CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 19182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso N. 17616/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s. n . c ., di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32 , presso lo studio de ll ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] VENETOs.p.a., in persona del curator e fallimentare [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al controricorso -controricorrente - e contro N. 17616/21R.G. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 715 /2021 , depositata i l 14.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica “cameralizzata”del 18.4.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte del P.G. d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di formali due motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Padova aveva rigettato l’opposizione ex artt. 617 - 512 c.p.c. avanzata dalla società contro l’ ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , resa dal g.e. nella procedura esecutiva immobiliare in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed iscritta al N. 329/2012 R.G.E.; con detta ordinanza, il Tribunale aveva revoc ato in parte qua il progetto di distribuzione già approvato, dichiarando l’improcedibilità dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] (spiegato quale creditor creditoris, ai sensi dell’art. 511 c.p.c.), ciò in forza dell’art. 51 l.fall., e attribuendo l’intero ricavato alla curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., creditore procedente; il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso; Considerato che: N. 17616/21R.G. il ricorso pone rilevanti questioni nomofilattiche, che il Collegio reputa opportuno decidere in unico contesto con la trattazione - in una successiva pubblica udienza, da fissarsi a tale specifico fine- di altri ricorsi che pongono questioni similari o collegate; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 18.4.2023e, a seguito di rico