CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 20008/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25292-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CARONCINI 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 75/2021 del [OSCURATO:PERSONA], SEZ. DISTACCATA di ISCHIA, depositata il 09/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n.75/2021 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, pubblicata il 9 giugno 2021. 2. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] località Mezzatorre di Forio d’Ischia. 3. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto con citazione notificata il 22 giugno 2018 da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Giudice di pace di Ischia pubblicata in data 3 novembre 2017. Il Tribunale ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 327 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere il termine per l’impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione alle parti mediante biglietto di cancelleria. I tre motivi del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] deducono: 1) la violazione o falsa applicazione degli artt. 320 e 321 c.p.c., per aver il giudice di pace deciso la causa dopo essersi “riservato” alla prima udienza senza mai invitare le parti a precisare le conclusioni; 2) la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per le stesse ragioni di cui al primo motivo; 3) l’omesso esame dei fatti decisivi delgiudizio. 4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Il controricorrente ha presentato memoria. 5. Avendo il giudice d'appello dichiarato inammissibile il gravame per inosservanza del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione e di dimostrare che la stessa non trovava applicazione, sussistendo la nullità della citazione o della notificazione e la mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità. La nullità della sentenza di primo grado, pronunciata senza che il giudice abbia invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può, invero, essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c. La conversione della nullità degli atti processuali ex art. 161 c.p.c. in motivi di gravame comporta, dunque, che anche la nullità della sentenza possa essere fatta valere solo entro i termini e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, configurando l’art. 327 c.p.c., in particolare, espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici. Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile l’appello proposto oltre i sei mesi della pubblicazione della sentenza, senza che la mancata previsione della decorrenza di detto termine dalla notificazione o dalla comunicazione di detta sentenza possa indurre a dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., atteso che la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione della sentenza si configura come logico corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, utile a che la parte, o il suo difensore, esegua i necessari controlli con l'uso della normale diligenza, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla comunicazione di cancelleria o dalla notifica ad istanza di parte. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. Viste la palese inammissibilità del ricorso, ed essendo perciò la condotta processuale del ricorrente connotata da colpa grave, come da istanza del controricorrente, va comminata la sanzione prevista dall'art. 96, ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] località Mezzatorre di Forio d’Ischianell’importo indicato in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200.00, di cui € 200,00 per esborsi; condanna [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] località Mezzatorre di Forio d’Ischia della ulteriore somma di € 2.000,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma,