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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 marzo 2019

Cassazione n. 00032/2023

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I [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 17624/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] Partners), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3 SERENISSIMA, già [OSCURATO:PERSONA] 12 VENEZIANA, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1217/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicatail 21/3/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dalla cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1217/2019, depositata il 21/03/2019, -in un giudizio di opposizione promosso dalla Azienda ULSS 12 Veneziana avverso decreto ingiuntivo, con il quale le si era ingiunto di pagare alla società per azioni [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 432.151, 00, oltre interessi legali dal novantunesimo giorno successivo alle singole fatture, a titolo di «finanziamento a funzione per il servizio di terapia semi-intensiva» svolto nell’anno 2005, -ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando inammissibile la domanda subordinata avanzata, ex art.2041 c.c., dall’opposta.

Ora, i giudici d’appello, i n particolare , nel respingere l’appello principale della società, assorbito quello incidentale condizionato proposto dalla Azienda sanitaria, hanno sostenuto che: a) il pagamento non era dovuto in quanto, come rilevato già dal Tribunale, dai sopralluoghi ispettivi aziendali e dalle relative relazioni dell’aprile 2003 e del gennaio 2005, era emersa «l’idoneità delle attrezzature e dei macchinari allo svolgimento delle prestazioni di terapia sub- intensiva a fronte invece di non altrettanta adeguatezza quanto all’organizzazione del personale medico specializzato, limitandosi la presenza degli anestesisti al solo normale orario di lavoro (8-20) nei giorni feriali con turni di reperibilità notturna e festiva», mentre la terapia sub-intensiva esige, in concreto , la costante presenza di personale medico specialistico che, da un canto, abbia l’appropriata competenza clinica per monitorare le condizioni delle funzioni vitali del paziente e, d’altro canto, abbia la capacità, altrettanto appropriata, per intervenire in caso di necessità, nonché considerato che lo stanziamento finanziario regionale ed il riconoscimento con delibere regionali del pre-accreditamento della funzione di terapia sub- intensiva erano comunque condizionati all’effettiva attivazione delle funzioni pre-accreditate, alla rispondenza a norma de servizio ed alla permanenza dei requisiti; b) la domanda subordinata, ex art.2041 c.c., era inammissibile, non potendo l’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanzare domande diverse da quelle fatte valere in sede monitoria, in difetto di domanda riconvenzionale avanzata dall’opponente; c) la domanda ex art.2041 c.c., anche a volerla considerare ammissibile, era, in ogni caso , infondata, «difettando il presupposto dell’azione d generale di arricchimento costituito dall’arricchimento privo di causa di cui avrebbe dovuto giovarsi l’Azienda sanitaria».

Avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] spa propone ricorso per cassazione, notificato il 24/6/2020, affidato a tre motivi, nei confronti dell’ Azienda ULSS 3 Serenissima, già Azienda ULSS 12 Veneziana (che resiste con controricorso, notificato il 1°/9/2020 ).

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt.8 quater (comma 1) e 8 sexies (commi 2 e 3) d.lgs. n. 502/1992, nonché 6, comma 6, l. n. 724/1994 e 22, comma 6, L.R. n. 22/2002; con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per mancata pronuncia sul merito della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell’art.2041, per violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.36,183, comma 5, 633 645, comma 2, c.p.c.; infine, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, ex art.360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa fatto decisivo e l’omessa motivazione in ordine al difetto dei presupposti per l’azione ex art.2041 c.c. .

2. La controricorrente ha eccepito l’ inammissibilità del ricorso per asserita (circostanza, peraltro, recisamente conte stata dalla ricorrente, in memoria) incompletezza della documentazione trasmessa unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, per non leggibilità del file, con estensione «pdf . p7m», denominato «Allegato senza titolo»; in ogni caso, la ricorrente ha dedotto,in replica, di avere provveduto a nuova notifica completa del ricorso in data 16/7/2020, con conseguente infondatezza dell’eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso.

3. Tanto premesso, la prima censura è inammissibile, in quanto, anzitutto,non coglie la ratio decidendi.

Assume la ricorrente che la Corte d’appello abbia negato qualsiasi remunerazione alla Casa di Cura per la funzione di terapia sub- intensiva garantita per l’anno 2005, poiché il finanziamento a funzione per la terapia sub-intensiva sarebbe stato previsto dalla normativa regionale solo per la struttura sanitaria che avesse garantito «l’assistenza ai pazienti in condizioni di media-gravità per tutti i posti letto previsti nella programmazione regionale» (pagg. 16-17 del ricorso), cosicché, essendo condizionato all’attivazione di tutti i posti letto accreditati (2 posti letto di terapia sub-intensiva nel periodo sino a luglio 2004 ed 6 posti letto di terapia semi-intensiva per il periodo successivo), alcun finanziamento era dovuto; nella specie, invece, essa società aveva limitato la domanda di remunerazione alla funzione di terapia semi-intensiva, erogato nel corso dell’anno 2005.Orbene, la Corte d’appello ha, invece , ritenuto che fosse stata dimostrata l’inidoneità della struttura pre-accreditata ad erogare proprio la funzione di terapia sub-intensiva, oggetto della pretesa monitoria, non avendo la società approntato i servizi organizzativi del servizio.

Peraltro, la ricorrente sostiene, richiamando il quadro normativo nella materia, che, ai fini della corresponsione dell'emolumento, decisiva ̀ la permanenza dello stato di accreditamento provvisorio, cosicché finisce con l’assumere che irrilevante ̀ l'effettiva erogazione del servizio per il quale si pretende il pagamento, posto che sufficiente sarebbe il mero permanere di quello stato.

Al contrario, va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in base al rapporto contrattuale, ove vigente nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, nonchéi limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio, per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, (Cass. n. 17588 del 2018, n. 17591 del 2018, n. 30917 del 2018 e n. 453 del 2019; Cass. n. 2837 del 2019, riguardante proprio la [OSCURATO:PERSONA]).

Non ̀ dunque configurabile la corresponsione di emolumenti in mancanza di effettiva erogazione del servizio.

Infine, nel motivo si solleva una censura in ordine algiudizio di fatto, nel senso che l'ispezione dell’Azienda dell'aprile 2003 avrebbe fatto riferimento a carenze soltanto della terapia intensiva e non anche di quella sub-intensiva.

Sul punto, tuttavia,il giudizio di fatto del giudice di merito ̀ di se gno diverso, essendosi accertato, sulla base della documentazione esaminata e in particolare dell'ispezione suddetta e di quella del 2005, erano emerse carenze organizzative anche per la funzione di terapia semi-intensiva.

Trattasi di profilo di merito non sindacabile nella presente sede di legittimità: nonostante l’apparente deduzione del mezzo come violazione e/o falsa applicazione di legge, si sollecita la Corte di legittimità alla rivalutazione dell’accertamento del fatto compiuto dal giudice del merito e la si chiama così indebitamente al riesame delle risultanze istruttorie. 4.Il secondo motivoè del pari inammissibile, in quanto si deve ritenere che la motivazione sull’inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa sia stata dalla Corte d’appello svolta ad abundantiam, avendo poi la Corte stessa ritenuto comunque infondata nel merito la domanda ex art.2041 c.c.

Ora, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta «ad abundantiam», e pertanto non costituente una « ratio decidendi» della medesima.

Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. 23635/2010; Cass. 8755/2018; Cass.18429/2022).

5. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

Non si verte, invero, in ipotesi né di omesso esame di fatto decisivo né di motivazione apparente, avendo la Corte d’appello ritenuto che non vi fosse prova dell’arricchimento da parte dell’ULSS, essendosi accertata la mancata erogazione da parte della Casa di Cura della prestazione sub-intensiva per l’anno 2005.Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016) che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (nella specie, questa Corte ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).

Come esposto nella premessa in fatto, la Corte di merito ha con motivazione non contraddittoria espresso le ragioni fondanti la propria decisione.

In ordine, poi,al fatto, introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello (pagg. 49-50 del ricorso), dell’arricchimento della ULSS consistito, oltre che nel risparmio di spesa corrispondente alla fattura inevasa, nell’asserito incremento patrimoniale conseguente all’asserito «incameramento» da parte della Regione Veneto della quota del [OSCURATO:PERSONA] attribuita per la Terapia sub- intensiva garantita dal Policlinico per l’intero 2005, trattasi di deduzione nuova, implicante diversi presupposti ed accertamenti in fatto,del tutto inammissibile quindi .

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.000 ,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi,nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Aisensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 17624/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] Partners), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3 SERENISSIMA, già [OSCURATO:PERSONA] 12 VENEZIANA, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1217/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicatail 21/3/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dalla cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1217/2019, depositata il 21/03/2019, -in un giudizio di opposizione promosso dalla Azienda ULSS 12 Veneziana avverso decreto ingiuntivo, con il quale le si era ingiunto di pagare alla società per azioni [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 432.151, 00, oltre interessi legali dal novantunesimo giorno successivo alle singole fatture, a titolo di «finanziamento a funzione per il servizio di terapia semi-intensiva» svolto nell’anno 2005, -ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando inammissibile la domanda subordinata avanzata, ex art.2041 c.c., dall’opposta. Ora, i giudici d’appello, i n particolare , nel respingere l’appello principale della società, assorbito quello incidentale condizionato proposto dalla Azienda sanitaria, hanno sostenuto che: a) il pagamento non era dovuto in quanto, come rilevato già dal Tribunale, dai sopralluoghi ispettivi aziendali e dalle relative relazioni dell’aprile 2003 e del gennaio 2005, era emersa «l’idoneità delle attrezzature e dei macchinari allo svolgimento delle prestazioni di terapia sub- intensiva a fronte invece di non altrettanta adeguatezza quanto all’organizzazione del personale medico specializzato, limitandosi la presenza degli anestesisti al solo normale orario di lavoro (8-20) nei giorni feriali con turni di reperibilità notturna e festiva», mentre la terapia sub-intensiva esige, in concreto , la costante presenza di personale medico specialistico che, da un canto, abbia l’appropriata competenza clinica per monitorare le condizioni delle funzioni vitali del paziente e, d’altro canto, abbia la capacità, altrettanto appropriata, per intervenire in caso di necessità, nonché considerato che lo stanziamento finanziario regionale ed il riconoscimento con delibere regionali del pre-accreditamento della funzione di terapia sub- intensiva erano comunque condizionati all’effettiva attivazione delle funzioni pre-accreditate, alla rispondenza a norma de servizio ed alla permanenza dei requisiti; b) la domanda subordinata, ex art.2041 c.c., era inammissibile, non potendo l’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanzare domande diverse da quelle fatte valere in sede monitoria, in difetto di domanda riconvenzionale avanzata dall’opponente; c) la domanda ex art.2041 c.c., anche a volerla considerare ammissibile, era, in ogni caso , infondata, «difettando il presupposto dell’azione d generale di arricchimento costituito dall’arricchimento privo di causa di cui avrebbe dovuto giovarsi l’Azienda sanitaria». Avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] spa propone ricorso per cassazione, notificato il 24/6/2020, affidato a tre motivi, nei confronti dell’ Azienda ULSS 3 Serenissima, già Azienda ULSS 12 Veneziana (che resiste con controricorso, notificato il 1°/9/2020 ). Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt.8 quater (comma 1) e 8 sexies (commi 2 e 3) d.lgs. n. 502/1992, nonché 6, comma 6, l. n. 724/1994 e 22, comma 6, L.R. n. 22/2002; con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per mancata pronuncia sul merito della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell’art.2041, per violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.36,183, comma 5, 633 645, comma 2, c.p.c.; infine, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, ex art.360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa fatto decisivo e l’omessa motivazione in ordine al difetto dei presupposti per l’azione ex art.2041 c.c. . 2. La controricorrente ha eccepito l’ inammissibilità del ricorso per asserita (circostanza, peraltro, recisamente conte stata dalla ricorrente, in memoria) incompletezza della documentazione trasmessa unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, per non leggibilità del file, con estensione «pdf . p7m», denominato «Allegato senza titolo»; in ogni caso, la ricorrente ha dedotto,in replica, di avere provveduto a nuova notifica completa del ricorso in data 16/7/2020, con conseguente infondatezza dell’eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso. 3. Tanto premesso, la prima censura è inammissibile, in quanto, anzitutto,non coglie la ratio decidendi. Assume la ricorrente che la Corte d’appello abbia negato qualsiasi remunerazione alla Casa di Cura per la funzione di terapia sub- intensiva garantita per l’anno 2005, poiché il finanziamento a funzione per la terapia sub-intensiva sarebbe stato previsto dalla normativa regionale solo per la struttura sanitaria che avesse garantito «l’assistenza ai pazienti in condizioni di media-gravità per tutti i posti letto previsti nella programmazione regionale» (pagg. 16-17 del ricorso), cosicché, essendo condizionato all’attivazione di tutti i posti letto accreditati (2 posti letto di terapia sub-intensiva nel periodo sino a luglio 2004 ed 6 posti letto di terapia semi-intensiva per il periodo successivo), alcun finanziamento era dovuto; nella specie, invece, essa società aveva limitato la domanda di remunerazione alla funzione di terapia semi-intensiva, erogato nel corso dell’anno 2005.Orbene, la Corte d’appello ha, invece , ritenuto che fosse stata dimostrata l’inidoneità della struttura pre-accreditata ad erogare proprio la funzione di terapia sub-intensiva, oggetto della pretesa monitoria, non avendo la società approntato i servizi organizzativi del servizio. Peraltro, la ricorrente sostiene, richiamando il quadro normativo nella materia, che, ai fini della corresponsione dell'emolumento, decisiva ̀ la permanenza dello stato di accreditamento provvisorio, cosicché finisce con l’assumere che irrilevante ̀ l'effettiva erogazione del servizio per il quale si pretende il pagamento, posto che sufficiente sarebbe il mero permanere di quello stato. Al contrario, va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in base al rapporto contrattuale, ove vigente nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, nonchéi limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio, per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, (Cass. n. 17588 del 2018, n. 17591 del 2018, n. 30917 del 2018 e n. 453 del 2019; Cass. n. 2837 del 2019, riguardante proprio la [OSCURATO:PERSONA]). Non ̀ dunque configurabile la corresponsione di emolumenti in mancanza di effettiva erogazione del servizio. Infine, nel motivo si solleva una censura in ordine algiudizio di fatto, nel senso che l'ispezione dell’Azienda dell'aprile 2003 avrebbe fatto riferimento a carenze soltanto della terapia intensiva e non anche di quella sub-intensiva. Sul punto, tuttavia,il giudizio di fatto del giudice di merito ̀ di se gno diverso, essendosi accertato, sulla base della documentazione esaminata e in particolare dell'ispezione suddetta e di quella del 2005, erano emerse carenze organizzative anche per la funzione di terapia semi-intensiva. Trattasi di profilo di merito non sindacabile nella presente sede di legittimità: nonostante l’apparente deduzione del mezzo come violazione e/o falsa applicazione di legge, si sollecita la Corte di legittimità alla rivalutazione dell’accertamento del fatto compiuto dal giudice del merito e la si chiama così indebitamente al riesame delle risultanze istruttorie. 4.Il secondo motivoè del pari inammissibile, in quanto si deve ritenere che la motivazione sull’inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa sia stata dalla Corte d’appello svolta ad abundantiam, avendo poi la Corte stessa ritenuto comunque infondata nel merito la domanda ex art.2041 c.c. Ora, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta «ad abundantiam», e pertanto non costituente una « ratio decidendi» della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. 23635/2010; Cass. 8755/2018; Cass.18429/2022). 5. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Non si verte, invero, in ipotesi né di omesso esame di fatto decisivo né di motivazione apparente, avendo la Corte d’appello ritenuto che non vi fosse prova dell’arricchimento da parte dell’ULSS, essendosi accertata la mancata erogazione da parte della Casa di Cura della prestazione sub-intensiva per l’anno 2005.Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016) che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (nella specie, questa Corte ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione). Come esposto nella premessa in fatto, la Corte di merito ha con motivazione non contraddittoria espresso le ragioni fondanti la propria decisione. In ordine, poi,al fatto, introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello (pagg. 49-50 del ricorso), dell’arricchimento della ULSS consistito, oltre che nel risparmio di spesa corrispondente alla fattura inevasa, nell’asserito incremento patrimoniale conseguente all’asserito «incameramento» da parte della Regione Veneto della quota del [OSCURATO:PERSONA] attribuita per la Terapia sub- intensiva garantita dal Policlinico per l’intero 2005, trattasi di deduzione nuova, implicante diversi presupposti ed accertamenti in fatto,del tutto inammissibile quindi . 6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.000 ,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi,nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Aisensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’impor
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