Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:T:2025:564
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0100_RES

[OSCURATO:PERSONA]100/23

(pubblicazione per estratto) ABLV Bank AS contro [OSCURATO:PERSONA] centrale europea Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 giugno 2025 «Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Documenti relativi all’annuncio di un’autorità statunitense (FinCEN) nei confronti dell’ABLV Bank – Rifiuto parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelate in quanto tali in forza del diritto dell’Unione – Eccezione relativa alla tutela dei documenti per uso interno – Eccezione relativa alla tutela degli scambi di opinioni tra la BCE e le autorità interessate – Carattere sufficientemente preciso di una domanda di accesso – Dovere di assistenza della BCE – Articolo 6, paragrafi 1 e 2, della decisione 2004/258» Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Inosservanza dei termini impartiti per rispondere a una domanda di conferma di accesso – Sospensione del trattamento della domanda di accesso che include l’esame della domanda di accesso – Possibilità di ricorso contro la sospensione di trattamento della domanda di accesso (Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529) (v. punti 153, 158-160) Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Carattere sufficientemente preciso di una domanda di accesso – Istituzione non in grado di individuare i documenti richiesti – Esclusione (Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 6, § 1) (v. punti 171-174) Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Obbligo di assistenza dell’istituzione in caso di domanda non sufficientemente precisa – Portata (Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 6, §§ 1 e 2) (v. punti 176, 179-182) [OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, il Tribunale fornisce precisazioni sulla giurisprudenza relativa all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della decisione 2004/258 ( 1 ) nonché sulla questione del rapporto tra tali disposizioni e i termini fissati dagli articoli 7 e 8 di detta decisione.

Il 25 maggio 2022 l’ABLV Bank AS ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) una domanda di accesso ai documenti.

Una parte di tale domanda verteva, in particolare, su documenti relativi, direttamente o indirettamente, ad atti od omissioni della BCE, del Comitato di risoluzione unico (SRB), della Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia), del [OSCURATO:PERSONA] (FinCEN, rete per la lotta contro la criminalità finanziaria) o di qualsiasi altra autorità a seguito dell’annuncio del FinCEN o prima dell’annuncio di quest’ultimo, su documenti relativi, direttamente o indirettamente, all’Euroclear riguardanti il suo ruolo nei confronti dell’ABLV Bank e/o della sua società figlia lussemburghese, comprese tutte le comunicazioni tra la BCE e/o il SRB e l’Euroclear riguardanti, direttamente o indirettamente, l’ABLV Bank e/o la sua società figlia lussemburghese, nonché qualsiasi altro documento che la riguardi, direttamente o indirettamente, e/o riguardante la sua società figlia lussemburghese.

La BCE ha ritenuto che tale parte della domanda di accesso non fosse sufficientemente precisa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258, e ha invitato l’ABLV Bank, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della medesima decisione, a indicare gli argomenti specifici o i temi che la interessavano nonché un periodo definito.

Inoltre, la BCE ha informato l’ABLV Bank che il trattamento di tale parte della domanda era sospeso fino a quando non ne fosse precisata la portata.

Successivamente, l’ABLV Bank ha inviato alla BCE una domanda di conferma con la quale ha chiesto che la BCE riconsiderasse la sua posizione e completasse l’elenco dei documenti connessi alla domanda di accesso.

L’8 dicembre 2022 la BCE ha adottato una decisione di conferma recante rigetto della domanda di accesso a taluni documenti (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

L’ABLV Bank ha quindi proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso tale decisione.

Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale si pronuncia sull’eccezione di irricevibilità vertente sul fatto che la sospensione asseritamente irregolare del trattamento della parte della domanda di accesso di cui trattasi sarebbe priva di relazione con l’oggetto della controversia.

A tale riguardo, esso constata che l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258 non consente di interrompere il trattamento di una domanda di accesso o, in altre parole, di «sospendere» i termini fissati dagli articoli 7 e 8 della decisione 2004/258.

Infatti, le parti non possono disporre di siffatti termini, istituiti nell’interesse generale.

Nel caso di specie, il Tribunale precisa che, nella decisione impugnata, la BCE ha indicato che il trattamento della parte della domanda di accesso di cui trattasi era «sospeso».

Tuttavia, tale indicazione non le ha impedito di esaminare la portata di tale parte della domanda per concludere che quest’ultima non era sufficientemente precisa per consentirle di comprendere su quali documenti essa verteva.

Così facendo, la BCE ha ritenuto, in realtà, che la parte della domanda di accesso di cui trattasi non soddisfacesse le condizioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258, circostanza che la ricorrente ha il diritto di contestare nell’ambito del presente ricorso riguardante la decisione impugnata.

Inoltre, dal ricorso e dal controricorso risulta che gli argomenti della ricorrente sono intelligibili e che la BCE è stata in grado di rispondervi.

Pertanto, l’eccezione di irricevibilità non può essere accolta.

In secondo luogo, il Tribunale esamina, in un primo momento, se la parte della domanda di accesso che la BCE non aveva ritenuto soddisfare le condizioni richieste fosse sufficientemente precisa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258 e, in un secondo momento, se la BCE abbia rispettato il suo dovere di assistenza di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione.

Per quanto riguarda il livello di precisione della parte della domanda di accesso di cui trattasi, il Tribunale ricorda che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258, la domanda di accesso doveva essere formulata in modo «sufficientemente preciso per consentire [all’istituzione] di identificare il documento [richiesto]».

In considerazione dei termini generici della domanda di accesso, la BCE poteva legittimamente chiedere un chiarimento per tali categorie di documenti.

Infatti, alla luce del tenore letterale della parte della domanda di accesso di cui trattasi e in particolare in assenza di un periodo definito, non era possibile sapere se tale parte della domanda riguardasse documenti connessi all’annuncio del FinCEN o altre questioni di vigilanza.

Per quanto riguarda il dovere di assistenza incombente alla BCE, il Tribunale osserva che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2004/258, «[q]ualora una domanda non sia sufficientemente precisa, la BCE può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito».

Secondo la giurisprudenza, i verbi «chiedere» e «assistere» indicano che la semplice constatazione dell’insufficiente precisione della domanda di accesso, indipendentemente dai suoi motivi, deve indurre l’istituzione destinataria a prendere contatto con il richiedente al fine di definire nel migliore dei modi i documenti richiesti.

Nel caso di specie, il Tribunale constata che la BCE ha attuato il suo dovere di assistenza, poiché ha invitato l’ABLV Bank a chiarire la sua domanda di accesso interrogandola sugli argomenti e sul periodo che la interessavano.

Tuttavia, quest’ultima non le ha fornito alcuna informazione utile per consentirle di identificare i documenti specifici corrispondenti a tale domanda.

Inoltre, poiché i termini della parte della domanda di accesso di cui trattasi non erano in effetti sufficientemente precisi in quanto non riguardavano alcun argomento particolare né alcun periodo specifico, non si doveva ritenere che si trattasse di una tattica dilatoria da parte della BCE.

Pertanto, il Tribunale conclude, da un lato, che la BCE ha giustamente ritenuto che la domanda di accesso non soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258 e, quindi, non potesse essere considerata una «domanda di accesso» ai sensi di tale disposizione e, dall’altro, che la BCE ha debitamente adempiuto il suo dovere di assistenza in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2004/258. ( 1 ) Decisione 2004/258/CE della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE/2004/3) ( GU 2004, L 80, pag. 42 ), come modificata, da un lato, dalle decisioni 2011/342/UE della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, del 9 maggio 2011 ( GU 2011, L 158, pag. 37 ) e, dall’altro, dalla decisione (UE) 2015/529 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, del 21 gennaio 2015 ( GU 2015, L 84, pag. 64 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0100_RES [OSCURATO:PERSONA]100/23 (pubblicazione per estratto) ABLV Bank AS contro [OSCURATO:PERSONA] centrale europea Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 giugno 2025 «Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Documenti relativi all’annuncio di un’autorità statunitense (FinCEN) nei confronti dell’ABLV Bank – Rifiuto parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelate in quanto tali in forza del diritto dell’Unione – Eccezione relativa alla tutela dei documenti per uso interno – Eccezione relativa alla tutela degli scambi di opinioni tra la BCE e le autorità interessate – Carattere sufficientemente preciso di una domanda di accesso – Dovere di assistenza della BCE – Articolo 6, paragrafi 1 e 2, della decisione 2004/258» Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Inosservanza dei termini impartiti per rispondere a una domanda di conferma di accesso – Sospensione del trattamento della domanda di accesso che include l’esame della domanda di accesso – Possibilità di ricorso contro la sospensione di trattamento della domanda di accesso (Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529) (v. punti 153, 158-160) Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Carattere sufficientemente preciso di una domanda di accesso – Istituzione non in grado di individuare i documenti richiesti – Esclusione (Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 6, § 1) (v. punti 171-174) Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Obbligo di assistenza dell’istituzione in caso di domanda non sufficientemente precisa – Portata (Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 6, §§ 1 e 2) (v. punti 176, 179-182) [OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, il Tribunale fornisce precisazioni sulla giurisprudenza relativa all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della decisione 2004/258 ( 1 ) nonché sulla questione del rapporto tra tali disposizioni e i termini fissati dagli articoli 7 e 8 di detta decisione. Il 25 maggio 2022 l’ABLV Bank AS ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) una domanda di accesso ai documenti. Una parte di tale domanda verteva, in particolare, su documenti relativi, direttamente o indirettamente, ad atti od omissioni della BCE, del Comitato di risoluzione unico (SRB), della Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia), del [OSCURATO:PERSONA] (FinCEN, rete per la lotta contro la criminalità finanziaria) o di qualsiasi altra autorità a seguito dell’annuncio del FinCEN o prima dell’annuncio di quest’ultimo, su documenti relativi, direttamente o indirettamente, all’Euroclear riguardanti il suo ruolo nei confronti dell’ABLV Bank e/o della sua società figlia lussemburghese, comprese tutte le comunicazioni tra la BCE e/o il SRB e l’Euroclear riguardanti, direttamente o indirettamente, l’ABLV Bank e/o la sua società figlia lussemburghese, nonché qualsiasi altro documento che la riguardi, direttamente o indirettamente, e/o riguardante la sua società figlia lussemburghese. La BCE ha ritenuto che tale parte della domanda di accesso non fosse sufficientemente precisa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258, e ha invitato l’ABLV Bank, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della medesima decisione, a indicare gli argomenti specifici o i temi che la interessavano nonché un periodo definito. Inoltre, la BCE ha informato l’ABLV Bank che il trattamento di tale parte della domanda era sospeso fino a quando non ne fosse precisata la portata. Successivamente, l’ABLV Bank ha inviato alla BCE una domanda di conferma con la quale ha chiesto che la BCE riconsiderasse la sua posizione e completasse l’elenco dei documenti connessi alla domanda di accesso. L’8 dicembre 2022 la BCE ha adottato una decisione di conferma recante rigetto della domanda di accesso a taluni documenti (in prosieguo: la «decisione impugnata»). L’ABLV Bank ha quindi proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso tale decisione. Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale si pronuncia sull’eccezione di irricevibilità vertente sul fatto che la sospensione asseritamente irregolare del trattamento della parte della domanda di accesso di cui trattasi sarebbe priva di relazione con l’oggetto della controversia. A tale riguardo, esso constata che l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258 non consente di interrompere il trattamento di una domanda di accesso o, in altre parole, di «sospendere» i termini fissati dagli articoli 7 e 8 della decisione 2004/258. Infatti, le parti non possono disporre di siffatti termini, istituiti nell’interesse generale. Nel caso di specie, il Tribunale precisa che, nella decisione impugnata, la BCE ha indicato che il trattamento della parte della domanda di accesso di cui trattasi era «sospeso». Tuttavia, tale indicazione non le ha impedito di esaminare la portata di tale parte della domanda per concludere che quest’ultima non era sufficientemente precisa per consentirle di comprendere su quali documenti essa verteva. Così facendo, la BCE ha ritenuto, in realtà, che la parte della domanda di accesso di cui trattasi non soddisfacesse le condizioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258, circostanza che la ricorrente ha il diritto di contestare nell’ambito del presente ricorso riguardante la decisione impugnata. Inoltre, dal ricorso e dal controricorso risulta che gli argomenti della ricorrente sono intelligibili e che la BCE è stata in grado di rispondervi. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità non può essere accolta. In secondo luogo, il Tribunale esamina, in un primo momento, se la parte della domanda di accesso che la BCE non aveva ritenuto soddisfare le condizioni richieste fosse sufficientemente precisa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258 e, in un secondo momento, se la BCE abbia rispettato il suo dovere di assistenza di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione. Per quanto riguarda il livello di precisione della parte della domanda di accesso di cui trattasi, il Tribunale ricorda che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258, la domanda di accesso doveva essere formulata in modo «sufficientemente preciso per consentire [all’istituzione] di identificare il documento [richiesto]». In considerazione dei termini generici della domanda di accesso, la BCE poteva legittimamente chiedere un chiarimento per tali categorie di documenti. Infatti, alla luce del tenore letterale della parte della domanda di accesso di cui trattasi e in particolare in assenza di un periodo definito, non era possibile sapere se tale parte della domanda riguardasse documenti connessi all’annuncio del FinCEN o altre questioni di vigilanza. Per quanto riguarda il dovere di assistenza incombente alla BCE, il Tribunale osserva che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2004/258, «[q]ualora una domanda non sia sufficientemente precisa, la BCE può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito». Secondo la giurisprudenza, i verbi «chiedere» e «assistere» indicano che la semplice constatazione dell’insufficiente precisione della domanda di accesso, indipendentemente dai suoi motivi, deve indurre l’istituzione destinataria a prendere contatto con il richiedente al fine di definire nel migliore dei modi i documenti richiesti. Nel caso di specie, il Tribunale constata che la BCE ha attuato il suo dovere di assistenza, poiché ha invitato l’ABLV Bank a chiarire la sua domanda di accesso interrogandola sugli argomenti e sul periodo che la interessavano. Tuttavia, quest’ultima non le ha fornito alcuna informazione utile per consentirle di identificare i documenti specifici corrispondenti a tale domanda. Inoltre, poiché i termini della parte della domanda di accesso di cui trattasi non erano in effetti sufficientemente precisi in quanto non riguardavano alcun argomento particolare né alcun periodo specifico, non si doveva ritenere che si trattasse di una tattica dilatoria da parte della BCE. Pertanto, il Tribunale conclude, da un lato, che la BCE ha giustamente ritenuto che la domanda di accesso non soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258 e, quindi, non potesse essere considerata una «domanda di accesso» ai sensi di tale disposizione e, dall’altro, che la BCE ha debitamente adempiuto il suo dovere di assistenza in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2004/258. ( 1 ) Decisione 2004/258/CE della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE/2004/3) ( GU 2004, L 80, pag. 42 ), come modificata, da un lato, dalle decisioni 2011/342/UE della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, del 9 maggio 2011 ( GU 2011, L 158, pag. 37 ) e, dall’altro, dalla decisione (UE) 2015/529 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, del 21 gennaio 2015 ( GU 2015, L 84, pag. 64 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris