CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05561/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di R. Dardha; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati in relazione alla omessa applicazione, con prevalenza sulla recidiva, delle circostanze attenuanti generiche: le argomentazioni difensive si scontrano, infatti, con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha valorizzato, ai fini del diniego non solo la "pesante recidiva che grava sull'imputato" ma anche l'intensità del dolo che ne ha sorretto la condotta essendosi allontanato dal domicilio per alcuni giorni, rendendosi irreperibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re tore [OSCURATO:PERSONA] n