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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 1996

Cassazione n. 27865/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/02/2025 del Tribunale di Roma; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito ilPubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermandone la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e ad alcuni “delitti-scopo” (capi 1, 104, 106 e 108 dell’incolpazione provvisoria).

2. Impugna tale decisione l’interessato, con atto del proprio difensore, per due ragioni.

2.1. La prima consiste nella violazione dell’art. 268, cod. proc. pen . , e nella conseguente nullità dell’ordinanza custodiale, a norma del precedente art. 178, lett. c), per non essere stati messi a disposizione della difesa, a seguito di richiesta dalla stessa ritualmente formulata, i supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate e poste a fondamento dell’ordinanza applicativa della misura custodiale.

Rappresenta la difesa: di aver ricevuto giovedì 12 febbraio l’avviso della fissazione dell’udienza di riesame per il successivo lunedì 17; di aver avanzato al Pubblico ministero, il mattino seguente,la richiesta di metterle a disposizione i supporti , evasa da quell’autorità in pari data, con delega ai competenti organi di polizia giudiziaria“per quanto di rispettiva competenza”; di non aver tuttavia ricevuto da questi ultimi alcuna comunicazione;di aver verificato di persona, il giorno 14, che i supporti non erano presenti né presso la cancelleria del Tribunale del riesame, né presso la sala-ascolto della locale Procura della Repubblica; di aver, quindi, inviato alla segreteria del Pubblico ministero ed all’archivio intercettazioni, domenica 16 febbraio, una pec, chiedendo di attestare la mancata ricezione dei supporti, senza però ottenere alcuna risposta.

L’ordinanza impugnata ha disatteso la relativa eccezione, affermando che il Pubblico ministero ha tempestivamente messo a disposizione della difesa i supporti richiesti; che l’assenza di questi ultimi presso l’ufficio ascolto della Procura è una semplice asserzione difensiva non documentata; e che, infine, sarebbe stato onere del difensore sollecitarne l’acquisizione e, soprattutto, farsene attestare immediatamente, all’atto del rappresentato accesso a quegli uffici, l’eventuale indisponibilità.

Replica il ricorso: che il Pubblico ministero non ha messo a disposizione alcunché, ma si è limitato ad autorizzare tale attività, tuttavia mai eseguita dagli organi da esso delegati; che non esiste un dovere di sollecitazione da parte della difesa, spettando piuttosto al Pubblico ministero dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di ostensione di quei dati, su di esso gravante; che l’assenza di riscontro alla sollecitazione difensiva del giorno 16 dà conferma della veridicità di quanto rappresentato; che i supporti non sono mai stati messi a disposizione neppure del Tribunale del riesame, il quale di ciò si disinteressa completamente, benché da tanto consegua l’inutilizzabilità probatoria dei dialoghi intercettati; che, infine, poggiando l’accusa pressoché esclusivamente su questi ultimi, l’ordinanza impugnata non può che essere annullata, per difetto di gravi indizi di colpevolezza.

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione vengono, poi, dedotti con riferimento al giudizio di gravità indiziaria per il delitto associativo.

Ripercorrendo i brani di conversazioni valorizzati dall’ordinanza impugnata, il ricorso deduce l’insufficienza degli stessi a sostenere l’ipotizzata stabilità dei rifornimenti del [OSCURATO:PERSONA] dal sodalizio facente capo al coindagato Damiani, emergendo da essi, piuttosto: che il primo agisse in autonomia (tanto da doversi pagare gli avvocati, diversamente da quanto accadeva per gli aderenti al gruppo); che non sarebbero a lui riferibili gli acquisti compiuti, durante la sua detenzione in carcere, dalla propria compagna e dal proprio zio; che Damiani sarebbe stato solo uno dei fornitori del [OSCURATO:PERSONA], mancando uno stabile rapporto di esclusiva , necessario per delineare una partecipazione associativa tra acquirente e fornitore, tanto che gli stessi investigatori, nella loro informativa conclusiva, lo avevano escluso.

