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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 10672/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso nr 19164/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Andrea, in qualità di unico erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi giusta procura in atti, dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] XX Settembre nr 3 presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in atti; - controricorrente- avverso la sentenza n. 273/2018 della CORTE D'APPELLO di L'Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-22=rei

1. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, in qualità di unico erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, convenivano in giudizio l'istituto bancario S. Paolo IMI per accertare la nullità o annullabilità del contratto intercorso tra le parti e per l'effetto condannare la banca al pagamento della somma di euro 18.825,04 oltre ad euro 20.000,00 ed interessi «a titolo di risarcimento del danno ex lege o al pagamento delle stesse somme a titolo di risarcimento danni da fatto illecito». 1.1 A sostegno delle loro pretese le parti attrici sostenevano che i loro danti causa avevano acquistato, in data 26.9.1991, un quantitativo di azioni immesse nel mercato dal Banco di Napoli e che soltanto pochi anni dopo, nel luglio 1996, senza che la banca avesse fornito alcuna informazione ai propri azionisti, a seguito di un grave dissesto finanziario, veniva approvata una delibera con la quale si statuiva l'azzeramento del capitale con perdita totale del patrimonio investito dai risparmiatori per l'acquisto delle nuove azioni.

Sempre a detta delle attrici, la sottoscrizione delle azioni, avvenuta nel 1991, era stata indotta dalla banca tramite informazioni contenute nel prospetto informativo poi risultato falso, con la conseguenza che l'ingente perdita era stata determinata dal comportamento tenuto dall'istituto di credito che nella fase antecedente alla sottoscrizione aveva violato il dovere di informazione dei propri clienti, derivando così a suo carico una responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c. e di natura extracontrattuale ex artt. 2043 e 2049 c.c.

2. Il Tribunale di Sulmona accertava la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nelle more subentrata all'istituto S. Paolo IMI, per violazione delle norme sulle obbligazioni, trattandosi di un obbligo di protezione a tutela della controparte contrattuale.

Respingeva, quindi, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla banca convenuta, dovendo applicarsi nel caso di specie l'ordinaria prescrizione decennale, e anche la domanda di annullamento e nullità del contratto delle parti attrici, accogliendo però la domanda risarcitoria con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 200.000,00 oltre interessi.

3. Sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.ala Corte d'Appello di L'Aquila accoglieva l'impugnazione osservando: a) che pur potendo, in linea generale, il giudice non attenersi alle formule adottate dall'attore ove riscontri l'errata qualificazione da questi data alla sua azione, nel caso di specie il Tribunale non poteva qualificare l'azione come derivante da responsabilità contrattuale, sussistendo, invece, una responsabilità precontrattuale della Banca; b) che in ragione della natura precontrattuale della responsabilità della banca doveva applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni che decorreva, ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c., dal giorno in cui era stato percepito il danno ingiusto usando l'ordinaria diligenza; c) che nella fattispecie in esame tale dies a quo poteva individuarsi nel ricevimento della comunicazione della Banca dell'agosto 1996 con la quale si informavano gli investitori dell'avvenuto azzeramento del capitale sociale e di conseguenza il diritto dell'appellante si era prescritto nell'agosto 2001, tre anni prima dell'invio della prima raccomandata avvenuto nel 2004.

4. Avverso tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA]Andrea e [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1337- 1338 e 2043 c.c., manifesta contraddittorietà rispetto alle risultanze istruttorie o loro omessa valutazione e assenza di motivazione o motivazione apparente.

Si sostiene che la Corte d'Appello abbia erroneamente interdetto la riqualificazione della responsabilità della banca in responsabilità contrattuale, facendo applicazione al principio espresso da Cass.

SS.

UU. n. 26725/2007, senza alcuna argomentazione sul punto ed in particolare omettendo di valutare la mancanza di informazioni fornite dalla banca al cliente delle proprie condizioni complessive.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti censurano violazione o falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., manifesta contraddittorietà rispetto alle risultanze istruttorie o loro omessa valutazione e assenza di motivazione o motivazione apparente.

