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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36611/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 049JVMZ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 del medesimo codice; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, afferenti l'erronea ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, con peculiare riguardo all'idoneità del riconoscimento del medesimo operato dalla polizia giudiziaria; Rilevato che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese dal giudice di merito con una motivazione congrua (pag. 2); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarpento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 049JVMZ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 del medesimo codice; Considerato che con l'unico motivo il ricorrente ripropone censure, già formulate con l'atto d'appello, afferenti l'erronea ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, con peculiare riguardo all'idoneità del riconoscimento del medesimo operato dalla polizia giudiziaria; Rilevato che si tratta, dunque, di doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese dal giudice di merito con una motivazione congrua (pag. 2); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarpento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 36611/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris