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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28098/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; Adita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla affermazione di responsabilità, non è consentito in questa sede poiché tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio di legittimità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da critiche, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla pienezza di prova della responsabilità non solo alla luce dell'intestazione delle carte e dei conti, ma anche della circostanza che gli stessi sono stati aperti a ridosso dell'invio delle mail truffaldine, rimasti attivi per il tempo necessario alla condotta fraudolenta e che le somme sottratte sono state immediatamente prelevate); considerato che il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere generico, perché ripetitivo, si 'scontra' con una motivazione sorretta da sufficiente e non illogica argomentazione, così da sottrarsi a potenziali critiche di legittimità; infatti, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sul diniego delle generiche per l'assenza di elementi positivi e sulla congruità della pena rideterminata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 1 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; Adita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla affermazione di responsabilità, non è consentito in questa sede poiché tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio di legittimità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da critiche, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla pienezza di prova della responsabilità non solo alla luce dell'intestazione delle carte e dei conti, ma anche della circostanza che gli stessi sono stati aperti a ridosso dell'invio delle mail truffaldine, rimasti attivi per il tempo necessario alla condotta fraudolenta e che le somme sottratte sono state immediatamente prelevate); considerato che il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere generico, perché ripetitivo, si 'scontra' con una motivazione sorretta da sufficiente e non illogica argomentazione, così da sottrarsi a potenziali critiche di legittimità; infatti, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sul diniego delle generiche per l'assenza di elementi positivi e sulla congruità della pena rideterminata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 lu
Sentenza Cassazione n. 28098/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris