CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 agosto 2024
Cassazione n. 43344/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilavato che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta rinuncia al ricorso comunicata dal procuratore speciale del ricorrente; atteso che il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa, come senza alcun dubbio ricorrente nel caso in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 6- ottobre 2024 La Consigliera est. Il Presidente