CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2023
Cassazione n. 08683/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi in ordine al reato di cui all'art. 95, commi 1 e 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Brindisi, il 04/10/16). Ritenuto che i motivi proposti (violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art.192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla non corretta valutazione delle prove sulla responsabilità dell'imputato, assenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato contestato; violazione di legge e dell'art. 111 Cost., nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) prospettano deduzioni generiche, appalesandosi prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere la richiesta (così come richiesto dall'art.581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i profili di censura con il presente ricorso riprodotti (nella intera motivazione; per le invocate attenuanti generiche, si veda la p. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]