Si deduce che la Corte territoriale abbia fatto mal governo delle norme in materia di prescrizione in quanto, in primo luogo, dalla natura contrattuale della responsabilità deriva l'applicazione del termine decennale; in secondo luogo, anche a voler applicare il termine di cinque anni, il dies a quo sarebbe stato erroneamente individuato nel 1996 dato che in tale data nessuna comunicazione sarebbe stata inviata agli investitori e tale atto non sarebbe nemmeno presente negli atti del giudizio.

Sostengono invece le ricorrenti che la prima comunicazione pervenuta agli investitori sarebbe l'avviso datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'azzeramento del capitale e che quindi da tale data dovrebbe decorrere il termine prescrizionale. 2.1 II primo motivo è in primo luogo inammissibile per come confezionato. 2.2 Le doglianze intrecciano confusamente, genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali errores in iudicando ed in procedendo), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6866/2022; 33348/ 2018; 19761,19040 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 / 2015; Cass. n. 26018 e 22404 del 2014). 2.3 Anche a voler superare tale ragione ostativa all'esame del ricorso, le censure sono infondate in ogni loro articolazione anche se la motivazione resa dalla Corte di Appello va corretta essendo comunque il dispositivo conforme a diritto. 2.4 Va innanzitutto precisato che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato la natura della responsabilità, sebbene estremamente sintetica e non del tutto corretta in punto di qualificazione della responsabilità, non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative e non integra, di conseguenza, un'ipotesi di motivazione apparente, poiché non si pone al di sotto del "minimo costituzionale" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 2014, cit.). 2.5 Ciò premesso, la vicenda vede l'acquisto da parte dei danti causa dei ricorrenti, in sede di offerta pubblica di vendita, nel settembre del 1991 di azioni emesse dal Banco di Napoli sulla base di un prospetto informativo, diffuso dalla Banca ai sensi dell'ad 77/83, rivelatosi non veritiero dal momento che solo pochi anni dopo, nel 1996, il valore delle azioni si era azzerato a causa di criticità patrimoniali e finanziari del Banco di Napoli preesistenti alla offerta pubblica e non emergenti dal prospetto informativo. 2.6 Gli eredi degli investitori hanno chiesto l'annullamento e la declaratoria di nullità dei contratti di acquisto delle azioni- e tali domande sono state rigettate dalla sentenza di primo grado non appellata sul punto- e la condanna della banca al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale ex artt 1337 e 1338 cc e extracontrattuale ai sensi degli artt 2043 e 2949 cc. 2.7 Poiché la banca ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto di credito fatto valere da [OSCURATO:PERSONA]Andrea e [OSCURATO:PERSONA] acquista rilievo dirimente l'esatto inquadramento della responsabilità risarcitoria (contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale) dell'emittente per l'anzidetta colposa violazione degli obblighi di corretta informazione insiti nella disciplina delle i offerte pubbliche. 2.8 La Corte di Appello, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, ha (4 qualificato come precontrattuale la responsabilità della banca in applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 26725/2007 per cui: «la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d' investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione». 2.9 Va, tuttavia, rilevato che questa Corte, pronunciandosi proprio su un caso che vedeva protagonisti un investitore ed il Banco di Napoli per la stessa vicenda per cui è causa, ha precisato che il richiamo alla disciplina della responsabilità precontrattuale di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. (ancorchè tradizionalmente anch'essa ricondotta dalla giurisprudenza - ma non da tutta la dottrina - al più ampio genus della responsabilità extracontrattuale) si attagli alle situazioni in cui sia configurabile una trattativa destinata alla conclusione del contratto tra due o più parti: trattativa nel condurre la quale si esige che le parti conformino a buona fede il loro reciproco comportamento.

«Ben diversa è, però, la situazione che si delinea in presenza di offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di strumenti finanziari; situazione nella quale nessuna trattativa è concepibile e l'aderente all'offerta è in grado di determinare la propria scelta contrattuale non già sulla base di un'interlocuzione diretta con la controparte, bensì unicamente alla luce delle informazioni reperibili sul mercato.

