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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025

Cassazione n. 03671/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];k Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 21 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Genova in data 1° febbraio 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA], riconosciute la attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale, era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 300 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen.; fatto accertato in Genova il 15 maggio 2014.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono stati invece adeguatamente valorizzati gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] di Genova, da cui è emerso che l'autovettura sequestrata e affidata in custodia a [OSCURATO:PERSONA] è stata ritrovata senza sigilli lungo la pubblica via, essendo rimasta solo congetturale la tesi difensiva dell'utilizzo dell'auto da parte di un familiare non identificato.

Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];k Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 21 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Genova in data 1° febbraio 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA], riconosciute la attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale, era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 300 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen.; fatto accertato in Genova il 15 maggio 2014. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono stati invece adeguatamente valorizzati gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] di Genova, da cui è emerso che l'autovettura sequestrata e affidata in custodia a [OSCURATO:PERSONA] è stata ritrovata senza sigilli lungo la pubblica via, essendo rimasta solo congetturale la tesi difensiva dell'utilizzo dell'auto da parte di un familiare non identificato. Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 03671/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris