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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 25997/2026

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sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente principale, controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale, controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 7841/2019 depositata il 18/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17459/2020Numero sezionale 5619/2026Numero di raccolta generale 25997/2026Data pubblicazione 30/09/2026La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.TF7930404506/2016, relativo all’anno d’imposta 2007, con il qualel’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Caserta, sulla base dellerisultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia difinanza di Capua il 26 maggio 2016 nei confronti della società Youbuy.its.r.l. in liquidazione, accertava, in capo alla società, un reddito d’impresaimponibile ai fini IRES pari ad euro 2.268.943,00, un valore dellaproduzione imponibile ai fini IRAP pari ad euro 2.283.710,00 e ricaviasseritamente evasi rilevanti ai fini IVA per euro 9.946.682,00, conconseguente recupero di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA e irrogazionedi sanzioni.

L’atto veniva notificato anche a [OSCURATO:PERSONA], indicato comeamministratore di fatto della società.

Quest’ultimo lo impugnava dinanzialla Commissione tributaria provinciale di Caserta, deducendo, in viaprincipale, la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, per essere statol’avviso notificato oltre il termine ordinario, nonché, con ulteriori censure,l’illegittima attribuzione della qualità di amministratore di fatto, la nullitàdell’accertamento per omessa sottoscrizione e, nel merito, l’erroneadeterminazione dei ricavi e il disconoscimento dell’IVA assolta sugliacquisti.

L’Ufficio si costituiva contestando la fondatezza del ricorso esostenendo, quanto alla decadenza, l’operatività del raddoppio dei terminiin ragione di fatti oggetto di indagini penali e di informative di reatorisalenti al 2009. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n.711/03/2018, accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarando la nullitàdell’avviso perché notificato oltre il termine decadenziale, ritenendo nonapplicabile il raddoppio dei termini, e assorbiva le ulteriori doglianze.L’Agenzia delle entrate proponeva appello, deducendo, tra l’altro, che l’attoimpositivo era stato notificato anche al liquidatore della società, PietroSetaro, senza essere da quest’ultimo impugnato, sicché esso sarebbedivenuto definitivo nei confronti della società, e contestando la decisioneNumero registro generale 17459/2020Numero sezionale 5619/2026Numero di raccolta generale 25997/2026Data pubblicazione 30/09/2026di primo grado nella parte in cui aveva escluso la rilevanza delleinformative di reato tempestivamente trasmesse. [OSCURATO:PERSONA] si costituivanel giudizio di gravame, resistendo all’appello e riproponendo, ai sensidell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, i motivi rimasti assorbiti.

LaCommissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n.7841/2019, depositata il 18 ottobre 2019, rigettava i primi motividell’appello principale e i motivi riproposti dall’appellato, ma accoglievaparzialmente la censura relativa alla decadenza, ritenendo irrilevanti leinformative di reato n. 649129/09 del 21 novembre 2009 e n. 541910/10dell’8 ottobre 2010, in quanto non riconducibili ai fatti oggettodell’accertamento, e attribuendo invece rilievo, limitatamente alla fatturan. 56 dell’8 febbraio 2007, di euro 729.568,70, emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., all’informativa n. 626125/10 del 19 novembre2010.

La CTR concludeva, pertanto, nel senso che l’avviso era tempestivosoltanto con riferimento a detta fattura, dalla quale derivavano maggioriricavi, maggiori costi riconosciuti, maggiore imponibile IRES e IRAP emaggiore volume d’affari IVA, mentre era tardivo per tutti gli altri importiaccertati.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resisteva concontroricorso e proponeva, a sua volta, ricorso incidentale articolato in duemotivi.

L’Agenzia delle entrate si costituiva altresì con controricorso alricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate censura,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, commi 3 e 4,del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, 7, comma1, del d.l. n. 269 del 2003 e 145 cod. proc. civ., lamentando che la CTRabbia riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] la legittimazione e l’interesse adNumero registro generale 17459/2020Numero sezionale 5619/2026Numero di raccolta generale 25997/2026Data pubblicazione 30/09/2026impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Youbuy.its.r.l. in liquidazione, pur essendogli l’atto notificato quale amministratoredi fatto della società e senza che, secondo la prospettazione erariale, fosseavanzata nei suoi confronti una pretesa impositiva diretta.Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.La legittimazione all'impugnazione dell'atto impositivo non discende dallamera circostanza materiale della sua notificazione, ma postula che ilricorrente sia destinatario della pretesa tributaria in esso recata.

Occorre,dunque, avere riguardo al contenuto dispositivo dell'avviso e agli effettiche esso è idoneo a produrre direttamente nella sfera giuridica di chiagisce, non già alla sola qualità nella quale l'atto gli sia stato consegnato.È, infatti, il contenuto precettivo dell'atto – e non la sua mera circolazionenotificatoria – a segnare il perimetro della legittimazione all'impugnazione.La notificazione costituisce lo strumento attraverso il quale la pretesaviene portata a conoscenza del destinatario; non è, invece, fonteautonoma della pretesa medesima, né può dilatarne soggettivamente glieffetti oltre i confini delineati dall'atto notificato.Ne consegue che la qualità soggettiva evocata dall'Amministrazionefinanziaria quale ragione della notificazione – nella specie, quella diamministratore di fatto – non è, di per sé sola, sufficiente, com’è ovvio, aconvertire il notificatario in destinatario dell'obbligazione tributaria.Occorre, in altri termini, che a quella qualità corrisponda una concretaimputazione della pretesa, espressa nell'atto o comunque desumibile daisuoi effetti dispositivi, tale da incidere immediatamente sulla sferagiuridica del soggetto.Questa Corte ha già chiarito che l'amministratore di fatto non è, per talesola qualità, legittimato a impugnare l'avviso di accertamento rivolto allasocietà, la cui rappresentanza legale e processuale compete agliamministratori formalmente investiti, salvo che ricorrano i presuppostiresiduali contemplati dall'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n.Numero registro generale 17459/2020Numero sezionale 5619/2026Numero di raccolta generale 25997/2026Data pubblicazione 30/09/202626702/2022).

Più specificamente, la persona fisica alla quale sia statonotificato un atto impositivo intestato e diretto esclusivamente allasocietà, e che non rechi nei suoi confronti alcuna pretesa tributaria,neppure solidale o sanzionatoria, non è legittimata a impugnarlo inproprio, nemmeno al fine di negare la qualità o il potere rappresentativo inragione dei quali la notificazione le è stata indirizzata (Cass. n.12864/2025).Il principio trova la propria ragione sistematica nella necessariacoincidenza tra soggetto passivo della pretesa e soggetto legittimato acontestarne giudizialmente la fondatezza.

Il processo tributario, infatti,non è sede per l'enunciazione di un interesse meramente conoscitivo o diuna generica esigenza di chiarificazione della posizione soggettiva delnotificatario, ma presuppone l'esistenza di un atto idoneo a determinareuna lesione attuale e concreta della sua sfera giuridica.Diversamente opinando, la notificazione finirebbe per assumere unafunzione costitutiva della legittimazione processuale che l'ordinamento nonpuò riconoscerle: basterebbe, invero, l'indicazione di una persona qualerappresentante, amministratore o soggetto comunque collegato alcontribuente per attribuirle il potere di instaurare un giudizio destinato,tuttavia, a incidere su una pretesa formalmente rivolta ad altri.

Una similericostruzione sovrapporrebbe indebitamente il piano della rappresentanza– ossia della spendita di un potere nell'interesse altrui – a quello dellatitolarità della posizione sostanziale direttamente incisa dall'atto.Nel caso in esame, come emerge dalla stessa ricostruzione della vicendaprocessuale, l'avviso accertava maggiori imponibili IRES, IRAP e IVAesclusivamente in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

La notificazionead [OSCURATO:PERSONA] era stata eseguita sul presupposto della sua indicazione qualeamministratore di fatto, ma l'atto non formulava nei suoi confronti unadistinta pretesa impositiva, né gli imputava un'obbligazione tributariasolidale o una sanzione personale.Numero registro generale 17459/2020Numero sezionale 5619/2026Numero di raccolta generale 25997/2026Data pubblicazione 30/09/2026Il dato, dunque, è dirimente: il rapporto tributario sostanziale accertatodall'Amministrazione restava interamente riferito alla società, mentreArzillo rimaneva estraneo, sul piano dispositivo dell'atto, alla titolaritàpassiva della pretesa.

La sua posizione poteva assumere rilievo qualepresupposto della notificazione, ma non per questo trasmutava nellaposizione di soggetto passivo dell'accertamento.La sola menzione e contestuale notificazione dell'atto ad [OSCURATO:PERSONA] nellaqualità di amministratore di fatto non valeva, pertanto, a trasformarlo neldestinatario della pretesa.

Neppure la contestazione di quella qualitàradicava un autonomo interesse ad agire, poiché il processo tributario nonpuò essere promosso per ottenere un accertamento meramente negativocirca il potere rappresentativo del notificatario quando dall'atto nonscaturisca alcuna obbligazione a suo carico.La controversia introdotta da [OSCURATO:PERSONA], in questa prospettiva, si risolveva inuna contestazione priva di autonoma attitudine lesiva: egli chiedeva algiudice di negare una qualità che l'Amministrazione aveva posto afondamento della notificazione, ma non contestava — perché non gli erastata imputata — una pretesa tributaria suscettibile di incideredirettamente sul suo patrimonio.

L'interesse ad agire non può, tuttavia,essere ricavato dalla sola esigenza di eliminare dall'ordinamentoun'affermazione dell'Amministrazione che non si traduca, per il soggettoche la contesta, in un effetto giuridico immediatamente pregiudizievole.In altri termini, non ogni inesattezza contenuta nell'atto notificato genera,per chi ne sia stato destinatario materiale, un interesse processualmenteapprezzabile alla sua impugnazione.

L'interesse richiesto dall'art. 100 cod.proc. civ. deve misurarsi sulla concreta utilità che il provvedimentogiurisdizionale è idoneo ad arrecare al ricorrente, e tale utilità mancaquando l'annullamento dell'atto non sia destinato a rimuovere alcunapretesa tributaria gravante sul medesimo soggetto.Numero registro generale 17459/2020Numero sezionale 5619/2026Numero di raccolta generale 25997/2026Data pubblicazione 30/09/2026La CTR, riconoscendo ad [OSCURATO:PERSONA] la legittimazione e l'interesseall'impugnazione sulla sola base della qualità enunciata nella notificazione,non si è attenuta a tali principi.

Il primo motivo del ricorso principale va,dunque, accolto.La decisione impugnata ha, pertanto, anticipato sul terreno dellalegittimazione processuale una questione che avrebbe potuto assumererilievo soltanto ove l'atto avesse prodotto, nei confronti dell'odiernocontroricorrente, un effetto impositivo proprio.

Ha così confuso ildestinatario materiale della notificazione con il destinatario sostanzialedella pretesa, attribuendo rilevanza costitutiva a una circostanza – laqualità indicata dall'Amministrazione quale ragione della notificazione –che, alla luce del contenuto dell'avviso, non era invece idonea a fondarené la legittimazione né l'interesse all'impugnazione.L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, investendo lastessa ammissibilità dell'originaria impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA],assorbe il secondo, il terzo e il quarto motivo del medesimo ricorso,nonché entrambi i motivi del ricorso incidentale, tutti concernentiquestioni che presuppongono la rituale instaurazione del giudizio tributarioda parte dell'originario ricorrente.L'accertata carenza della legittimazione e dell'interesse ad agire si colloca,infatti, logicamente e giuridicamente a monte delle ulteriori questionidedotte dalle parti: venendo meno il presupposto stesso per l'eserciziodell'azione, ogni scrutinio concernente il merito della pretesa, le modalitàdella sua notificazione o gli ulteriori vizi dell'atto resterebbe privo diconcreta incidenza sulla definizione della controversia.In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, conassorbimento dei restanti motivi del medesimo ricorso e di entrambi imotivi del ricorso incidentale.

Non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la sentenza impugnata deve essere cassata senzarinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché il giudizioNumero registro generale 17459/2020Numero sezionale 5619/2026Numero di raccolta generale 25997/2026Data pubblicazione 30/09/2026non poteva essere proposto, e va dichiarato inammissibile l'originarioricorso di [OSCURATO:PERSONA].La pronuncia rescindente non richiede, dunque, alcuna ulteriore indaginedi merito, poiché il vizio accertato investe la stessa possibilità di accessoalla tutela giurisdizionale esercitata nel presente giudizio.

Una voltaescluso che l'atto impugnato recasse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] una pretesatributaria, viene meno in radice il presupposto soggettivo dell'azione e,con esso, la necessità di una rinnovazione del giudizio dinanzi al giudice dirinvio.Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, inrelazione al valore della controversia, come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti ilsecondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, nonché entrambii motivi del ricorso incidentale.Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibilel’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese dell’interogiudizio, che liquida in euro 15.000,00 per il giudizio di primo grado, ineuro 18.000,00 per il giudizio di appello e in euro 30.000,00 per il giudiziodi legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/09/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente principale, controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale, controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 7841/2019 depositata il 18/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17459/2020Numero sezionale 5619/2026Numero di raccolta generale 25997/2026Data pubblicazione 30/09/2026La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.TF7930404506/2016, relativo all’anno d’imposta 2007, con il qualel’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Caserta, sulla base dellerisultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia difinanza di Capua il 26 maggio 2016 nei confronti della società Youbuy.its.r.l. in liquidazione, accertava, in capo alla società, un reddito d’impresaimponibile ai fini IRES pari ad euro 2.268.943,00, un valore dellaproduzione imponibile ai fini IRAP pari ad euro 2.283.710,00 e ricaviasseritamente evasi rilevanti ai fini IVA per euro 9.946.682,00, conconseguente recupero di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA e irrogazionedi sanzioni. L’atto veniva notificato anche a [OSCURATO:PERSONA], indicato comeamministratore di fatto della società. Quest’ultimo lo impugnava dinanzialla Commissione tributaria provinciale di Caserta, deducendo, in viaprincipale, la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, per essere statol’avviso notificato oltre il termine ordinario, nonché, con ulteriori censure,l’illegittima attribuzione della qualità di amministratore di fatto, la nullitàdell’accertamento per omessa sottoscrizione e, nel merito, l’erroneadeterminazione dei ricavi e il disconoscimento dell’IVA assolta sugliacquisti. L’Ufficio si costituiva contestando la fondatezza del ricorso esostenendo, quanto alla decadenza, l’operatività del raddoppio dei terminiin ragione di fatti oggetto di indagini penali e di informative di reatorisalenti al 2009. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n.711/03/2018, accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarando la nullitàdell’avviso perché notificato oltre il termine decadenziale, ritenendo nonapplicabile il raddoppio dei termini, e assorbiva le ulteriori doglianze.L’Agenzia delle entrate proponeva appello, deducendo, tra l’altro, che l’attoimpositivo era stato notificato anche al liquidatore della società, PietroSetaro, senza essere da quest’ultimo impugnato, sicché esso sarebbedivenuto definitivo nei confronti della società, e contestando la decisioneNumero registro generale 17459/2020Numero sezionale 5619/2026Numero di raccolta generale 25997/2026Data pubblicazione 30/09/2026di primo grado nella parte in cui aveva escluso la rilevanza delleinformative di reato tempestivamente trasmesse. [OSCURATO:PERSONA] si costituivanel giudizio di gravame, resistendo all’appello e riproponendo, ai sensidell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, i motivi rimasti assorbiti. LaCommissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n.7841/2019, depositata il 18 ottobre 2019, rigettava i primi motividell’appello principale e i motivi riproposti dall’appellato, ma accoglievaparzialmente la censura relativa alla decadenza, ritenendo irrilevanti leinformative di reato n. 649129/09 del 21 novembre 2009 e n. 541910/10dell’8 ottobre 2010, in quanto non riconducibili ai fatti oggettodell’accertamento, e attribuendo invece rilievo, limitatamente alla fatturan. 56 dell’8 febbraio 2007, di euro 729.568,70, emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., all’informativa n. 626125/10 del 19 novembre2010. La CTR concludeva, pertanto, nel senso che l’avviso era tempestivosoltanto con riferimento a detta fattura, dalla quale derivavano maggioriricavi, maggiori costi riconosciuti, maggiore imponibile IRES e IRAP emaggiore volume d’affari IVA, mentre era tardivo per tutti gli altri importiaccertati. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resisteva concontroricorso e proponeva, a sua volta, ricorso incidentale articolato in duemotivi. L’Agenzia delle entrate si costituiva altresì con controricorso alricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate censura,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, commi 3 e 4,del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, 7, comma1, del d.l. n. 269 del 2003 e 145 cod. proc. civ., lamentando che la CTRabbia riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] la legittimazione e l’interesse adNumero registro generale 17459/2020Numero sezionale 5619/2026Numero di raccolta generale 25997/2026Data pubblicazione 30/09/2026impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Youbuy.its.r.l. in liquidazione, pur essendogli l’atto notificato quale amministratoredi fatto della società e senza che, secondo la prospettazione erariale, fosseavanzata nei suoi confronti una pretesa impositiva diretta.Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.La legittimazione all'impugnazione dell'atto impositivo non discende dallamera circostanza materiale della sua notificazione, ma postula che ilricorrente sia destinatario della pretesa tributaria in esso recata. Occorre,dunque, avere riguardo al contenuto dispositivo dell'avviso e agli effettiche esso è idoneo a produrre direttamente nella sfera giuridica di chiagisce, non già alla sola qualità nella quale l'atto gli sia stato consegnato.È, infatti, il contenuto precettivo dell'atto – e non la sua mera circolazionenotificatoria – a segnare il perimetro della legittimazione all'impugnazione.La notificazione costituisce lo strumento attraverso il quale la pretesaviene portata a conoscenza del destinatario; non è, invece, fonteautonoma della pretesa medesima, né può dilatarne soggettivamente glieffetti oltre i confini delineati dall'atto notificato.Ne consegue che la qualità soggettiva evocata dall'Amministrazionefinanziaria quale ragione della notificazione – nella specie, quella diamministratore di fatto – non è, di per sé sola, sufficiente, com’è ovvio, aconvertire il notificatario in destinatario dell'obbligazione tributaria.Occorre, in altri termini, che a quella qualità corrisponda una concretaimputazione della pretesa, espressa nell'atto o comunque desumibile daisuoi effetti dispositivi, tale da incidere immediatamente sulla sferagiuridica del soggetto.Questa Corte ha già chiarito che l'amministratore di fatto non è, per talesola qualità, legittimato a impugnare l'avviso di accertamento rivolto allasocietà, la cui rappresentanza legale e processuale compete agliamministratori formalmente investiti, salvo che ricorrano i presuppostiresiduali contemplati dall'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n.Numero registro generale 17459/2020Numero sezionale 5619/2026Numero di raccolta generale 25997/2026Data pubblicazione 30/09/202626702/2022). Più specificamente, la persona fisica alla quale sia statonotificato un atto impositivo intestato e diretto esclusivamente allasocietà, e che non rechi nei suoi confronti alcuna pretesa tributaria,neppure solidale o sanzionatoria, non è legittimata a impugnarlo inproprio, nemmeno al fine di negare la qualità o il potere rappresentativo inragione dei quali la notificazione le è stata indirizzata (Cass. n.12864/2025).Il principio trova la propria ragione sistematica nella necessariacoincidenza tra soggetto passivo della pretesa e soggetto legittimato acontestarne giudizialmente la fondatezza. Il processo tributario, infatti,non è sede per l'enunciazione di un interesse meramente conoscitivo o diuna generica esigenza di chiarificazione della posizione soggettiva delnotificatario, ma presuppone l'esistenza di un atto idoneo a determinareuna lesione attuale e concreta della sua sfera giuridica.Diversamente opinando, la notificazione finirebbe per assumere unafunzione costitutiva della legittimazione processuale che l'ordinamento nonpuò riconoscerle: basterebbe, invero, l'indicazione di una persona qualerappresentante, amministratore o soggetto comunque collegato alcontribuente per attribuirle il potere di instaurare un giudizio destinato,tuttavia, a incidere su una pretesa formalmente rivolta ad altri. Una similericostruzione sovrapporrebbe indebitamente il piano della rappresentanza– ossia della spendita di un potere nell'interesse altrui – a quello dellatitolarità della posizione sostanziale direttamente incisa dall'atto.Nel caso in esame, come emerge dalla stessa ricostruzione della vicendaprocessuale, l'avviso accertava maggiori imponibili IRES, IRAP e IVAesclusivamente in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. La notificazionead [OSCURATO:PERSONA] era stata eseguita sul presupposto della sua indicazione qualeamministratore di fatto, ma l'atto non formulava nei suoi confronti unadistinta pretesa impositiva, né gli imputava un'obbligazione tributariasolidale o una sanzione personale.Numero registro generale 17459/2020Numero sezionale 5619/2026Numero di raccolta generale 25997/2026Data pubblicazione 30/09/2026Il dato, dunque, è dirimente: il rapporto tributario sostanziale accertatodall'Amministrazione restava interamente riferito alla società, mentreArzillo rimaneva estraneo, sul piano dispositivo dell'atto, alla titolaritàpassiva della pretesa. La sua posizione poteva assumere rilievo qualepresupposto della notificazione, ma non per questo trasmutava nellaposizione di soggetto passivo dell'accertamento.La sola menzione e contestuale notificazione dell'atto ad [OSCURATO:PERSONA] nellaqualità di amministratore di fatto non valeva, pertanto, a trasformarlo neldestinatario della pretesa. Neppure la contestazione di quella qualitàradicava un autonomo interesse ad agire, poiché il processo tributario nonpuò essere promosso per ottenere un accertamento meramente negativocirca il potere rappresentativo del notificatario quando dall'atto nonscaturisca alcuna obbligazione a suo carico.La controversia introdotta da [OSCURATO:PERSONA], in questa prospettiva, si risolveva inuna contestazione priva di autonoma attitudine lesiva: egli chiedeva algiudice di negare una qualità che l'Amministrazione aveva posto afondamento della notificazione, ma non contestava — perché non gli erastata imputata — una pretesa tributaria suscettibile di incideredirettamente sul suo patrimonio. L'interesse ad agire non può, tuttavia,essere ricavato dalla sola esigenza di eliminare dall'ordinamentoun'affermazione dell'Amministrazione che non si traduca, per il soggettoche la contesta, in un effetto giuridico immediatamente pregiudizievole.In altri termini, non ogni inesattezza contenuta nell'atto notificato genera,per chi ne sia stato destinatario materiale, un interesse processualmenteapprezzabile alla sua impugnazione. L'interesse richiesto dall'art. 100 cod.proc. civ. deve misurarsi sulla concreta utilità che il provvedimentogiurisdizionale è idoneo ad arrecare al ricorrente, e tale utilità mancaquando l'annullamento dell'atto non sia destinato a rimuovere alcunapretesa tributaria gravante sul medesimo soggetto.Numero registro generale 17459/2020Numero sezionale 5619/2026Numero di raccolta generale 25997/2026Data pubblicazione 30/09/2026La CTR, riconoscendo ad [OSCURATO:PERSONA] la legittimazione e l'interesseall'impugnazione sulla sola base della qualità enunciata nella notificazione,non si è attenuta a tali principi. Il primo motivo del ricorso principale va,dunque, accolto.La decisione impugnata ha, pertanto, anticipato sul terreno dellalegittimazione processuale una questione che avrebbe potuto assumererilievo soltanto ove l'atto avesse prodotto, nei confronti dell'odiernocontroricorrente, un effetto impositivo proprio. Ha così confuso ildestinatario materiale della notificazione con il destinatario sostanzialedella pretesa, attribuendo rilevanza costitutiva a una circostanza – laqualità indicata dall'Amministrazione quale ragione della notificazione –che, alla luce del contenuto dell'avviso, non era invece idonea a fondarené la legittimazione né l'interesse all'impugnazione.L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, investendo lastessa ammissibilità dell'originaria impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA],assorbe il secondo, il terzo e il quarto motivo del medesimo ricorso,nonché entrambi i motivi del ricorso incidentale, tutti concernentiquestioni che presuppongono la rituale instaurazione del giudizio tributarioda parte dell'originario ricorrente.L'accertata carenza della legittimazione e dell'interesse ad agire si colloca,infatti, logicamente e giuridicamente a monte delle ulteriori questionidedotte dalle parti: venendo meno il presupposto stesso per l'eserciziodell'azione, ogni scrutinio concernente il merito della pretesa, le modalitàdella sua notificazione o gli ulteriori vizi dell'atto resterebbe privo diconcreta incidenza sulla definizione della controversia.In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, conassorbimento dei restanti motivi del medesimo ricorso e di entrambi imotivi del ricorso incidentale. Non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la sentenza impugnata deve essere cassata senzarinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché il giudizioNumero registro generale 17459/2020Numero sezionale 5619/2026Numero di raccolta generale 25997/2026Data pubblicazione 30/09/2026non poteva essere proposto, e va dichiarato inammissibile l'originarioricorso di [OSCURATO:PERSONA].La pronuncia rescindente non richiede, dunque, alcuna ulteriore indaginedi merito, poiché il vizio accertato investe la stessa possibilità di accessoalla tutela giurisdizionale esercitata nel presente giudizio. Una voltaescluso che l'atto impugnato recasse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] una pretesatributaria, viene meno in radice il presupposto soggettivo dell'azione e,con esso, la necessità di una rinnovazione del giudizio dinanzi al giudice dirinvio.Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, inrelazione al valore della controversia, come in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti ilsecondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, nonché entrambii motivi del ricorso incidentale.Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibilel’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese dell’interogiudizio, che liquida in euro 15.000,00 per il giudizio di primo grado, ineuro 18.000,00 per il giudizio di appello e in euro 30.000,00 per il giudiziodi legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/09/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]