Infine, con riferimento al singolo episodio di cui al capo 108) dell’incolpazione, relativo all’introduzione in carcere di un quantitativo di stupefacente, il Tribunale ha del tutto omesso di considerare la riconducibilità dello stessoall’ipotesi lieve, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, essendosi [OSCURATO:PERSONA] riferito, nella relativa conversazione intercettata, soltanto a «un par grammi d’erba».

3. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondato il primo motivo di ricorso, che conduce all’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata ed alla necessità di rinnovare il giudizio di riesame.

2. Nello specifico, non si tratta di un’omessa o tardiva autorizzazione da parte del Pubblico ministero all’ascolto delle conversazioni intercettate ed eventualmente all’estrazione di copia dei relativi supporti magnetici, poiché è indiscusso che tale autorizzazione sia stata rilasciataalla difesa dell’indagato e che tanto sia avvenuto tempestivamente.

Il tema controverso riguarda, piuttosto, l’esecuzionedi quel provvedimento da parte della polizia giudiziaria delegata, giacché, in assenza di quella, non può ritenersi – come invece ha fatto il Tribunale – che quel materiale istruttorio sia stato effettivamente “messo a disposizione” della difesa richiedente.

In argomento, questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, con princìpi che il Collegio ritiene di condividere: ovvero, per un verso, che grava su l difensore che sia stato tempestivamente autorizzato ad acquisire copia delle registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale l’onere di attivarsi per entrarne in possesso, non sussistendo un obbligo dell'ufficio delegato di recapitare la documentazione al richiedente, né della segreteria del Pubblico ministero di dare avviso al difensore della disponibilità al rilascio (Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770, correttamente richiamata anche dal Tribunale del riesame); e, per l’altro, chela difesa che deduca la nullità a regime intermedio, derivante dal mancato rilascio di copia delle intercettazioni utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale, deve farsi carico del duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al Pubblico ministero, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273).

3. Così definito il perimetro normativo di riferimento, deve ritenersi, anche ad argomentar per logica, che la difesa abbia assolto a tutti tali oneri.

3.1. Risulta dimostrato, difatti, che la richiesta sia stata da essa avanzata non appena ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza di riesame ed in funzione di quest’ultima, nella quale – com’è noto – possono essere articolate anche difese ulteriori rispetto a quelle rassegnate con il relativo atto introduttivo.

Potrebbe obiettarsi che sarebbe stato possibile per la difesa avanzare detta richiesta anche prima d’allora, a partire dal momento dell’esecuzione – e quindi della relativa conoscenza – dell’ordinanza custodiale.

La disciplina di rito, tuttavia, non prevede per essa alcun termine a quo, e neppuread quem, essendo necessario e sufficiente che la stessa sia tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali ed in modo da consentire al Pubblico ministero di provvedere in tempo utile (così Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246908, e, tra le più recenti di molte conformi,Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370).

Nello specifico, allora, è sufficiente rilevare che il Pubblico ministero non solo è stato in grado di esaminarla ed evaderla agevolmente, ma neppure ha dedotto un’eventuale intempestività di essa rispetto alle concrete possibilità di farvi fronte.

3.2. Egualmente deve ritenersi assolto l’onere difensivo di dar prova della mancata possibilità diaccesso alla documentazione probatoria in questione.

La relativa allegazione, infatti, non ha trovato smentita: né da parte della polizia giudiziaria delegata, né da parte del Pubblico ministero, né, infine, ad opera del Tribunale del riesame.

Vero è che la difesa si è risolta – forse astutamente, ma comunque legittimamente – a chiedere l’attestazione dell’omessa trasmissione dei supporti soltanto il pomeriggio della domenica, rispetto ad un’udienza di riesame fissata per il mattino dopo; ma è altrettanto indiscusso che detta richiesta difensiva è rimasta inevasa, mentre, se quei supporti informatici fossero stati realmente nella disponibilità della polizia giudiziaria e, quindi, a disposizione del difensore, sarebbe stato estremamente agevoleattestare tale circostanza per quell’autorità o per il Pubblico ministero, finanche in sede di udienza di riesame.Dal che è ragionevole desumere, per logica, che effettivamente all’autorizzazione del Pubblico ministero non sia stata data esecuzione, non potendosi tale eventualità escludersi – come invece sostiene il Tribunale del riesame – sol perché la difesa non abbia richiesto la relativa attestazione all’atto dell’accesso presso gli uffici, non potendosi far carico alla stessa di un tale onere, peraltro dimostrativo di una circostanza non decisiva, giacché quei supporti sarebbero potuti pervenire presso detti uffici anche in un momento successivo, purché astrattamente idoneo a consentirne la consultazione.

3.3. Infine, deve ritenersiche l’indagato abbia adempiuto anche all’onere di diligenza funzionale alla consultazione di tali documenti informatici ed all’eventuale estrazione di copia, essendosi il suo difensore recato sia nella cancelleria del Tribunale del riesame, sia, e soprattutto, presso la sala ascolto della Procura della Repubblica procedente.

Posto che né il Pubblico ministero né la polizia giudiziaria hanno eccepito che quei supporti fossero allocati altrove, sì da potersi addebitare al difensore una condotta non pienamente diligente, revocare in dubbio – come fa il Tribunale – che egli si sia ivi recato, sol perché la relativa allegazione non trova il conforto di un’attestazione da parte di quegli uffici, costituisce una semplice illazione, che onera il difensore di incombenze non previste, oltre a trascurare che si tratta pur sempre di affermazione, la sua, proveniente da un esercente un servizio di pubblica necessità, con le eventuali più rigorose conseguenze anche penali in caso di mendacio.

4. Poiché, dunque, nonostante l’autorizzazione rilasciata dal Pubblico ministero, quei supporti informatici non sono stati effettivamente messi a disposizione della difesa e poiché, come si evince dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, le conversazioni intercettate e registrate sugli stessi rivestono un ruolo preponderante, o comunque significativo, ai fini del quadro di gravità indiziaria, si è in presenza di una violazione del diritto di difesa e, quindi, di una nullità generale a regime intermedio dell’udienza di riesame e degli atti consequenziali, a norma degli artt. 178, lett. c), e 180, cod. proc. pen . ( Sez.

U, n. 5.

La rilevata nullità della sentenza travolge nella sua interezza il giudizio di gravità indiziaria, rimanendo perciò assorbito il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/02/2025 del Tribunale di Roma; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito ilPubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermandone la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e ad alcuni “delitti-scopo” (capi 1, 104, 106 e 108 dell’incolpazione provvisoria). 2. Impugna tale decisione l’interessato, con atto del proprio difensore, per due ragioni. 2.1. La prima consiste nella violazione dell’art. 268, cod. proc. pen . , e nella conseguente nullità dell’ordinanza custodiale, a norma del precedente art. 178, lett. c), per non essere stati messi a disposizione della difesa, a seguito di richiesta dalla stessa ritualmente formulata, i supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate e poste a fondamento dell’ordinanza applicativa della misura custodiale. Rappresenta la difesa: di aver ricevuto giovedì 12 febbraio l’avviso della fissazione dell’udienza di riesame per il successivo lunedì 17; di aver avanzato al Pubblico ministero, il mattino seguente,la richiesta di metterle a disposizione i supporti , evasa da quell’autorità in pari data, con delega ai competenti organi di polizia giudiziaria“per quanto di rispettiva competenza”; di non aver tuttavia ricevuto da questi ultimi alcuna comunicazione;di aver verificato di persona, il giorno 14, che i supporti non erano presenti né presso la cancelleria del Tribunale del riesame, né presso la sala-ascolto della locale Procura della Repubblica; di aver, quindi, inviato alla segreteria del Pubblico ministero ed all’archivio intercettazioni, domenica 16 febbraio, una pec, chiedendo di attestare la mancata ricezione dei supporti, senza però ottenere alcuna risposta. L’ordinanza impugnata ha disatteso la relativa eccezione, affermando che il Pubblico ministero ha tempestivamente messo a disposizione della difesa i supporti richiesti; che l’assenza di questi ultimi presso l’ufficio ascolto della Procura è una semplice asserzione difensiva non documentata; e che, infine, sarebbe stato onere del difensore sollecitarne l’acquisizione e, soprattutto, farsene attestare immediatamente, all’atto del rappresentato accesso a quegli uffici, l’eventuale indisponibilità. Replica il ricorso: che il Pubblico ministero non ha messo a disposizione alcunché, ma si è limitato ad autorizzare tale attività, tuttavia mai eseguita dagli organi da esso delegati; che non esiste un dovere di sollecitazione da parte della difesa, spettando piuttosto al Pubblico ministero dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di ostensione di quei dati, su di esso gravante; che l’assenza di riscontro alla sollecitazione difensiva del giorno 16 dà conferma della veridicità di quanto rappresentato; che i supporti non sono mai stati messi a disposizione neppure del Tribunale del riesame, il quale di ciò si disinteressa completamente, benché da tanto consegua l’inutilizzabilità probatoria dei dialoghi intercettati; che, infine, poggiando l’accusa pressoché esclusivamente su questi ultimi, l’ordinanza impugnata non può che essere annullata, per difetto di gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione vengono, poi, dedotti con riferimento al giudizio di gravità indiziaria per il delitto associativo. Ripercorrendo i brani di conversazioni valorizzati dall’ordinanza impugnata, il ricorso deduce l’insufficienza degli stessi a sostenere l’ipotizzata stabilità dei rifornimenti del [OSCURATO:PERSONA] dal sodalizio facente capo al coindagato Damiani, emergendo da essi, piuttosto: che il primo agisse in autonomia (tanto da doversi pagare gli avvocati, diversamente da quanto accadeva per gli aderenti al gruppo); che non sarebbero a lui riferibili gli acquisti compiuti, durante la sua detenzione in carcere, dalla propria compagna e dal proprio zio; che Damiani sarebbe stato solo uno dei fornitori del [OSCURATO:PERSONA], mancando uno stabile rapporto di esclusiva , necessario per delineare una partecipazione associativa tra acquirente e fornitore, tanto che gli stessi investigatori, nella loro informativa conclusiva, lo avevano escluso. Infine, con riferimento al singolo episodio di cui al capo 108) dell’incolpazione, relativo all’introduzione in carcere di un quantitativo di stupefacente, il Tribunale ha del tutto omesso di considerare la riconducibilità dello stessoall’ipotesi lieve, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, essendosi [OSCURATO:PERSONA] riferito, nella relativa conversazione intercettata, soltanto a «un par grammi d’erba». 3. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il primo motivo di ricorso, che conduce all’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata ed alla necessità di rinnovare il giudizio di riesame. 2. Nello specifico, non si tratta di un’omessa o tardiva autorizzazione da parte del Pubblico ministero all’ascolto delle conversazioni intercettate ed eventualmente all’estrazione di copia dei relativi supporti magnetici, poiché è indiscusso che tale autorizzazione sia stata rilasciataalla difesa dell’indagato e che tanto sia avvenuto tempestivamente. Il tema controverso riguarda, piuttosto, l’esecuzionedi quel provvedimento da parte della polizia giudiziaria delegata, giacché, in assenza di quella, non può ritenersi – come invece ha fatto il Tribunale – che quel materiale istruttorio sia stato effettivamente “messo a disposizione” della difesa richiedente. In argomento, questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, con princìpi che il Collegio ritiene di condividere: ovvero, per un verso, che grava su l difensore che sia stato tempestivamente autorizzato ad acquisire copia delle registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale l’onere di attivarsi per entrarne in possesso, non sussistendo un obbligo dell'ufficio delegato di recapitare la documentazione al richiedente, né della segreteria del Pubblico ministero di dare avviso al difensore della disponibilità al rilascio (Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770, correttamente richiamata anche dal Tribunale del riesame); e, per l’altro, chela difesa che deduca la nullità a regime intermedio, derivante dal mancato rilascio di copia delle intercettazioni utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale, deve farsi carico del duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al Pubblico ministero, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273). 3. Così definito il perimetro normativo di riferimento, deve ritenersi, anche ad argomentar per logica, che la difesa abbia assolto a tutti tali oneri. 3.1. Risulta dimostrato, difatti, che la richiesta sia stata da essa avanzata non appena ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza di riesame ed in funzione di quest’ultima, nella quale – com’è noto – possono essere articolate anche difese ulteriori rispetto a quelle rassegnate con il relativo atto introduttivo. Potrebbe obiettarsi che sarebbe stato possibile per la difesa avanzare detta richiesta anche prima d’allora, a partire dal momento dell’esecuzione – e quindi della relativa conoscenza – dell’ordinanza custodiale. La disciplina di rito, tuttavia, non prevede per essa alcun termine a quo, e neppuread quem, essendo necessario e sufficiente che la stessa sia tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali ed in modo da consentire al Pubblico ministero di provvedere in tempo utile (così Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246908, e, tra le più recenti di molte conformi,Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370). Nello specifico, allora, è sufficiente rilevare che il Pubblico ministero non solo è stato in grado di esaminarla ed evaderla agevolmente, ma neppure ha dedotto un’eventuale intempestività di essa rispetto alle concrete possibilità di farvi fronte. 3.2. Egualmente deve ritenersi assolto l’onere difensivo di dar prova della mancata possibilità diaccesso alla documentazione probatoria in questione. La relativa allegazione, infatti, non ha trovato smentita: né da parte della polizia giudiziaria delegata, né da parte del Pubblico ministero, né, infine, ad opera del Tribunale del riesame. Vero è che la difesa si è risolta – forse astutamente, ma comunque legittimamente – a chiedere l’attestazione dell’omessa trasmissione dei supporti soltanto il pomeriggio della domenica, rispetto ad un’udienza di riesame fissata per il mattino dopo; ma è altrettanto indiscusso che detta richiesta difensiva è rimasta inevasa, mentre, se quei supporti informatici fossero stati realmente nella disponibilità della polizia giudiziaria e, quindi, a disposizione del difensore, sarebbe stato estremamente agevoleattestare tale circostanza per quell’autorità o per il Pubblico ministero, finanche in sede di udienza di riesame.Dal che è ragionevole desumere, per logica, che effettivamente all’autorizzazione del Pubblico ministero non sia stata data esecuzione, non potendosi tale eventualità escludersi – come invece sostiene il Tribunale del riesame – sol perché la difesa non abbia richiesto la relativa attestazione all’atto dell’accesso presso gli uffici, non potendosi far carico alla stessa di un tale onere, peraltro dimostrativo di una circostanza non decisiva, giacché quei supporti sarebbero potuti pervenire presso detti uffici anche in un momento successivo, purché astrattamente idoneo a consentirne la consultazione. 3.3. Infine, deve ritenersiche l’indagato abbia adempiuto anche all’onere di diligenza funzionale alla consultazione di tali documenti informatici ed all’eventuale estrazione di copia, essendosi il suo difensore recato sia nella cancelleria del Tribunale del riesame, sia, e soprattutto, presso la sala ascolto della Procura della Repubblica procedente. Posto che né il Pubblico ministero né la polizia giudiziaria hanno eccepito che quei supporti fossero allocati altrove, sì da potersi addebitare al difensore una condotta non pienamente diligente, revocare in dubbio – come fa il Tribunale – che egli si sia ivi recato, sol perché la relativa allegazione non trova il conforto di un’attestazione da parte di quegli uffici, costituisce una semplice illazione, che onera il difensore di incombenze non previste, oltre a trascurare che si tratta pur sempre di affermazione, la sua, proveniente da un esercente un servizio di pubblica necessità, con le eventuali più rigorose conseguenze anche penali in caso di mendacio. 4. Poiché, dunque, nonostante l’autorizzazione rilasciata dal Pubblico ministero, quei supporti informatici non sono stati effettivamente messi a disposizione della difesa e poiché, come si evince dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, le conversazioni intercettate e registrate sugli stessi rivestono un ruolo preponderante, o comunque significativo, ai fini del quadro di gravità indiziaria, si è in presenza di una violazione del diritto di difesa e, quindi, di una nullità generale a regime intermedio dell’udienza di riesame e degli atti consequenziali, a norma degli artt. 178, lett. c), e 180, cod. proc. pen . ( Sez. U, n. 5. La rilevata nullità della sentenza travolge nella sua interezza il giudizio di gravità indiziaria, rimanendo perciò assorbito il
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