CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alle misure cautelari della custo- dia in carcere a lui applicata dall'Il novembre 2008 al 2 marzo 2009 e degli arresti domiciliari a lui applicata dal 2 marzo 2009 al 29 aprile 2009 per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di droga col ruolo di ricevere e custodire le somme di danaro derivanti dall'attività illecita di spaccio mediante l'utilizzazione, come copertura, dell'attività di tabaccaio sita in Roma, v. dell'Assunzione). In relazione a tale addebito il [OSCURATO:PERSONA] era assolto con sentenza del Tribunale di Roma, poi confermata dalla Corte di appello di Roma. La Corte distrettuale ha respinto l'istanza riparatoria, sul rilievo che il comporta- mento del [OSCURATO:PERSONA] che aveva dato causa alla restrizione cautelare era comunque caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte territoriale, dopo fugaci riferimenti alle sentenze di asso- luzione, ha richiamato ripetutamente quanto esposto nell'ordinanza custodiale. Nell'ordinanza impugnata sono riportati stralci decontestualizzati dell'interroga- torio del [OSCURATO:PERSONA], senza valutarlo nella sua interezza. Peraltro, nel corso dell'attività investigativa, non era stata accertata l'attività lavorativa effettivamente svolta dal [OSCURATO:PERSONA], autista del Comune di Roma, e sulle ragioni della sua presenza all'interno del bar-tabacchi di via dell'Assunzione, di proprietà della moglie [OSCURATO:PERSONA]. Anche nella sentenza impugnata era riconosciuto che molte persone lasciavano danaro ed altri effetti personali in detto esercizio, dove il [OSCURATO:PERSONA] aiutava la moglie la mattina all'apertura e la sera alla chiusura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce t causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve es- sere accertata d'ufficio dal Giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di pre- supposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e con- seguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'au- torità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637) Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art.314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non vo- luta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consape- volmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un prov- vedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il Giudice, nell'accertare la sussi- stenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa ripara- zione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia caute- lare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successi- vamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). In seguito, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del rico- noscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza dì un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altri- menti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparato- ria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la con- dotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni tele- foniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente con- segna di beni). Il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto au- tonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine di- versi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rile- vante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giu- dizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giu- dice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Come preci- sato da questa Corte (Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio carat- terizza solo il giudizio di responsabilità penale. 2. Vanno, poi, ricordati gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legit- timità, secondo cui la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art.314 cod. proc. pen. può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere og- gettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139; Sez. 4, n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725). Essa può essere altresì caratterizzata da una condotta extraprocessuale grave- mente colposa quale la frequentazione ambigua con soggetti gravati da specifici pre- cedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, secondo cui le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'inden- nizzo ex art. 314 cod. proc. pen., anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessi- tate). La colpa rilevante in senso ostativo può essere integrata da comportamenti ex- traprocessuali, quali, ad esempio: frequentazioni ambigue con soggetti condannati nell'ambito del medesimo procedimento (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475) o con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397); ingiustificate frequentazioni che si prestino og- gettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782); comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685). L'unica condizione è che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Fa- rina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782). Inoltre, profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere rappresentato dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, es- sendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv, 258425). Si è altresì affermato che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato o abbiano concorso a darvi causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è necessario l'accertamento del rapporto tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della li- bertà personale, ancorato a dati certi e non congetturali. Sotto questo profilo, la va- lutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, ri- spetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla pro- duzione dell'evento detenzione. Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità della motivazione è censurabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2365 del 12/04/2000, Vassura, Rv. 216311).In tema di contiguità ad attività di associazione a delinquere si è poi osservato che, per un reato in concorso con altre persone, si contribuisce a dare causa all'ado- zione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e non- dimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210628). 3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, motivato in modo esaustivo, logico e privo di contraddizioni, è pienamente conforme agli orientamenti della giuri- sprudenza di legittimità menzionati, atteso che ha individuato, con estrema puntua- lità, quelle condotte del ricorrente, poste all'attenzione del giudice della cautela e confermate dai giudici di merito, nonostante l'assoluzione: condotte che risultano gravemente colpevoli, in quanto espressione di una consapevole contiguità, non giu- stificabile sotto nessun profilo, di carattere fortemente ambiguo, tali da contribuire, dal punto di vista causale, all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare. Nell'ordinanza impugnata, infatti, sono indicati plurimi elementi indiziari indicativi della sussistenza di una stabile organizzazione: a) l'elevatissimo numero di conver- sazioni dalle quali emergeva che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali gestivano, mediante suddivisione dei ruoli, un traf- fico di stupefacenti nel periodo 2002 - 2006/07; b) i sequestri di stupefacenti; c) l'arresto del 10 aprile 2007 del Camerucci, trovato in possesso di kg. 1,10 di cocaina ricevuta da [OSCURATO:PERSONA]; d) l'arresto del 12 luglio 2007 per cessione di droga allo Storri e al Fumi. Il giudizio di colpa grave del [OSCURATO:PERSONA] e l'apparenza del suo coinvolgimento nel sodalizio criminoso sono stati desunti dai seguenti elementi: 1) il rilevantissimo nu- mero di conversazioni dalle quali emergeva che l'Evangelista ed altri sodali erano adusi a consegnare danaro o buste contenenti danaro proveniente da attività illecita a "Dario il tabaccaio"; 2) la costante disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a ricevere tali somme di danaro; 3) la spiegazione non agevolmente comprensibile fornita dal [OSCURATO:PERSONA] re- lativamente a tale comportamento ambiguo e sospetto ("una associazione da bar, quelle società che uno metteva una quota poi prendeva i prestiti mensilmente, ridava rientrare, li sentivo parlare stati tre quote sotto, due quote sotto"); 4) la sussistenza di dubbi del Maríucci circa tali vicende, tanto da riferire alla sorella di non accettare cose da estranei; 5) l'arresto per droga del 2004 di [OSCURATO:PERSONA], padre naturale dell'Evangelista e genitore di [OSCURATO:PERSONA], persone ben conosciute dal [OSCURATO:PERSONA], tutti soggetti a favore dei quali il [OSCURATO:PERSONA] continuava - anche negli anni successivi a 1,7 tale vicenda - a rendersi disponibile per la custodia di somme di danaro.In sostanza, le ambigue frequentazioni e le avventate cointeressenze con perso- naggi del mondo degli stupefacenti avevano contribuito a causare l'erroneo convinci- mento del Giudice della riparazione della partecipazione al reato de quo. [OSCURATO:PERSONA], consapevolmente, si era posto in una situazione estremamente rischiosa, condivi- dendo logiche delinquenziali foriere di possibili interpretazioni inesatte del contenuto delle conversazioni captate e corroborandone egli stesso il contenuto. Il ricorrente essenzialmente non contesta i riferimenti a tali episodi di contiguità, bensì la connessione tra tali vicende ed i fatti di causa. Tale collegamento, tuttavia, risulta adeguatamente motivato, dovendosi escludere ogni rilevanza alla circostanza della diversa attività lavorativa svolta dal [OSCURATO:PERSONA], la quale non gli impediva di pre- senziare spesso all'interno dell'esercizio commerciale gestito dalla moglie. Il ricorrente, inoltre, si confronta solo parzialmente con il contenuto puntuale del provvedimento impugnato e con la precisa individuazione di tutti i comportamenti, in virtù dei quali si è escluso l'indennizzo, tra i quali principalmente l'assidua e costante ricezione di somme di danaro per importi elevati da soggetti gravitanti nel mondo degli illeciti in materia stupefacenti e la non plausibile giustificazione fornita dall'in- teressato sul punto (una non meglio definita sorta di prestiti all'interno di un'ass