CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45269/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CAGLIARI avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per la revoca della sentenza; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d, l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis, cod.proc.pen. con riguardo alla sentenza n. 20348 del 09/03/2021 della Corte di cassazione, che annullava senza rinvio limitatamente ai fatti commessi entro il 16.9.2007 perché estinti per prescrizione, con rinvio per la determinazione della pena sulle residue imputazioni, in relazione al reato di cui all'art. 314, cod.pen. Tutti i ricorrenti deducono l'errato calcolo del tempo decorso ai fini della prescrizione. Più specificamente, si assume che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente compreso due periodi di sospensione del decorso del termine di 2 C)Vn.L_ prescrizione in realtà insussistenti ed erroneamente indicati. A tale riguardo precisano che l'errore trova la propria origine nella tabella contenuta nel corpo della sentenza della Corte di appello di Cagliari che, a pagina 250, ha specificato tutti i periodi di sospensione del corso della prescrizione che hanno riguardato il giudizio di primo grado, sino alla pronuncia della sentenza di appello, erroneamente considerando, però, i periodi oggetto dell'odierna impugnazione. In particolare: - [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i rinvii del 4.7.2016 (per 14 giorni, fino al 28 luglio) e quello del 12.9.2016 (per 35 giorni, fino al 17.10.2016), non producevano nessuna sospensione dei termini di prescrizione, perché le udienze venivano celebrate regolarmente, visto che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] discutevano regolarmente gli [OSCURATO:PERSONA], F. Maci e V. Macis e all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] discuteva gli [OSCURATO:PERSONA] e Filippi. Si assume, dunque, che i 49 giorni in questione decorrevano ai fini del computo della prescrizione, con la conseguenza che la Corte di cassazione avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione per tutti i fatti di peculato commessi fino al 4.11.2007 (e non, invece, fino al 16.9.2007). - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: a) sostengono che il rinvio disposto all'udienza del 4 marzo 2014 viene erroneamente indicato fino 16 maggio 2014 (per 73 giorni), mentre in realtà l'udienza era stata rinviata al 14 marzo 2014, così che la durata della sospensione era di soli 7 giorni (è vero, hanno allegato il verbale di udienza e il rinvio è al 14 marzo 2014); b) illustrano le medesime considerazioni indicate da Marracini; c) richiamano gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2021 in materia di sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza COVID- 19. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va preliminarmente osservato che gli stessi ricorrenti precisano che quelli che vengono denunciati quali errori nel calcolo dei periodi di sospensione del corso della prescrizione derivano dal fatto che la Corte di cassazione, nel calcolare la prescrizione, ha fatto riferimento alla tabella contenuta nella sentenza della Corte di appello di Cagliari -poi annullata con rinvio-, nella quale erano erroneamente indicati detti periodi. E' pacifico, dunque, che il calcolo della prescrizione effettuato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente deriva dal contenuto della sentenza della Corte di appello di Cagliari, impugnata dagli odierni ricorrenti con l'ordinario ricorso per cassazione e poi annullata con rinvio. Nel dispiegare quella prima impugnazione, però, gli odierni ricorrenti non impugnavano quei punti della sentenza in cui la Corte di appello di Cagliari indicava i periodi di sospensione che oggi si assumono errati. La specifica impugnazione si rendeva -invero- necessaria, essendosi condivisibilmente osservato (Sez. 2, Sentenza n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione) che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, il cui accertamento non è frutto soltanto del computo aritmetico del relativo termine sul calendario, essendovi sottese plurime questioni, di diritto e di fatto, che costituiscono l'oggetto del giudizio sul punto di tale fattispecie estintiva: titolo del reato, epoca della commissione, regime applicabile, atti interruttivi, sospensioni, limiti correlativi, circostanze soggettive, fatti naturali, atti o eventi processuali influenti, effetti correlati, determinazione dei periodi di maturazione e di quelli di sospensione, computo etc. Nulla di tutto ciò è stato dedotto dai ricorrenti davanti alla Corte di cassazione con l'impugnazione proposta avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari con riguardo alla parte di motivazione espressa in punto di prescrizione, così che deve ribadirsi il principio di diritto secondo il quale all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio (in tal senso, cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 29358 del 22/03/2019, Miah). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M1. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am