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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 32072/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdat avviso alle parti; udi a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi dei motivi d'appello operata nella sentenza di secondo grado, essi costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello, trattandosi piuttosto di motivi ripetitivi, non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione tanto in relazione all'affermazione di responsabilità che alla correttezza della qualificazione giuridica (cfr. pg . 4 e 5, in relazione alla grossolana falsità dei documenti personali del presunto venditore, esibiti in fase di indagine, unitamente alla mancata prova del pagamento); che le doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio si infrangono contro l'esercizio giustificato del potere discrezionale dei giudici di merito, sul quale, in assenza di manifeste illogicità o contraddittorietà motivazionali, questa stessa Corte non può intervenire; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere Estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdat avviso alle parti; udi a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi dei motivi d'appello operata nella sentenza di secondo grado, essi costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello, trattandosi piuttosto di motivi ripetitivi, non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione tanto in relazione all'affermazione di responsabilità che alla correttezza della qualificazione giuridica (cfr. pg . 4 e 5, in relazione alla grossolana falsità dei documenti personali del presunto venditore, esibiti in fase di indagine, unitamente alla mancata prova del pagamento); che le doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio si infrangono contro l'esercizio giustificato del potere discrezionale dei giudici di merito, sul quale, in assenza di manifeste illogicità o contraddittorietà motivazionali, questa stessa Corte non può intervenire; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere Estensore Il
Sentenza Cassazione n. 32072/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris