realtà si presenta conassoluta evidenza come proprio di un appello, non tenendo conto che lecensure, sostanzialmente tutte fattuali, non sono proponibili al giudice dilegittimità.Infatti nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare lefonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/2024,Cass. n.32505/2023).4. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese del giudizio dicassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariNumero registro generale 6508/2024Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 22342/2026Data pubblicazione 29/06/2026a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali, liquidate in euro 18.200 di cui euro200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento ead accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi