Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00071/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15217/2024 R.G.R. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Latina -controricorrente – E nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- Per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] n. 145/18/2024, depositata in data 4.1.2024, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Nullità sentenza per omessa integrazione contraddittorio –litisconsorzio processuale in grado di appello- Giudizio di rinvio-oggetto.

La C.T.P. di Latina, con sentenza n. 405/2/2010, accoglieva il ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella di pagamento emessa a seguito dell’omessa impugnazione di due avvisi di accertamento, ritenendo non validamente notificati gli atti presupposti. 2.La C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 5192/40/14, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo valide le notifiche degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata. 3.La soccombente proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza n. 29161/ 2022, accoglieva il quarto motivodi ricorso, assorbiti i restanti; cassava la sentenza impugnata e rinviava allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] – Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese. 4.Con atto notificato il 6 aprile 2023 sia all’Agenzia delle Entrate che all’Agenzia delle Entrate -Riscossione, nelle more subentrata ad [OSCURATO:PERSONA], la causa veniva riassunta dalla contribuente davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiarava inammissibile l’originario gravame dell’Ufficio, in quanto l’atto di appello non era stato notificato al litisconsorte processuale Agenzia delle Entrate Riscossione. 5.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

6. D’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

7. Per la decisione della causa è stata fissata l’ adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

8. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo, rubricato «Nullità della sentenza per violazione degli articoli 101, 102 e 331c.p.c. e 53 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 in relazione all’art. 384 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate deduce che questa Corte, con l’ordinanza n.29161/2022, aveva accolto il quarto ed ultimo motivo di ricorso proposto dalla contribuente, con cui era stata denunziata la violazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992.

La Corte, nel riconoscere la fondatezza del motivo sollevato dalla parte, aveva testualmente osservato che “la C.T.R. avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione, che era stato parte del giudizio di primo grado, sussistendo nellaspecie un’ipotesi di litisconsorzio processuale”. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbe pertanto dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione, contraddittorio peraltro già instaurato su iniziativa della contribuente, ed esaminare poi nel merito l’appello dell’Ufficio.

2. Il motivo, ammissibile in quanto chiaramente comprensibile e correttamente qualificato, è fondato.

2.1. Si legge nell’ordinanza n. 29161/2022: «Questa Corte ha più volte affermato che l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione è volta al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio.

Essa, pertanto, sorge non solo nel caso di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado; ne deriva che, anche in tale ultima ipotesi, alla mancata integrazione del contraddittorio in appello vada fatta conseguire la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, se le cause siano inscindibili o fra loro dipendenti ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ (cfr. ex plurimis Cass. n. 8790/2019; 26433/2017; Cass. n. 9046/2010).

5.2. Circa il rilievo della sussistenza di tale ultimo requisito, e con particolare riferimento al giudizio di impugnazione di una cartella esattoriale avviato nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del concessionario per la riscossione, basti qui osservare che l’originario ricorso della contribuente conteneva anche doglianze concernenti la motivazione della cartella, al cui esame il giudice di primo grado non procedette per essersi arrestato allo scrutinio della questione di validità della notifica degli atti impositivi.

Le stesse questioni, tuttavia, avrebbero dovuto e potuto formare oggetto del giudizio d’appello, promosso dall’amministrazione, laddove –come poi in effetti accaduto – la C.T.R. avesse ritenuto valida la notifica medesima, con conseguente necessità di riesame nel merito di tutte le restanti questioni dedotte nel giudizio.

La presente fattispecie, pertanto, imponeva l’estensione del contraddittorio in fase di appello anche al concessionario per la riscossione; di qui la fondatezza del quarto motivo.

A tale statuizione consegue, come si è detto, l’assorbimento delle altre censure.

La sentenza impugnata va dunque cassata e va dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado, con rinvio degli atti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.»

2.2. Poiché il ricorso per riassunzione è stato pacificamente notificato dalla contribuente sia all’Agenzia delle Entrate sia all’Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle more subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con conseguente ricostituzione dell’integrità del contraddittorio, la CGT2 del [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, avrebbe dovuto procedere, come disposto da questa Corte, all’esame dell’originario gravame dell’Ufficio ed alle ulteriori doglianze eventualmente riproposte dalla contribuente appellata ex art. 56 del decreto legislativo n. 546/1992, atteso che, in caso di litisconsorzio, sostanziale o processuale che sia, l'omessa impugnazione della sentenza neiconfronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma lanecessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. sez.

V, n. 28562/2019), come appunto indicato da questa Corte nell’ordinanza che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza n. 51/2014 della C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA].

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata alla C.G.T.2 del [OSCURATO:PERSONA] affinchè proceda a nuovo esame del gravame dell’Agenzia delle Entrate, nel contraddittorio di tutte le originarie parti processuali (Agenzia delle Entrate, contribuente e Agenzia delle Entrate Riscossione).

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15217/2024 R.G.R. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Latina -controricorrente – E nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- Per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] n. 145/18/2024, depositata in data 4.1.2024, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Nullità sentenza per omessa integrazione contraddittorio –litisconsorzio processuale in grado di appello- Giudizio di rinvio-oggetto. La C.T.P. di Latina, con sentenza n. 405/2/2010, accoglieva il ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella di pagamento emessa a seguito dell’omessa impugnazione di due avvisi di accertamento, ritenendo non validamente notificati gli atti presupposti. 2.La C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 5192/40/14, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo valide le notifiche degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata. 3.La soccombente proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza n. 29161/ 2022, accoglieva il quarto motivodi ricorso, assorbiti i restanti; cassava la sentenza impugnata e rinviava allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] – Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese. 4.Con atto notificato il 6 aprile 2023 sia all’Agenzia delle Entrate che all’Agenzia delle Entrate -Riscossione, nelle more subentrata ad [OSCURATO:PERSONA], la causa veniva riassunta dalla contribuente davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiarava inammissibile l’originario gravame dell’Ufficio, in quanto l’atto di appello non era stato notificato al litisconsorte processuale Agenzia delle Entrate Riscossione. 5.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 6. D’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 7. Per la decisione della causa è stata fissata l’ adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 8. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo, rubricato «Nullità della sentenza per violazione degli articoli 101, 102 e 331c.p.c. e 53 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 in relazione all’art. 384 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate deduce che questa Corte, con l’ordinanza n.29161/2022, aveva accolto il quarto ed ultimo motivo di ricorso proposto dalla contribuente, con cui era stata denunziata la violazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992. La Corte, nel riconoscere la fondatezza del motivo sollevato dalla parte, aveva testualmente osservato che “la C.T.R. avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione, che era stato parte del giudizio di primo grado, sussistendo nellaspecie un’ipotesi di litisconsorzio processuale”. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbe pertanto dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione, contraddittorio peraltro già instaurato su iniziativa della contribuente, ed esaminare poi nel merito l’appello dell’Ufficio. 2. Il motivo, ammissibile in quanto chiaramente comprensibile e correttamente qualificato, è fondato. 2.1. Si legge nell’ordinanza n. 29161/2022: «Questa Corte ha più volte affermato che l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione è volta al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio. Essa, pertanto, sorge non solo nel caso di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado; ne deriva che, anche in tale ultima ipotesi, alla mancata integrazione del contraddittorio in appello vada fatta conseguire la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, se le cause siano inscindibili o fra loro dipendenti ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ (cfr. ex plurimis Cass. n. 8790/2019; 26433/2017; Cass. n. 9046/2010). 5.2. Circa il rilievo della sussistenza di tale ultimo requisito, e con particolare riferimento al giudizio di impugnazione di una cartella esattoriale avviato nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del concessionario per la riscossione, basti qui osservare che l’originario ricorso della contribuente conteneva anche doglianze concernenti la motivazione della cartella, al cui esame il giudice di primo grado non procedette per essersi arrestato allo scrutinio della questione di validità della notifica degli atti impositivi. Le stesse questioni, tuttavia, avrebbero dovuto e potuto formare oggetto del giudizio d’appello, promosso dall’amministrazione, laddove –come poi in effetti accaduto – la C.T.R. avesse ritenuto valida la notifica medesima, con conseguente necessità di riesame nel merito di tutte le restanti questioni dedotte nel giudizio. La presente fattispecie, pertanto, imponeva l’estensione del contraddittorio in fase di appello anche al concessionario per la riscossione; di qui la fondatezza del quarto motivo. A tale statuizione consegue, come si è detto, l’assorbimento delle altre censure. La sentenza impugnata va dunque cassata e va dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado, con rinvio degli atti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.» 2.2. Poiché il ricorso per riassunzione è stato pacificamente notificato dalla contribuente sia all’Agenzia delle Entrate sia all’Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle more subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con conseguente ricostituzione dell’integrità del contraddittorio, la CGT2 del [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, avrebbe dovuto procedere, come disposto da questa Corte, all’esame dell’originario gravame dell’Ufficio ed alle ulteriori doglianze eventualmente riproposte dalla contribuente appellata ex art. 56 del decreto legislativo n. 546/1992, atteso che, in caso di litisconsorzio, sostanziale o processuale che sia, l'omessa impugnazione della sentenza neiconfronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma lanecessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. sez. V, n. 28562/2019), come appunto indicato da questa Corte nell’ordinanza che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza n. 51/2014 della C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA]. 3. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata alla C.G.T.2 del [OSCURATO:PERSONA] affinchè proceda a nuovo esame del gravame dell’Agenzia delle Entrate, nel contraddittorio di tutte le originarie parti processuali (Agenzia delle Entrate, contribuente e Agenzia delle Entrate Riscossione). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre ch
Sentenza Cassazione n. 00071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris