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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 15550/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] avverso Vordinanza emessa da! Tribunale di Sorveglianza di Ancona in data 8/10/2025, notificata al difensore in data 16/10/2025, di rigetto dell'opposizione al provvedimento con cui è stata respinta la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Rilevato che il ricorso è Inammissibile perché intempestivo: ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, comma 1, iett. a), e comma 2, lett. a), 'impugnazione deve essere proposta entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ampiamente decorso al momento del deposito del ricorso per cassazione, avvenuto il 15 dicembre 2025.

Ritenuto, sulla base delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con procedura de piano - come previsto dall'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. - e che ii ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.MMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] erranti [OSCURATO:PERSONA] •91,"\ 29 AP1 2026 FtirrerJ7i ,:;.i. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] avverso Vordinanza emessa da! Tribunale di Sorveglianza di Ancona in data 8/10/2025, notificata al difensore in data 16/10/2025, di rigetto dell'opposizione al provvedimento con cui è stata respinta la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Rilevato che il ricorso è Inammissibile perché intempestivo: ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, comma 1, iett. a), e comma 2, lett. a), 'impugnazione deve essere proposta entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ampiamente decorso al momento del deposito del ricorso per cassazione, avvenuto il 15 dicembre 2025. Ritenuto, sulla base delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con procedura de piano - come previsto dall'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. - e che ii ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.MMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] erranti [OSCURATO:PERSONA] •91,"\ 29 AP1 2026 FtirrerJ7i ,:;.i. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15550/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris