CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05668/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte di appello di Brescia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che conclude perla inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], perSergio [OSCURATO:PERSONA], che conclude, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 14/07/2022,con cui l’imputato, in esito a giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione e condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 200 di multa, in parziale riforma della appellata sentenza, disapplicata la contestata recidiva, rideterminava la pena in anni uno,mesi quattro di reclusione ed euro 133,00 di multa, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia propone ricorso il sostituto processuale del difensore d’ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputato, articolando due motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità exart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ordine alle dichiarazioni etero-accusatorie rese dal coimputato in violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, deduce il ricorrente come,nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] veniva sentito a s.i.t. in data 28/03/2019, fossero già emersi indizi a suo carico per quanto dichiarato dal Fatico, ovvero per essere stati da costui consegnati all’imputatoi beni di provenienza delittuosa; deduce vieppiù il ricorrente, citando giurisprudenza di legittimità, che per valutare la qualità del dichiarante deve prescindersi dalla formale iscrizione nel registro degli indagati e chesi tratta di inutilizzabilitànon sanabile dalla scelta del rito abbreviato. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce vi zio di motivazione e travisamento della prova exart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine all ’ attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato. Al riguardo, rileva il ricorrente come dalla lettura delle sommarie informazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] emergache la consegna dei beni avvenne tra la fine di luglio e la fine di agosto del 2018, se non addirittura dopo tale data (per la indicazione temporale di 7/8 mesi prima e “qualche mese fa” rispetto alla data delle dichiarazioni, rese il 28 marzo 2019) laddove, di contro, l’imputato risultava detenuto a far data dal 24 luglio 2018. Censura inoltre la motivazione della sentenza anche nella parte in cui la Corte territoriale ha dato rilievo alle telefonate intercorse tra l’imputato e il [OSCURATO:PERSONA] sulla base di mere presunzioni, prive di oggettivi riscontri probatori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsonon può trovare accoglimento in quanto infondato. 2. Il primo motivo risulta infondatoper un duplice ordine di ragioni . 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese edil relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità(Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 –01; Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 – 01 ) , trattandosi di valutazion e di fatto , per la qual e il sindacato del giudice di legittimità èconfigurabile solo in termini di verifica della completezza e logicità della motivazione fornita. 2.2. Orbene, nella specie,la Corte di appello ha rilevato come, al momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] veniva sentito a s.i.t., non vi fosser o elementi a suo carico e che « era solo a seguito delle dichiarazioni da lui rese alla polizia giudiziaria che sorgevano indizi nei suoi confronti» (pag.8 sentenza impugnata).La valutazione della sentenza impugnata è coerente con il principio per cui la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417 -01). D’altro canto, per censurare la valutazione in fatto dei giudici d’appello il ricorrente non adduce circostanze in grado di scardinare il ragionamento operato dalla Corte, né evidenzia elementi di contraddittorietà della motivazione con riferimento a l travisamento di quanto dichiarato dal Faticato: invero,dalle stesse s.i.t. allegate in ricorso emerge che il Faticato ebbe a dichiarare di avere ricevuto i beni da uno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], senza sapere indicare quale dei due fosse. La Corte territoriale ha reso,quindi, sul punto, una motivazione compiuta, coerente e logica edaderente alle risultanze processuali e come tale insindacabile in questa sede. 2.3. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni rimarcato che le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, sono pienamente utilizzabili contro i terzi, atteso che la disposizione di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. poneuna norma di garanzia a tutela del solo dichiarante(Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807 –01; Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep.2021, Santoro, Rv. 280640 – 0 1; Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019 , dep. 2020, Bracco, Rv. 279859 –02). 2.4. In ogni caso, si deve rilevare che resterebbe comunque esclus a la deducibilità della asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni , attesa la scelta del giudizio abbreviato da parte dell’imputato. Invero, ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.,aggiunto dall’art. 1, comma 43, legge 23 giugno 2017, n. 103, «La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, e la non rilevabilitàdelle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio». Tale disposizione, in virtù del richiamo operato dall’art. 556 cod. proc. pen. alle norme del Titolo I del libro VIdel codice di procedura, è applicabile anche nell’ambito del giudizio abbreviato disposto, come nella specie,nei procedimenti relativi a reati a citazione diretta. Orbene, pur a fronte di un panorama giurisprudenziale non univoco,la scelta del legislatore di circoscrivere le inutilizzabilità rilevabili in sede di giudizio abbreviato a quelle «derivanti dalla violazione di un divieto probatorio» profila l’enucleazione di una ‘sottoclasse’ rispetto alla più generale categoria della inutilizzabilità. Invero, per come condivisibilmente rilevato da Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025,Sparacino, Rv. 288547 –01, se con tale locuzione il legislatore avesse voluto intendere il mero riferimento alle inutilizzabilitàcd. fisiologiche o relative, l’introduzione di un tale limite alla rilevabilità delle inutilizzabilità sarebbe stato del tutto superfluo, perché il giudizio abbreviato è, per sua natura, giudizio definito «allo stato degli atti»; sotto altro profilo, poi, anche da un punto di vista lessicale e semantico, la nozione di «violazione di un divieto probatorio», di cui all’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., non risulta coincidente con quella, più ampia, di «violazione dei divieti stabiliti dalla legge», prevista dall’art. 191, comma 1, cod. proc. pen. quale fondamento della categoria generale della inutilizzabilità. Debbono dunque ragionevolmente essere esclusedall’area delle inutilizzabilità rilevabili nel giudizio abbreviatoquelle derivanti da violazioni di regole , quali quelle poste dall’ art. 63 cod. proc. pen. trattandosi di dichiarazioni a ssunte in violazione non di una regola di esclusione, bensì di una regola che disciplina le modalità di acquisizione dell’elemento istruttorio, non espressiva di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali, perché non attinente direttamente al diritto di difesa dell’indagato o dell’imputato, restando il medesimo del tutto estraneo all’atto di assunzione delle informazioni dal terzo ad opera della polizia giudiziaria(cfr. ancora Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025,Sparacino, Rv. 288547 – 01 ). 3.Il secondo motivo risulta aspecifico e generico, nonché meramente reiterativo del motivo di appello, non confrontandosicon la motivazione della sentenza impugnata. Di contro, la Corte territoriale ha, con motivazione compiuta, coerente e logica, spiegato le ragioni per cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la coerenza interna del narrato anche con riferimento alla collocazione nel tempo della consegna della merce da parte dell’imputato, ritenuta compatibile con la detenzione del [OSCURATO:PERSONA] (vds.pag. 8 della sentenza impugnata). Inoltre, ha spiegato, in modo altrettanto logico e congruo, come la presenza di contatti telefonici suffragasse il racconto in punto di conoscenza tra i due soggetti e non individuasse invece, in alcun modo , la data della consegna , peraltro mai messa in discussione neppure dall’imputato (vds. pag. 8 citata). Si tratta di argomentazioni svolte in modo logico e non contraddittorio, rispetto alle quali il motivo di censura non illustra elementi in grado di scardinare il ragionamento probatorio o di sostanziare vizi sindacabili in questa sede. 4. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condan