Ragion per cui la disciplina di settore (pur attraverso i mutamenti normativi intervenuti nel tempo), già all'epoca dei fatti di causa (quando era ancora vigente la L. n. 216 del 1974, art. 18, come modificato dalla L. n. 77 del 1983, art. 12), poneva a carico dell'offerente l'obbligo di predisporre un prospetto informativo redatto secondo criteri ben determinati, soggetto a controllo da parte dell'autorità di vigilanza e destinato appunto a consentire al pubblico di compiere le proprie scelte lit d'investimento o disinvestimento in maniera consapevole.

Naturalmente nulla vieta di ricondurre la violazione dell'obbligo di (corretta) redazione del prospetto ad una più ampia nozione di responsabilità precontrattuale, ove per ciò s'intenda qualsiasi responsabilità derivante da comportamenti antigiuridici posti in essere nella fase che precede il perfezionamento di un rapporto contrattuale; ma resta il fatto che si tratta di un obbligo diverso da quello cui più specificamente allude il citato art. 1337, al cui disposto, pertanto, è lecito far riferimento, in situazioni come quella in esame, solo nella misura in cui si rinviene in esso un'applicazione del generale dovere di buona fede, che senza alcun dubbio deve improntare anche il comportamento di chi propone un'offerta pubblica di vendita di strumenti finanziari sul mercato.

Ove, quindi, vi sia stata violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo che correda l'offerta, trattandosi di regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti per consentire a ciascuno di essi la corretta percezione dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli, si configura un'ipotesi di violazione del dovere di neminem laedere e, per ciò stesso, la possibilità che colui al quale tale violazione è imputabile sia chiamato a rispondere del danno da altri subito a cagione della violazione medesima secondo i principi della responsabilità aquiliana».(cfr. Cass. 14056/2020 vedi anche Cass.

S.U. 8034/2011). 2.10 La responsabilità dell'emittente non ha, quindi, natura contrattuale o precontrattuale, ma extracontrattuale ex art 2043 cc con la conseguenza che il diritto al risarcimento è soggetto al termine prescrizionale breve quinquennale previsto dall'ad 2947 cc.

3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1 È principio consolidato di questa Corte che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro (Cass. 13616/2011, 11119/2013 e 4899/2016).

Infatti, il momento iniziale della prescrizione dell'azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno stesso, nonchè della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a siffatta percezione usando la normale diligenza (Cass. 18352/2013). 3.2 La sentenza di appello si è adeguata a tale insegnamento, individuando nella comunicazione agli azionisti effettuata dalla Banca nell'agosto del 1996, con la quale si informavano gli investitori dell'avvenuto azzeramento del capitale sociale del Banco di Napoli, il momento in cui gli stessi hanno avuto contezza del pregiudizio economico subito dalla totale svalutazione delle proprie azioni con la conseguenza che da quel periodo è iniziato a decorrere il termine di prescrizione ampiamente spirato con il primo atto interruttivo avvenuto con la lettera raccomandata del dicembre 2004 con la quale i ricorrenti hanno manifestato la loro volontà di far valere i propri diritti. 3.3 La censura, in disparte i profili di inammissibilità per mescolanza dei vizi motivazionali e di violazione di legge e per difetto di specificità, essendo stati richiamati atti e documenti il cui contenuto non è stato in alcun modo riprodotto, e neppure riassunto nel ricorso, e dei quali non viene indicata neppure l'esatta collocazione degli atti di parte (Cass. Sez.

U., 18/03/2022, n. 8950; Cass., 01/03/2022, n. 6769), si limita in sostanza ad affermare erroneamente la diversa durata del termine prescrizionale in dieci anni e a formulare una critica ad un accertamento di fatto compiuto dalla Corte proponendo un diverso dies a quo della prescrizione. 3.4 È principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, come appunto nel caso di specie.

L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.5.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 5.200 di cui C 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 °/0, IVA e CAP.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso nr 19164/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Andrea, in qualità di unico erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi giusta procura in atti, dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] XX Settembre nr 3 presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in atti; - controricorrente- avverso la sentenza n. 273/2018 della CORTE D'APPELLO di L'Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-22=rei 1. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, in qualità di unico erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, convenivano in giudizio l'istituto bancario S. Paolo IMI per accertare la nullità o annullabilità del contratto intercorso tra le parti e per l'effetto condannare la banca al pagamento della somma di euro 18.825,04 oltre ad euro 20.000,00 ed interessi «a titolo di risarcimento del danno ex lege o al pagamento delle stesse somme a titolo di risarcimento danni da fatto illecito». 1.1 A sostegno delle loro pretese le parti attrici sostenevano che i loro danti causa avevano acquistato, in data 26.9.1991, un quantitativo di azioni immesse nel mercato dal Banco di Napoli e che soltanto pochi anni dopo, nel luglio 1996, senza che la banca avesse fornito alcuna informazione ai propri azionisti, a seguito di un grave dissesto finanziario, veniva approvata una delibera con la quale si statuiva l'azzeramento del capitale con perdita totale del patrimonio investito dai risparmiatori per l'acquisto delle nuove azioni. Sempre a detta delle attrici, la sottoscrizione delle azioni, avvenuta nel 1991, era stata indotta dalla banca tramite informazioni contenute nel prospetto informativo poi risultato falso, con la conseguenza che l'ingente perdita era stata determinata dal comportamento tenuto dall'istituto di credito che nella fase antecedente alla sottoscrizione aveva violato il dovere di informazione dei propri clienti, derivando così a suo carico una responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c. e di natura extracontrattuale ex artt. 2043 e 2049 c.c. 2. Il Tribunale di Sulmona accertava la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nelle more subentrata all'istituto S. Paolo IMI, per violazione delle norme sulle obbligazioni, trattandosi di un obbligo di protezione a tutela della controparte contrattuale. Respingeva, quindi, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla banca convenuta, dovendo applicarsi nel caso di specie l'ordinaria prescrizione decennale, e anche la domanda di annullamento e nullità del contratto delle parti attrici, accogliendo però la domanda risarcitoria con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 200.000,00 oltre interessi. 3. Sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.ala Corte d'Appello di L'Aquila accoglieva l'impugnazione osservando: a) che pur potendo, in linea generale, il giudice non attenersi alle formule adottate dall'attore ove riscontri l'errata qualificazione da questi data alla sua azione, nel caso di specie il Tribunale non poteva qualificare l'azione come derivante da responsabilità contrattuale, sussistendo, invece, una responsabilità precontrattuale della Banca; b) che in ragione della natura precontrattuale della responsabilità della banca doveva applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni che decorreva, ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c., dal giorno in cui era stato percepito il danno ingiusto usando l'ordinaria diligenza; c) che nella fattispecie in esame tale dies a quo poteva individuarsi nel ricevimento della comunicazione della Banca dell'agosto 1996 con la quale si informavano gli investitori dell'avvenuto azzeramento del capitale sociale e di conseguenza il diritto dell'appellante si era prescritto nell'agosto 2001, tre anni prima dell'invio della prima raccomandata avvenuto nel 2004. 4. Avverso tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA]Andrea e [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1337- 1338 e 2043 c.c., manifesta contraddittorietà rispetto alle risultanze istruttorie o loro omessa valutazione e assenza di motivazione o motivazione apparente. Si sostiene che la Corte d'Appello abbia erroneamente interdetto la riqualificazione della responsabilità della banca in responsabilità contrattuale, facendo applicazione al principio espresso da Cass. SS. UU. n. 26725/2007, senza alcuna argomentazione sul punto ed in particolare omettendo di valutare la mancanza di informazioni fornite dalla banca al cliente delle proprie condizioni complessive. 2. Con il secondo motivo le ricorrenti censurano violazione o falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., manifesta contraddittorietà rispetto alle risultanze istruttorie o loro omessa valutazione e assenza di motivazione o motivazione apparente. Si deduce che la Corte territoriale abbia fatto mal governo delle norme in materia di prescrizione in quanto, in primo luogo, dalla natura contrattuale della responsabilità deriva l'applicazione del termine decennale; in secondo luogo, anche a voler applicare il termine di cinque anni, il dies a quo sarebbe stato erroneamente individuato nel 1996 dato che in tale data nessuna comunicazione sarebbe stata inviata agli investitori e tale atto non sarebbe nemmeno presente negli atti del giudizio. Sostengono invece le ricorrenti che la prima comunicazione pervenuta agli investitori sarebbe l'avviso datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'azzeramento del capitale e che quindi da tale data dovrebbe decorrere il termine prescrizionale. 2.1 II primo motivo è in primo luogo inammissibile per come confezionato. 2.2 Le doglianze intrecciano confusamente, genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali errores in iudicando ed in procedendo), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6866/2022; 33348/ 2018; 19761,19040 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 / 2015; Cass. n. 26018 e 22404 del 2014). 2.3 Anche a voler superare tale ragione ostativa all'esame del ricorso, le censure sono infondate in ogni loro articolazione anche se la motivazione resa dalla Corte di Appello va corretta essendo comunque il dispositivo conforme a diritto. 2.4 Va innanzitutto precisato che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato la natura della responsabilità, sebbene estremamente sintetica e non del tutto corretta in punto di qualificazione della responsabilità, non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative e non integra, di conseguenza, un'ipotesi di motivazione apparente, poiché non si pone al di sotto del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit.). 2.5 Ciò premesso, la vicenda vede l'acquisto da parte dei danti causa dei ricorrenti, in sede di offerta pubblica di vendita, nel settembre del 1991 di azioni emesse dal Banco di Napoli sulla base di un prospetto informativo, diffuso dalla Banca ai sensi dell'ad 77/83, rivelatosi non veritiero dal momento che solo pochi anni dopo, nel 1996, il valore delle azioni si era azzerato a causa di criticità patrimoniali e finanziari del Banco di Napoli preesistenti alla offerta pubblica e non emergenti dal prospetto informativo. 2.6 Gli eredi degli investitori hanno chiesto l'annullamento e la declaratoria di nullità dei contratti di acquisto delle azioni- e tali domande sono state rigettate dalla sentenza di primo grado non appellata sul punto- e la condanna della banca al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale ex artt 1337 e 1338 cc e extracontrattuale ai sensi degli artt 2043 e 2949 cc. 2.7 Poiché la banca ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto di credito fatto valere da [OSCURATO:PERSONA]Andrea e [OSCURATO:PERSONA] acquista rilievo dirimente l'esatto inquadramento della responsabilità risarcitoria (contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale) dell'emittente per l'anzidetta colposa violazione degli obblighi di corretta informazione insiti nella disciplina delle i offerte pubbliche. 2.8 La Corte di Appello, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, ha (4 qualificato come precontrattuale la responsabilità della banca in applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 26725/2007 per cui: «la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d' investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione». 2.9 Va, tuttavia, rilevato che questa Corte, pronunciandosi proprio su un caso che vedeva protagonisti un investitore ed il Banco di Napoli per la stessa vicenda per cui è causa, ha precisato che il richiamo alla disciplina della responsabilità precontrattuale di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. (ancorchè tradizionalmente anch'essa ricondotta dalla giurisprudenza - ma non da tutta la dottrina - al più ampio genus della responsabilità extracontrattuale) si attagli alle situazioni in cui sia configurabile una trattativa destinata alla conclusione del contratto tra due o più parti: trattativa nel condurre la quale si esige che le parti conformino a buona fede il loro reciproco comportamento. «Ben diversa è, però, la situazione che si delinea in presenza di offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di strumenti finanziari; situazione nella quale nessuna trattativa è concepibile e l'aderente all'offerta è in grado di determinare la propria scelta contrattuale non già sulla base di un'interlocuzione diretta con la controparte, bensì unicamente alla luce delle informazioni reperibili sul mercato. Ragion per cui la disciplina di settore (pur attraverso i mutamenti normativi intervenuti nel tempo), già all'epoca dei fatti di causa (quando era ancora vigente la L. n. 216 del 1974, art. 18, come modificato dalla L. n. 77 del 1983, art. 12), poneva a carico dell'offerente l'obbligo di predisporre un prospetto informativo redatto secondo criteri ben determinati, soggetto a controllo da parte dell'autorità di vigilanza e destinato appunto a consentire al pubblico di compiere le proprie scelte lit d'investimento o disinvestimento in maniera consapevole. Naturalmente nulla vieta di ricondurre la violazione dell'obbligo di (corretta) redazione del prospetto ad una più ampia nozione di responsabilità precontrattuale, ove per ciò s'intenda qualsiasi responsabilità derivante da comportamenti antigiuridici posti in essere nella fase che precede il perfezionamento di un rapporto contrattuale; ma resta il fatto che si tratta di un obbligo diverso da quello cui più specificamente allude il citato art. 1337, al cui disposto, pertanto, è lecito far riferimento, in situazioni come quella in esame, solo nella misura in cui si rinviene in esso un'applicazione del generale dovere di buona fede, che senza alcun dubbio deve improntare anche il comportamento di chi propone un'offerta pubblica di vendita di strumenti finanziari sul mercato. Ove, quindi, vi sia stata violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo che correda l'offerta, trattandosi di regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti per consentire a ciascuno di essi la corretta percezione dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli, si configura un'ipotesi di violazione del dovere di neminem laedere e, per ciò stesso, la possibilità che colui al quale tale violazione è imputabile sia chiamato a rispondere del danno da altri subito a cagione della violazione medesima secondo i principi della responsabilità aquiliana».(cfr. Cass. 14056/2020 vedi anche Cass. S.U. 8034/2011). 2.10 La responsabilità dell'emittente non ha, quindi, natura contrattuale o precontrattuale, ma extracontrattuale ex art 2043 cc con la conseguenza che il diritto al risarcimento è soggetto al termine prescrizionale breve quinquennale previsto dall'ad 2947 cc. 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1 È principio consolidato di questa Corte che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro (Cass. 13616/2011, 11119/2013 e 4899/2016). Infatti, il momento iniziale della prescrizione dell'azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno stesso, nonchè della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a siffatta percezione usando la normale diligenza (Cass. 18352/2013). 3.2 La sentenza di appello si è adeguata a tale insegnamento, individuando nella comunicazione agli azionisti effettuata dalla Banca nell'agosto del 1996, con la quale si informavano gli investitori dell'avvenuto azzeramento del capitale sociale del Banco di Napoli, il momento in cui gli stessi hanno avuto contezza del pregiudizio economico subito dalla totale svalutazione delle proprie azioni con la conseguenza che da quel periodo è iniziato a decorrere il termine di prescrizione ampiamente spirato con il primo atto interruttivo avvenuto con la lettera raccomandata del dicembre 2004 con la quale i ricorrenti hanno manifestato la loro volontà di far valere i propri diritti. 3.3 La censura, in disparte i profili di inammissibilità per mescolanza dei vizi motivazionali e di violazione di legge e per difetto di specificità, essendo stati richiamati atti e documenti il cui contenuto non è stato in alcun modo riprodotto, e neppure riassunto nel ricorso, e dei quali non viene indicata neppure l'esatta collocazione degli atti di parte (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass., 01/03/2022, n. 6769), si limita in sostanza ad affermare erroneamente la diversa durata del termine prescrizionale in dieci anni e a formulare una critica ad un accertamento di fatto compiuto dalla Corte proponendo un diverso dies a quo della prescrizione. 3.4 È principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, come appunto nel caso di specie. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011). 4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 5.200 di cui C 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 °/0, IVA e CAP. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib
Sentenza Cassazione n. 10672/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris