CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21302/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEI2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2881 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 955/2020 della CORTE D’APPELLO diMILANO, depositata il 11/03/2021 R.G.N. 1120/2019;Numero registro generale 23956/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 21302/202611/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 23/06/20261. Il Tribunale di Milano, decidendo l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC) edella Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) avverso dueintimazioni di pagamento relative a cartelle esattorialiconcernenti contributi previdenziali dovuti da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA],ha dichiarato la prescrizione dei contributi indicati in alcune dellecartelle esattoriali in questione. Al contempo, ha rigettato ladomanda riconvenzionale formulata dalla CNPADC nei confrontidell’AdER diretta ad ottenere il risarcimento del danno subitodalla [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell’intervenuta prescrizione dei crediticontributivi.2. La Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame propostodalla [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale,ha condannato l’AdER a risarcire alla CNPADC il danno dallamedesima subito a causa della prescrizione dei contributi, pariall’importo delle cartelle prescritte al netto delle spese di notificae degli oneri di riscossione. Ha altresì dichiarato inammissibilel’appello incidentale proposto dall’AdER e condannatoquest’ultima al pagamento delle spese di entrambi i gradi digiudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate Riscossioneha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. LaCNPADC ha resistito mediante controricorso, illustrato damemoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.4. All’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine- 2 -di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo coNmummeroa r,e gistro generale 23956/2021Numero sezionale 2881/2026c.p.c. Numero di raccolta generale 21302/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 23/06/20261. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l.n. 136 del 2018, per avere la Corte d’appello affermato che ledoglianze sollevate dall’Agenzia dirette ad ottenerel’applicazione ex officio dell’art. 4 cit. sono inammissibili inquanto nuove, perché dedotte per la prima volta in appello.L’Agenzia deduce l’erroneità di tale statuizione, evidenziandoche l’annullamento del debito disciplinato dall’art. 4 del d.l. n.119 del 2018 opera automaticamente e determina ope legis lacessazione della materia del contendere.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Con la sentenza impugnata è stata riconosciuta laresponsabilità dell’agente della riscossione nei confrontidell’ente impositore per effetto della prescrizione dei creditiiscritti a ruolo intervenuta in epoca successiva all’iscrizione aruolo delle somme corrispondenti.In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che non avevaformato oggetto di specifica censura la statuizione del Tribunalein base alla quale, in applicazione della prescrizionequinquennale, erano da ritenersi prescritti i contributi di cui allecartelle n. 068 2008 0164125976000 (notificata il 7 maggio2008), n. 068 2009 0244619883000 (notificata il 30 giugno2009) e n. 068 2010 0262098816000 (notificata il 21 maggio2010), in quanto per nessuna di esse era stata dimostratal’interruzione del termine. Quanto alle altre cartelle, il Tribunale– anche in questo caso mediante statuizione non specificamentecensurata – aveva affermato che non erano idonei a- 3 -interrompere la prescrizione gli atti indicati dall’AdER, cNiuomèer o irle gistro generale 23956/2021Numero sezionale 2881/2026preavviso di fermo amministrativo n. 06880 2014 000351Nu5m3er0o 0di 0ra ccolta generale 21302/2026e l’intimazione di pagamento 068 2018 90116753360003Da,t a pubblicazione 23/06/2026perché non correttamente notificati al destinatario (v. pag. 6della sentenza impugnata).Sulla scorta degli incontestati rilievi già operati dal primoGiudice, dunque, la Corte di merito ha osservato che i creditierano stati regolarmente iscritti a ruolo dalla CNPADC e che lastessa aveva affidato il relativo ruolo al concessionario per lariscossione, sul quale incombeva l’obbligo di attivarsitempestivamente per salvaguardare, azionandoli, i crediti inquestione. Ha ritenuto, in particolare, non condivisibile ladecisione del Tribunale di non accogliere la domandariconvenzionale sulla base della mancata allegazione e prova delquantum del danno patito dalla [OSCURATO:PERSONA], specificando – conriguardo all’appello incidentale proposto dall’AdER – che ledoglianze volte ad ottenere l’applicazione ex officio dell’art. 4del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, eranoinammissibili in quanto formulate per la prima volta in appello(v. pag. 7).2.2. Dalla sentenza impugnata, dunque, emerge con chiarezzache la richiesta di applicazione d’ufficio dello stralcio ex lege deidebiti di importo inferiore a mille euro disciplinato dall’art. 4 deld.l. n. 119 del 2018 era finalizzata a ridurre l’importo del dannolamentato dalla [OSCURATO:PERSONA] ed al cui risarcimento è stata condannatal’AdER.È tuttavia evidente che, a tale scopo, sarebbe stato necessarioche l’Agenzia ricorrente avesse specificamente allegato chel’annullamento ex lege era intervenuto in epoca antecedentealla prescrizione dei contributi, che si sarebbero quindi estintinon già per effetto del decorso del termine quinquennale senza- 4 -Numero registro generale 23956/2021la valida notifica al debitore di atti interruttivi, ma a causa delloN umero sezionale 2881/2026Numero di raccolta generale 21302/2026stralcio disposto dalla legge. Solo in tale evenienza, difattDia,t a pubblicazione 23/06/2026sarebbe in linea astratta ipotizzabile la limitazione dell’entità delristoro dovuto dall’AdER alla CNPADC a causa della postulatacolpevole inerzia dell’agente della riscossione.Mette conto ribadire che è qui in discussione la domandarisarcitoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’AdER e non lapretesa contributiva azionata tramite le intimazioni dipagamento opposte dal professionista iscritto. Tale pretesa èstata vagliata dal Giudice di primo grado, il quale haparzialmente accolto la domanda di accertamento negativoformulata dal [OSCURATO:PERSONA] e, sotto tale profilo, lastatuizione non risulta impugnata dall’ente previdenziale titolaredel credito.Pertanto, il motivo in esame si presenta lacunoso, non avendol’AdER specificato in che termini il sopravvenuto annullamentoex lege dei crediti iscritti a ruolo avrebbe potuto limitare (se nonaddirittura escludere) la sua responsabilità, ravvisata dallaCorte d’appello nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA], conseguente allaprescrizione dei contributi iscritti a ruolo. Il motivo difetta,quindi, di decisività, giacché la parte ricorrente non ha illustratole concrete conseguenze che la prospettata violazione di legge– pur in astratto rilevante – avrebbe prodotto sul contenutodella statuizione adottata dalla Corte territoriale, che andrebbequindi cassata inutilmente.3. Possono essere esaminati congiuntamente il secondo e ilterzo motivo, in quanto entrambi attengono alla parte dellasentenza impugnata in cui la Corte di merito ha affermato cheil comportamento omissivo dell’agente della riscossione hadeterminato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] un danno pari all’importodei contributi prescritti, esclusi i compensi per la riscossione.- 5 -3.1. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art.N u3m6er0o r,e gistro generale 23956/2021Numero sezionale 2881/2026primo comma, n. 3), c.p.c., si prospetta la violazione Neum fearol dsi ara ccolta generale 21302/2026applicazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, peDrat a pubblicazione 23/06/2026avere la Corte d’appello affermato la responsabilità dell’agentedella riscossione nei confronti dell’ente impositore nel caso dimancato incasso di crediti iscritti a ruolo.3.2. Tramite il terzo motivo è dedotta, a norma dell’art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 100 c.p.c., pernon avere la Corte d’appello rilevato il difetto di interesse adagire dell’ente impositore nei confronti dell’agente dellariscossione, dovendo essere esperita la sola procedura didiscarico per inesigibilità ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n.112 del 1999.3.3. I due motivi, che la parte ricorrente espone unitariamente,addebitano alla sentenza impugnata di aver ritenutoammissibile la domanda risarcitoria azionata dalla CNPADC,senza considerare che i citati artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del1999, nel disciplinare la responsabilità dell’agente dellariscossione, prevedono l’esperimento di un preventivoprocedimento amministrativo, nella specie non instaurato.A giudizio dell’AdER, soltanto a seguito di dichiarazione diinesigibilità si sarebbe potuta avviare la procedura di verificadelle cause della mancata riscossione e, al suo esito, l’agenteavrebbe perduto il diritto al discarico, con il conseguente obbligodi versare all’ente creditore le somme predeterminate dallalegge (pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo).Secondo la parte ricorrente non sarebbe consentito all’enteimpositore un controllo sull’operato dell’agente della riscossioneprima della scadenza dei termini per la presentazione dellecomunicazioni di inesigibilità. Di conseguenza, la domandarisarcitoria proposta dalla CNPADC nel presente giudizio- 6 -avrebbe dovuto essere ritenuta non soltanto infondataN,u mmeroa re gistro generale 23956/2021Numero sezionale 2881/2026prima ancora inammissibile per difetto di intesse ad aNguimreero, dii nra ccolta generale 21302/2026mancanza di preventivo esperimento della procedura dDait a pubblicazione 23/06/2026inesigibilità.4. I motivi sono inammissibili.4.1. Occorre rilevare che la questione relativa al mancatopreventivo esperimento della procedura di discarico perinesigibilità delle quote iscritte a ruolo disciplinata dagli artt. 19e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 non risulta esaminata nellasentenza oggetto di impugnazione.È indubbio che tale questione presupponga anche unaccertamento di tipo fattuale, cioè l’effettivo espletamento omeno della procedura di discarico.4.2. Tale rilievo comporta l’inammissibilità dei motivi inquestione perché attengono a questioni del tutto nuove.Deve trovare applicazione, infatti, il consolidato indirizzo diquesta Corte secondo cui qualora una questione giuridica –implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcunmodo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga insede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità pernovità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenutadeduzione della questione dinanzi al giudice di merito, maanche, per il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente loabbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa (v. Cass. n. 3473 del 2025, Cass. n. 32804 del2019 e Cass. n. 28480 del 2005).5. Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il ricorso vadichiarato inammissibile.- 7 -6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombNuemnerzoa re gistro generale 23956/2021Numero sezionale 2881/2026e vanno poste, pertanto, a carico della parte ricorreNnutmee.r o dLi ara ccolta generale 21302/2026liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sullDaat a pubblicazione 23/06/2026scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e delvalore della causa.Nulla deve disporsi sulle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FedericoGrassi, essendo questi rimasto intimato.7. Infine, non vi è pronuncia sul raddoppio del contributounificato (così, tra le tante, Cass. n. 30542 del 2022), poichérisulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato, per essere amministrazionepubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato (v. Cass. n.18298 del 2023). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misuradel 15% e accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno2026La PresidenteRossana Mancino- 8 -