Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 22306/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce del 16/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 01/06/2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen e art. 2, comma 1- bis, d.l. n.463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983, modificato con d.lgs. n. 211 del 1994 e da ultimo con il d.lgs. n. 8 del 2016.

La proposta impugnazione, sebbene tempestiva è stata ritenuta inammissibile per violazione dell'articolo 581, comma 1-quater cod. proc. pen., come introdotto dall'articolo 33 d.lgs. n. 150 del 2022, secondo il quale "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

Nel caso di specie, nel giudizio di appello si era proceduto in assenza dell'imputato e il difensore di quest'ultimo, pur allegando all'atto di appello specifico mandato ad impugnare, non ha tuttavia provveduto ad includere nello stesso l'indispensabile dichiarazione o elezione dì domicilio non soddisfacendo quindi uno dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.

Ciò aveva portato la Corte d'appello a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione alla luce di quanto stabilito dal combinato disposto degli art. 581 comma 1-quater e 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. con conseguenziale condanna alle spese dell'imputato appellante. 2.Avverso tale provvedimento propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore articolando un unico motivo di doglíanza in cui sì lamenta la violazione di legge in relazione all'articolo 581 comma 1-ter cod. proc. pen e articolo 591, comma 1, lettera c cod. proc. peri.

In particolare il ricorrente deduce che la indicazione espressa della residenza sia nella nuova nomina che nell'atto di appello "debba equipararsi alla dichiarazione di domicilio quando quest'ultimo non è diverso dalla residenza ove intendeva ricevere le notifiche". [OSCURATO:PERSONA] 1.In premessa va osservato che la dichiarazione di inammissibilità dell'atto d'appello è contenuta nell'art. 581 comma 1-ter; la Corte d'appello ha, dunque, dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi 581-quater, disposizione invece riferibile al ricorso per cassazione, per un evidente lapsus calami. 2.Tanto chiarito il ricorso è da considerare inammissibile La tesi difensiva in base alla quale la dichiarazione espressa della residenza sia nella nuova nomina che nell'atto d'appello debba equipararsi alla dichiarazione di domicilio, quando quest'ultimo non è diverso, è del tutto sfornita di supporto normativo e non coincide con la ratio processuale sottesa all'introduzione dell'articolo 581 cod. proc. pen. soprattutto alla luce della circostanza che nella nomina del difensore è già richiesta l'indicazione della residenza da parte del soggetto dell'assistito.

Il ricorso/ lungi dal denunciare una violazione di legge, si limita a contestare il significato testuale attributo alla norma.

3. Per questi motivi deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce del 16/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 01/06/2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen e art. 2, comma 1- bis, d.l. n.463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983, modificato con d.lgs. n. 211 del 1994 e da ultimo con il d.lgs. n. 8 del 2016. La proposta impugnazione, sebbene tempestiva è stata ritenuta inammissibile per violazione dell'articolo 581, comma 1-quater cod. proc. pen., come introdotto dall'articolo 33 d.lgs. n. 150 del 2022, secondo il quale "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Nel caso di specie, nel giudizio di appello si era proceduto in assenza dell'imputato e il difensore di quest'ultimo, pur allegando all'atto di appello specifico mandato ad impugnare, non ha tuttavia provveduto ad includere nello stesso l'indispensabile dichiarazione o elezione dì domicilio non soddisfacendo quindi uno dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. Ciò aveva portato la Corte d'appello a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione alla luce di quanto stabilito dal combinato disposto degli art. 581 comma 1-quater e 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. con conseguenziale condanna alle spese dell'imputato appellante. 2.Avverso tale provvedimento propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore articolando un unico motivo di doglíanza in cui sì lamenta la violazione di legge in relazione all'articolo 581 comma 1-ter cod. proc. pen e articolo 591, comma 1, lettera c cod. proc. peri. In particolare il ricorrente deduce che la indicazione espressa della residenza sia nella nuova nomina che nell'atto di appello "debba equipararsi alla dichiarazione di domicilio quando quest'ultimo non è diverso dalla residenza ove intendeva ricevere le notifiche". [OSCURATO:PERSONA] 1.In premessa va osservato che la dichiarazione di inammissibilità dell'atto d'appello è contenuta nell'art. 581 comma 1-ter; la Corte d'appello ha, dunque, dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi 581-quater, disposizione invece riferibile al ricorso per cassazione, per un evidente lapsus calami. 2.Tanto chiarito il ricorso è da considerare inammissibile La tesi difensiva in base alla quale la dichiarazione espressa della residenza sia nella nuova nomina che nell'atto d'appello debba equipararsi alla dichiarazione di domicilio, quando quest'ultimo non è diverso, è del tutto sfornita di supporto normativo e non coincide con la ratio processuale sottesa all'introduzione dell'articolo 581 cod. proc. pen. soprattutto alla luce della circostanza che nella nomina del difensore è già richiesta l'indicazione della residenza da parte del soggetto dell'assistito. Il ricorso/ lungi dal denunciare una violazione di legge, si limita a contestare il significato testuale attributo alla norma. 3. Per questi motivi deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
Decreto Cassazione n. 22306/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris