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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30420/2025

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l riesame di Firenze ha rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 19 ottobre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Firenze che aveva convalidato l’arresto in flagranza e aveva applicato la misura degli arresti domiciliari per la detenzione in concorso di circa 7 chili di hashish, di 256 grammi di marijuana e di 81 grammi di cocaina.

2. La ricorrente eccepisce la nullità dell’ordinanza perché la sua condotta non era configurabile come un concorso ma come una connivenza non punibile.

La presenza in casa della droga o del denaro in camera da letto denotavano eventualmente una consapevolezza dell’illecito realizzato dal coindagato ma non provavano, neppure nella fase cautelare, un concorso giuridicamente rilevante.

Mancava una condotta positiva, eventualmente a lei ascrivibile, denotante il concorso: la fonte confidenziale della polizia giudiziaria aveva fatto riferimento solo al coindagato, non vi erano soggetti escussi a sommarie informazioni che avevano individuato la sua condotta attiva, il coindagato aveva ammesso di espletare l’attività illecita da oltre un anno, e cioè da un periodo antecedente alla loro conoscenza, al momento dell’intervento della polizia giudiziaria era da poco rientrata dal lavoro e comunque soggiornava solo occasionalmente in quell’abitazione, aveva giustificato la provenienza di parte del denaro, fatto riscontrato dalla madre sentita a sommarie informazioni testimoniali. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorsoè manifestamente infondato.

E’ pacifico in giurisprudenza che la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (tra le più recenti, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403 – 01).

Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tale principio di diritto, perché ha ben evidenziato che la ricorrente conviveva con il coindagato da tre mesi; che, al momento dell’ingresso degli operatori in casa, aveva tentato di eludere i controlli, rifugiandosi in bagno; che le dichiarazioni del coindagato, che aveva tentato di scagionarla, erano smentite dal rinvenimento sul tavolo della cucina del monolocale di un panetto e mezzo di sostanza di colore marrone del peso di 150 grammi, di una bustina contenente sostanza di colore bianco e di cinque cartine, oltre a un bilancino, ciò che rendeva evidente l’attività in corso di confezionamento; che il restante stupefacente era custodito in una scatola vicino al divano, fatto che non poteva ignorare a causa delle dimensioni molto ridotte dell’abitazione.

Tutti elementi convergenti nel senso del concorso.

Il Tribunale ha poi ulteriormente evidenziato che in casa era stata rinvenuta la somma in contanti di euro 10.000, di cui la ricorrente aveva rivendicato, come propria, la somma di euro 3.200, custodita in una borsa riposta nell’armadio, e che aveva giustificato come frutto di un atto di liberalità della nonna e come provento di un’attività lavorativa in nero. [OSCURATO:PERSONA] , però, osservato che la disponibilità di tale somma era del tutto incongrua e non era possibile giustificarla né con le risultanze del conto corrente, per cui si sarebbe dovuto ritenere che i soldi prelevati non erano stati spesi, né con le dichiarazioni liberatorie della madre.

La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria, mentre il ricorso si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti, come tale inammissibile.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l riesame di Firenze ha rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 19 ottobre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Firenze che aveva convalidato l’arresto in flagranza e aveva applicato la misura degli arresti domiciliari per la detenzione in concorso di circa 7 chili di hashish, di 256 grammi di marijuana e di 81 grammi di cocaina. 2. La ricorrente eccepisce la nullità dell’ordinanza perché la sua condotta non era configurabile come un concorso ma come una connivenza non punibile. La presenza in casa della droga o del denaro in camera da letto denotavano eventualmente una consapevolezza dell’illecito realizzato dal coindagato ma non provavano, neppure nella fase cautelare, un concorso giuridicamente rilevante. Mancava una condotta positiva, eventualmente a lei ascrivibile, denotante il concorso: la fonte confidenziale della polizia giudiziaria aveva fatto riferimento solo al coindagato, non vi erano soggetti escussi a sommarie informazioni che avevano individuato la sua condotta attiva, il coindagato aveva ammesso di espletare l’attività illecita da oltre un anno, e cioè da un periodo antecedente alla loro conoscenza, al momento dell’intervento della polizia giudiziaria era da poco rientrata dal lavoro e comunque soggiornava solo occasionalmente in quell’abitazione, aveva giustificato la provenienza di parte del denaro, fatto riscontrato dalla madre sentita a sommarie informazioni testimoniali. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorsoè manifestamente infondato. E’ pacifico in giurisprudenza che la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (tra le più recenti, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403 – 01). Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tale principio di diritto, perché ha ben evidenziato che la ricorrente conviveva con il coindagato da tre mesi; che, al momento dell’ingresso degli operatori in casa, aveva tentato di eludere i controlli, rifugiandosi in bagno; che le dichiarazioni del coindagato, che aveva tentato di scagionarla, erano smentite dal rinvenimento sul tavolo della cucina del monolocale di un panetto e mezzo di sostanza di colore marrone del peso di 150 grammi, di una bustina contenente sostanza di colore bianco e di cinque cartine, oltre a un bilancino, ciò che rendeva evidente l’attività in corso di confezionamento; che il restante stupefacente era custodito in una scatola vicino al divano, fatto che non poteva ignorare a causa delle dimensioni molto ridotte dell’abitazione. Tutti elementi convergenti nel senso del concorso. Il Tribunale ha poi ulteriormente evidenziato che in casa era stata rinvenuta la somma in contanti di euro 10.000, di cui la ricorrente aveva rivendicato, come propria, la somma di euro 3.200, custodita in una borsa riposta nell’armadio, e che aveva giustificato come frutto di un atto di liberalità della nonna e come provento di un’attività lavorativa in nero. [OSCURATO:PERSONA] , però, osservato che la disponibilità di tale somma era del tutto incongrua e non era possibile giustificarla né con le risultanze del conto corrente, per cui si sarebbe dovuto ritenere che i soldi prelevati non erano stati spesi, né con le dichiarazioni liberatorie della madre. La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria, mentre il ricorso si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti, come tale inammissibile. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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