CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40501/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11914/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11-bis c.p., ha condannato l'imputato alla pena di un anno di reclusione ed C 200 di multa per il reato di furto aggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, di censura della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, è inammissibile, siccome meramente reiterativo della doglianza proposta in sede di gravame. Sul punto, la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta i medesimi vizi in rapporto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile, in quanto reiterativo e comunque generico. Sul punto, è incensurabile la sentenza impugnata, nella parte in cui evidenzia come, al di là del non lievissimo pregiudizio patrimoniale scaturente dal furto di un cellulare, la sottrazione dei documenti di identità e del bancomat determina aggravi del tutto incompatibili con il riconoscimento della predetta attenuante. In tale ottica, può richiamarsi l'orientamento, ripetutamente espresso da questa Corte in casi analoghi, nell'evidenziare come in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non sia applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4, Sentenza n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 i