CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è privo di specificità e non si coniuga con la decisione impugnata che ha rilevato, in primis, che la doglianza svolta nei motivi di appello era generica, e che, comunque, non erano ravvisabili i presupposti normativi in quanto, come è noto, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire e di apportare un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998; Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, layasekara Gamini, Rv. 264672; Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822; Sez. 6, n. 24189 del 27/03/2003, Alesiani, Rv. 225661), contributo che, come congruamente rilevato dalla Corte, nella specie non è stato ravvisato. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022