CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39999/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dato atto che alcun difensore è comparso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorre direttamente, ex art. 37 comma 2 D.Lgs. 274/2000, avverso la sentenza con la quale, in data 6 febbraio 2020, il Giudice di Pace di Milano l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni colpose - con violazione di norme sulla circolazione stradale - in danno di [OSCURATO:PERSONA]: delitto contestato come commesso in Milano il 24 ottobre 2015. Secondo l'assunto accusatorio le lesioni riportate dal [OSCURATO:PERSONA] e descritte nell'imputazione sono state cagionate dalla inadeguata condotta alla guida della [OSCURATO:PERSONA], la quale, guidando la propria autovettura, svoltava a sinistra in corrispondenza di un incrocio semaforizzato, non avvedendosi del sopraggiungere del motociclo condotto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale perciò andava a impattare con l'auto della [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva tagliato la strada e riportava le lesioni di cui si é detto. Giova precisare che il Giudice di Pace non ha dato seguito alla sollecitazione difensiva volta a ottenere la definizione del giudizio ex art. 35, d.lgs. n. 274/2000 (estinzione del reato per condotta riparatoria), reputando la stessa riferita a lesioni delle quali difettano elementi sufficienti per poterne determinare l'entità, cosicché non é possibile valutare la congruità della somma offerta. 2. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi. 2.1. Nel primo motivo di doglianza la ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione al fatto che contraddittoriamente, il giudicante ha ritenuto integrato il reato di lesioni colpose ascritto alla [OSCURATO:PERSONA], qualificate come lesioni lievi, ma ha ritenuto impossibile determinare l'entità delle lesioni stesse ai fini della domanda di definizione del giudizio per condotta riparatoria. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge, sempre con riguardo all'istituto della condotta riparatoria: richiamati alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità, la deducente osserva che non é necessaria l'integralità del risarcimento del danno; che nella specie il danneggiato non si é costituito parte civile; e che la valutazione del giudicante in ordine alla congruità della riparazione é autonoma rispetto al parere del danneggiato, potendo disporre l'estinzione del reato pur a fronte del dissenso di quest'ultimo. 2.3. Con il terzo motivo la deducente lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità, disattendendo il parere del consulente della difesa circa la velocità del motociclista, che il giudicante ha ritenuto inidoneo a fornire piena prova in mancanza di presupposti certi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di lagnanza é manifestamente infondato: non vi é nessuna ambiguità nella motivazione resa dal Giudice di Pace nell'affermare, da un lato, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse riportato lesioni a causa dell'incidente (in relazione alle quali la sentenza impugnata fa riferimento all'acquisizione di documenti agli atti di causa e al certificato del pronto soccorso) ritenendole "lievi" evidentemente sulla base di una stima dubitativa pro reo; e, dall'altro, nel ritenere di non essere in grado di determinare l'entità delle lesioni ai fini della stima di congruità della somma offerta: lesioni che non sono state mai escluse, ma solo quantificate ai fini del trattamento sanzionatorio nei termini più miti consentiti. 2. E' invece fondato ed assorbente il secondo motivo. Va osservato che é onere del giudice compiere ogni possibile indagine al fine di individuare la percentuale del concorso di colpa e la durata ed entità delle lesioni patite dalla persona offesa, in quanto detti elementi risultano essenziali per la statuizione relativa all'applicazione nei confronti dell'imputato della causa di non punibilità prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000 (Sez. 4, Sentenza n. 1506 del 22/10/2013, dep. 2014, Castagneri, Rv. 258483); il fatto stesso che nella stessa sentenza impugnata si afferma che la valutazione richiesta a tal fine non é stata espletata «non essendo stata disposta CTU» (pur a fronte di una richiesta immediata di definizione del giudizio per condotta riparatoria, consistita nel versamento di una somma complessivamente pari a circa 40 mila euro) rende evidente che é stato omesso dal giudicante lo sforzo cognitivo che era suo onere sostenere onde poter pervenire a una stima adeguata della possibilità di definire o meno il giudizio con l'estinzione del reato ex art. 35, D.Lgs. 274/2000. L'assenza di elementi sufficienti, pur collegata al fatto che la persona offesa é rimasta assente dal giudizio, non esimeva il Giudice di Pace dall'affrontare il tema della congruità dell'offerta, eventualmente nominando un perito o acquisendo elementi di prova (documentali, dichiarativi, ecc.) che gli consentissero di effettuare una valutazione adeguatamente ponderata della satisfattività o meno della somma erogata al [OSCURATO:PERSONA] dalla Compagnia assicuratrice della [OSCURATO:PERSONA], tenendo fra l'altro conto che é legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della stessa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive (Sez. U, Sentenza n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264240). 3. A tali indicazioni si uniformerà il giudice del rinvio, atteso che la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice di Pace di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Milano. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore L